Il Decreto dirigenziale 10 Giugno 2014 recante ““Modifiche al decreto 6 agosto 2013 in materia di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente”, uniforma alla direttiva europea la validità quinquennale della CQC, abrogando l’articolo 2 del DD 6.8.2013 che prevedeva invece una scadenza settennale. Da tale modifica è scaturita una incertezza interpretativa circa i corretti tempi di validità della qualificazione e sul conseguente periodo entro cui rinnovarla.
Infatti, con riguardo sia al trasporto merci che al trasporto persone, i titolari di CQC rilasciate per documentazione (Art. 4 Dir 2003/59/CE – Art. 17 D. L.gs 286/2005 – D. 17/04/2013), hanno effettuato il primo rinnovo nell’arco temporale compreso tra il 2013 ed il 10 giugno 2014 e dispongono di CQC con scadenza 2020 ( trasporto persone ) e 2021 (trasporto merci).
Tali fattispecie evidenzia una validità di 7 anni condizione, questa, non più consentita così come chiarito dal DD 10 giugno 2014.
Pur in assenza di un chiarimento scritto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito per le vie brevi alcune indicazioni in risposta alle suddette criticità rappresentate. Di seguito, sono indicate le informazioni verbali acquisite dal Ministero lo scorso mese di agosto:
INFORMAZIONI VERBALI ACQUISITE DAL MIT AD AGOSTO 2018 |
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DATA DI SCADENZA |
FORMALITÀ DA ASSOLVERE |
09.09.2020(trasporto persone) |
NESSUNA – Viene mantenuta la validità sino al 09.09.2020 (trasporto persone), 09.09.2021( trasporto merci) |
09.09.2018(trasporto persone) |
Occorre verificare la data riportata sul portale dell’automobilista procedendo come di seguito:
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