Con la risposta n. 108, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito all’imputazione temporale dell’indennizzo della risoluzione del contratto.
Al riguardo, l’Agenzia sottolinea che l’articolo 13-bis del DL 30 dicembre 2016, n. 244 ha modificato il comma 1 dell’articolo 83 del TUIR, prevedendo che anche “per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”.
Lo stesso articolo 13-bis ha, inoltre, inserito nell’articolo 83 del TUIR il nuovo comma 1-bis, in forza del quale, ai soggetti di cui sopra, “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38”.
In sostanza, come chiarito dalla risoluzione del 23 giugno 2017, n. 77/E, le modifiche in parola hanno introdotto, per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi del codice civile, regole di determinazione del reddito coerenti con le nuove modalità di rappresentazione contabile, estendendo, ove compatibili, le modalità di determinazione del reddito imponibile previste per i soggetti IAS/IFRS adopter.
Tanto premesso, l’Agenzia, con riferimento al quesito posto dalla società istante, avente ad oggetto la corretta imputazione temporale da riservare al componente negativo di reddito derivante da una transazione conclusa nel 2018, afferma che in virtù del principio di derivazione rafforzata, il componente negativo rappresentato dall’indennizzo conseguente alla risoluzione del contratto può essere riconosciuto nel periodo d’imposta 2017, poiché non sussistono profili di incertezza in relazione al predetto onere nel medesimo periodo d’imposta.
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