Nuovo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche

Si comunica che, con Decreto direttoriale n. 89 (di concerto tra i Ministeri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico) del 23 novembre 2018, è stato adottato il ventesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Decreto si compone di sette articoli:

all’articolo 1 (rinnovo delle iscrizioni) è rinnovata l’iscrizione per i soggetti per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
all’articolo 2 (iscrizione nell’elenco) è decretato l’inserimento ex novo della società ivi indicata, nell’elenco dei soggetti abilitati;
all’articolo 3 (subentro nell’elenco) è decretato il subentro nell’elenco della società indicata nel decreto in luogo di un’altra società che viene, di conseguenza cancellata dell’elenco stesso;
all’articolo 4 (variazione delle abilitazioni) sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
all’articolo 5 (proroga delle iscrizioni) vengono ulteriormente prorogati i soggetti per i quali è tuttora in corso l’attività di istruttoria tecnica da parte della Commissione delle istanze di rinnovo dell’iscrizione quinquennale, al fine di garantirne la continuità operativa;
all’articolo 6 (elenco dei soggetti abilitati) viene specificato che con il decreto in esame si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello presente nel decreto del 10 agosto 2018, n. 72 (Cfr ns. nota inf. n. 12 del 18 settembre 2018).
all’articolo 7 (obblighi dei soggetti abilitati) sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti verificatori abilitati.

Per completezza di informazione si allega il testo integrale del provvedimento comprensivo dell’elenco aggiornato.


Pubblicato

in

,

da

Tag:

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *