Per i comuni di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, è stato previsto, a seguito dell’istituzione della zona franca urbana (ZFU), anche l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
In particolare, in favore delle imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della ZFU e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nei periodi dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016 (per i soggetti localizzati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. n. 189/2016) e dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 (per i soggetti di cui all’allegato 2 bis del citato D.L. n. 189) anche l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi INAIL a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Detto esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana (art.46 D.L.50/2017 convertito nella legge 96/2017).
Successivamente, la legge 205/2017, ha stabilito che i benefici previsti per la ZFU spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l’unità locale nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, di cui all’allegato 2 del D.L. n. 189/2016, che hanno subito, nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (comma 745). La medesima legge ha disposto, inoltre, il riconoscimento dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali anche ai titolari di imprese individuali o familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo del 2015 (comma 746).
Ambito di applicazione
Le modalità di concessione delle agevolazioni, riconosciute nei limiti delle risorse disponibili per i periodi di imposta 2017 e 2018, sono state regolamentate dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e prevedono la riduzione dei versamenti con modello “F24” da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE).
Inoltre, per poter ottenere le agevolazioni previste in compensazione a mezzo del citato modello, sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate diversi codici tributo. Per l’utilizzo in compensazione, con modello F24, delle agevolazioni previste dall’articolo 46 D.L.50/2017 convertito nella legge 96/2017, è stato istituito, il codice tributo “Z148”. Per la fruizione delle agevolazioni disciplinate dall’articolo 1, commi 745 e 746, della legge n. 205/2017, sono stati istituiti rispettivamente i codici tributo “Z149” e “Z150”.
Detti codici dovranno essere esposti nella sezione “Erario” del modello “F24”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione nel formato “AAAA”.
I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del MISE possono utilizzare il credito verso l’erario per il pagamento dei contributi dovuti, compresi i contributi sospesi per effetto degli eventi sismici verificatisi, la cui ripresa dei pagamenti, anche in forma rateale, è stata prorogata, al 31 gennaio 2019.
Qualora i beneficiari delle agevolazioni abbiano già adempiuto agli obblighi previdenziali in scadenza nell’anno 2017 e nell’anno 2018, i medesimi – ai fini dell’effettivo godimento delle misure concesse – possono utilizzare il credito verso l’erario riconosciuto dal MISE anche mediante la riduzione dei contributi obbligatori che dovranno essere versati all’Istituto nel 2019. Detta rimodulazione del mero effetto finanziario, può essere posta in essere fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa. L’ammontare del beneficio riconosciuto è parametrato all’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2017 e per l’anno 2018 ed è soggetto all’osservanza dei massimali de minimis.
Gli elenchi dei beneficiari delle agevolazioni sono stati resi noti dal MISE con la pubblicazione di appositi decreti direttoriali.
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