Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce i primi chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto sicurezza.
La Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con circolare 0033292 del 20 dicembre 2018 (allegata), ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modifiche al Codice della Strada in tema di circolazione dei veicoli immatricolati all’estero, introdotte dall’art. 29- bis DL 113/1018 convertito in L.132/2018. La richiamata disposizione, entrata in vigore 4 dicembre u.s., novellando gli art. 93 e 132 Cds, introduce un divieto di circolazione per i veicoli immatricolati all’estero e in disponibilità di soggetti che abbiano stabilito la propria residenza in Italia da più di sessanta giorni.
La circolare in commento precisa che tale divieto si riferisce tanto alle persone fisiche residenti in Italia quanto alle persone giuridiche che abbiano stabilito la propria sede in Italia e, inoltre, riguarda qualsiasi veicolo immatricolato all’estero, vale a dire in un altro Paese UE o SEE o in uno Stato extra UE.
Nel rispetto dei principi comunitari di libera circolazione dei lavoratori e di libera prestazione di servizi, viene confermata l’esclusione dal richiamato divieto:
dei veicoli in disponibilità di soggetti residenti in Italia in forza di un contratto di leasing o di noleggio senza conducente stipulato in altro Stato UE o SEE con una impresa che non abbia sedi in Italia;
dei veicoli intestati ad una impresa costituita in un altro Stato UE o SEE, che non abbia sedi in Italia, e da questa ceduti in comodato ad un soggetto residente in Italia con il quale l’impresa stessa intrattenga un rapporto di lavoro o di collaborazione.
Viene ricordato che, a fronte del prescritto divieto, il comma 1- quater dell’art 93 Cds prevede due rimedi alternativi:
immatricolare il veicolo in Italia, al fine di poter continuare a circolare sul territorio dello Stato;
condurre il veicolo oltre i transiti di confine previo rilascio del foglio di via (resta ferma la possibilità di condurre il veicolo oltre il confine mediante il trasporto con veicolo idoneo, senza necessità di richiedere il foglio di via).
Le medesime previsioni sono contenute nel novellato art. 132 in riferimento alla scadenza del termine di un anno entro il quale è ammessa la libera circolazione dei veicoli immatricolati all’estero e in disponibilità di soggetti non residenti (per i quali è richiesta l’acquisizione della residenza in Italia o lo stabilimento della propria sede in caso di richiesta di nazionalizzazione del veicolo).
Infine, la circolare illustra le necessarie istruzioni operative. In particolare:
Possono richiedere l’immatricolazione o il foglio di via solamente gli intestatari della carta di circolazione. Per la nazionalizzazione, in caso di non coincidenza tra il soggetto intestatario e il soggetto che ha interesse a nazionalizzare occorre che il veicolo sia preventivamente ceduto in favore del soggetto, residente in Italia, che intende immatricolare. Quanto al foglio di via, viene prevista la possibilità di richiesta anche da parte dell’utilizzatore del veicolo, nel caso in cui il proprietario sia residente all’estero.
La nazionalizzazione deve avvenire secondo le procedure vigenti in materia, comprese quelle che attengono al censimento dell’importazione e all’assolvimento degli obblighi IVA laddove si tratti di veicoli provenienti da altro Stato UE o SEE. Il veicolo da immatricolare deve essere stato preventivamente cancellato dai Registri delle competenti Autorità estere e, per poter circolare su strada, deve essere in regola con gli obblighi di revisione e aver superato, laddove ricorre il caso, le verifiche tecniche in sede di visita o prova propedeutica alla nazionalizzazione.
Il foglio di via è richiesto previa riconsegna delle targhe e della carta di circolazione estere e non può essere rilasciato nel caso in cui il veicolo non sia in regola con gli obblighi di revisione. In questo caso, il veicolo può essere condotto oltre confine solo mediante trasporto con altro veicolo idoneo.
In caso di violazione delle prescritte norme, l’organo accertatore ritira la carta di circolazione estera e la trasmette all’Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) competente per territorio, assegnando il termine di 180 giorni entro quali il veicolo deve essere nazionalizzato o deve essere richiesto il foglio di via, pena la confisca del veicolo. Gli UMC avranno cura di segnalare alle Autorità di polizia i veicoli per i quali, scaduto il termine, non sia stata richiesta né l’immatricolazione né il rilascio del foglio di via.
Lascia un commento