Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62 di attuazione della direttiva (ue) 2015/2302 del 25 novembre 2015 relativo ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati

Il Decreto Legislativo in oggetto (in allegato), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 129 del 6 giugno, conclude l’iter di recepimento – e dà quindi attuazione – alla Direttiva UE relativa ai pacchetti turistici e servizi turistici collegati, che sostituisce la precedente Direttiva CEE 90/314 relativa ai  viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, ed entrerà in vigore dal 1 luglio 2018.

Il testo di recepimento della precedente Direttiva era stato “incorporato” nel 2011, dopo diversi passaggi, all’interno del Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n.79, il cosiddetto “Codice del Turismo”, e più precisamente all’interno dell’Allegato 1 di tale D.Lgs. Pertanto il nuovo D.Lgs, in analisi nella presente nota, interviene a modifica e integrazione di parte dell’articolato incluso nel Titolo VI Capo I di tale Allegato.

DEFINIZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZI TURISTICI

Il testo apre – con la modifica dell’art.32 delle disposizioni contenute nel “Codice del Turismo” – definendo l’ambito di applicazione della nuova norma, escludendo, in particolare, le cosiddette “escursioni” (viaggi di meno di 24 ore senza pernottamento), alcune specifiche casistiche dei viaggi e servizi turistici venduti dalle Associazioni senza scopo di lucro e il cosiddetto “business travel”, anche in questo caso limitatamente a determinati casi di rapporto contrattuale tra organizzatore/venditore e acquirente/viaggiatore.

Si modifica quindi l’art.33, con le definizioni sulle quali poggia tutto il successivo articolato. Dopo avere definito i “servizi turistici” e i “servizi turistici integrativi”, si definisce il concetto di pacchetto, come risultanza di determinate combinazioni delle due tipologie appena indicate, nonché quello di “servizio turistico collegato”, fattispecie introdotta ex novo dalla Direttiva e quindi dal D.Lgs in analisi. Seguono altre definizioni di elementi più consueti, come la distinzione fra “organizzatore” e “venditore” di pacchetti turistici o quella di “circostanze inevitabili e straordinarie”, per citarne alcune.

Non si considerano pacchetti turistici le combinazioni in cui i servizi turistici aggiuntivi ( la norma considera un elenco non esaustivo ma piuttosto ampio di cosa siano), diversi dal trasporto aereo, alloggio e noleggio veicoli (considerati gli elementi portanti di un pacchetto di viaggio) siano di scarsa rilevanza, ossia non superino il 25 per cento del valore economico della combinazione.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

L’art.34, nella nuova formulazione, elenca in maniera ancor più dettagliata di quanto già non fosse nel precedente testo quali sono le informazioni che organizzatore e venditore, quest’ultimo se previsto nella modalità di distribuzione del pacchetto, devono obbligatoriamente fornire al viaggiatore in sede pre – contrattuale.

L’art.35, rifacendosi a quanto previsto nell’articolo precedente, nel fissare il carattere vincolante delle informazioni pre – contrattuali, stabilisce che le medesime sono parte integrante del contratto e prescrive che vengano trasmesse in modo chiaro ed evidente.

IL CONTRATTO DI VIAGGIO E LA SUA REVISIONE

All’art.36 si prosegue analizzando in maniera più specifica la forma e i contenuti obbligatori del contratto di pacchetto turistico, anche nel caso di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali, definendo altresì, all’art.37, in capo a chi ricade l’onere della prova, oltre al divieto di fornire informazioni ingannevoli.

In particolare la direttiva stabilisce che il contratto deve contenere anche gli estremi di chi offre la garanzia protection, ossia quella che tutela il passeggero in caso di fallimento o insolvenza ( dopo la cessazione dell’attività del Fondo di garanzia gli operatori devono essere coperti da forme private di garanzia).

Con la nuova formulazione degli artt. 38, 39 e 40 si entra poi nell’analisi della casistica specifica della modifica degli elementi del contratto qualora, dopo la sua sottoscrizione ma prima della partenza del viaggio, una delle parti intenda o sia costretta ad operarla  fissando, ad esempio, non solo i termini di tempo nei quali l’organizzatore è tenuto ad informare il viaggiatore della modifica ma anche quelli nei quali il viaggiatore è tenuto a comunicare la sua accettazione o meno delle modifiche stesse, oltre ai suoi diritti.

DIRITTO DI RECESSO

A parte, all’art. 41, viene normato il diritto di recesso tanto dell’organizzatore quanto del viaggiatore. In particolare, al comma 5 dell’articolo in analisi, si prevedono specifici termini entro i quali, nel caso di contratti di compravendita di pacchetti turistici negoziati al di fuori dei locali commerciali, l’acquirente può liberamente esercitare il suo diritto di recesso senza penali e senza fornire motivazioni all’organizzatore.


Pubblicato

in

,

da

Tag:

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *