L’emanazione del decreto si è resa necessaria per evitare che, alla scadenza del termine del 31 dicembre della proroga dell’entrata in vigore della normativa di settore, si concretizzassero pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia.
Il decreto in oggetto interviene apportando modifiche alla Legge 21/1992 e successive modifiche in materia di autoservizi pubblici non di linea, con particolare riferimento alle prescrizioni relative all’attività di noleggio con conducente. Tra le modifiche di maggior interesse, si segnalano:all’art. 3 si modifica il comma 3, prevedendo la possibilità che la società di noleggio con conducente disponga di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione;
viene sostituito il comma 4 dell’art. 11 relativo agli obblighi che sussistono in capo al titolare di licenza di noleggio con conducente. Si prevede che l’inizio e il termine di ogni servizio devono avvenire nelle rimesse di cui al comma 3 dell’art. 3, confermando quanto già previsto, ovvero che prelevamento e arrivo possono essere svolte anche fuori dalla Provincia di competenza. Il servizio di NCC prevede la compilazione del “foglio di servizio”, in cui dovranno essere riportati: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. Il Foglio sarà compilato su formato elettronico a seguito di apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Interno. Fino alla pubblicazione del decreto, la compilazione è fatta su formato cartaceo.
Vengono aggiunti i commi 4-bis e 4-ter. Il comma 4-bis prevede che l’inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa (o dal pontile d’attracco), più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all’interno della Provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
Il comma 4-ter consente la fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso.
Il comma 3 dell’art. 1 del decreto in oggetto stabilisce che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Fino alla piena operatività del suddetto registro, non verranno rilasciate nuove autorizzazioni per lo svolgimento del servizio NCC.
Si dispone, inoltre, che le sanzioni previste dall’art. 11 bis della legge 21/1992, per il mancato rispetto delle norme che disciplinano le attività di NCC e Taxi si applichino a decorrere dal 30 marzo 2019 (90° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge).
Si prevede che, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’inizio di un singolo servizio, fermo l’obbligo di previa prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato, in forma scritta con data certa, sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Un successivo DPCM, da adottare su proposta del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, disciplinerà l’attività delle piattaforme tecnologiche che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea.
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