Trasmettiamo, in allegato, le tabelle relative agli importi, per l’anno 2019, delle pensioni minime, superiori al minimo e delle pensioni sociali, aggiornate sulla base dell’incremento della perequazione automatica che è stato determinato, in via provvisoria, nella medesima misura dello scorso anno, pari all’ 1,1 per cento. Tali importi verranno conguagliati successivamente, sulla base dei valori definitivi e delle nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019.
Trasmettiamo, altresì, le schede che riassumono l’incremento della maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, le fasce di retribuzione pensionabile, i limiti di cumulabilità per le pensioni ai superstiti e per l’assegno d’invalidità (allegati n. 1, 2, 3 e 4) nonché l’importo del massimale di retribuzione imponibile (allegato n.5).
Al riguardo, va ricordato che, per effetto della manovra economica di cui alla legge 214/11 (di conversione del cosiddetto decreto “Salva Italia”) e della successiva Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), la perequazione automatica è attribuita in misura intera alle sole pensioni di importo complessivamente pari o inferiore a tre volte il trattamento minimo Inps (euro 1.522,26).
Con riferimento all’anno 2018, l’Inps fa presente che, essendo stato confermato in via definitiva l’aumento di perequazione automatica nella misura dell’1,1%, non è stato necessario effettuare alcun conguaglio su quanto corrisposto nel medesimo anno.
Il Responsabile
Dott. Marco Abatecola
All. vari
Rif.: Decreto interministeriale 16.11.2018 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26.11.2018)
Circ. INPS n. 122 del 27.12.2018.
* * *
Allegato 1
Tab 1.1 – Trattamenti minimi e pensioni sociali
Decorrenza 1.01.2019 |
Tratt. minimi lavoratori dip. e autonomi |
Pensioni sociali |
Assegni vitalizi |
Assegni Sociali |
Importo mensile |
513,01 |
377,44 |
292,43 |
457,99 |
Importo annuo |
6.669,13 |
4.906,72 |
3.801,59 |
5.953,87 |
Tab 1.2 – percentuali di aumento delle pensioni superiori al minimo anno 2019
Dal 1° gennaio 2019 |
Fino a 3 volte il TM** |
1,100 % |
fino a € 1.522,26 |
Oltre 3 e fino a 5 volte il TM |
0,990 % |
oltre € 1.522,27 e fino a € 2.537,10 |
|
Oltre 5 volte il TM |
0,825 % |
oltre € 2.537,11 |
** Trattamento minimo di pensione.
Tab. 1.3 – Incremento maggiorazione sociale dei trattamenti minimi
(Articolo 38 della legge 448/2001, modificato dall’art.5, comma 5, della legge 127/2007)
ETA’ |
Importo 2019 |
|
Da 70* anni |
Importo mensile maggiorato |
euro 649,45 |
Incremento mensile |
euro 136,44 |
|
Incremento annuo |
euro 1.773,72 |
* L’età può essere ridotta fino a 65 anni in ragione di un anno di età ogni 5 anni di contribuzione. L’incremento della maggiorazione può essere attribuito dal 65° anno di età ai soli titolari in possesso della contribuzione prevista per la riduzione di età.
L’età prescritta è ridotta a 60 anni per i titolari di pensione di inabilità, gli invalidi civili totali, i sordomuti ed i ciechi civili assoluti.
Limiti di reddito
I limiti di reddito per ottenere l’incremento pensionistico sono i seguenti:
- pensionato solo: euro 8.442,85;
- pensionato coniugato: euro 14.396,72.
Allegato 2
Massimale di retribuzione pensionabile
Anno 2019
Il massimale di retribuzione pensionabile (tetto) per l’anno 2019 è pari ad euro 47.143,00. Entro tale limite, per il calcolo della misura della pensione con il sistema retributivo, si applica l’aliquota del due per cento per ogni anno di anzianità contributiva.
Sulla retribuzione eccedente tale limite si applicano le seguenti aliquote:
FASCE DI RETRIBUZIONE |
RENDIMENTO PER LE ANZIANITA’ MATURATE AL 31.12.92 |
RENDIMENTO PER LE ANZIANITA’ MATURATE DOPO IL 1°.1.93 |
oltre euro 47.143 e fino ad euro 62.700,19 (fascia euro 15.557,19) |
1,50% |
1,60% |
oltre euro 62.700,19 e fino ad euro 78.257,38 (fascia euro 15.557,19) |
1,25% |
1,35% |
oltre euro 78.257,38 e fino a euro 89.571,70 (fascia euro 11.314,32) |
1% |
1,10% |
oltre euro 89.571,70 |
1% |
0,90% |
Allegato 3
Cumulo pensione ai superstiti/reddito
Anno 2019
La legge 335/95 ha previsto che la pensione ai superstiti venga decurtata qualora il beneficiario percepisca redditi superiori a 3 volte il trattamento minimo annuo INPS.
Per l’anno 2019 la prestazione viene rimodulata in base ai seguenti parametri:
AMMONTARE REDDITI |
PERCENTUALE RIDUZIONE |
Fino a euro 20.007,39 |
nessuna |
oltre euro 20.007,39 e fino ad euro 26.676,52 |
25% |
oltre euro 26.676,52 e fino ad euro 33.345,65 |
40% |
oltre euro 33.345,65 |
50% |
Allegato 4
Cumulo assegno d’invalidità/reddito da lavoro
Anno 2019
La legge 335/95 ha previsto che l’assegno d’invalidità venga ridotto qualora il beneficiario percepisca redditi da lavoro dipendente od autonomo superiori a 4 volte il trattamento minimo annuo INPS.
Per l’anno 2019 la prestazione viene modulata in base ai seguenti parametri:
IMPORTO REDDITI DA LAVORO |
PERCENTUALE RIDUZIONI |
fino a euro 26.676,52 |
nessuna |
oltre euro 26.676,52 e fino ad euro 33.345,65 |
25%
|
oltre euro 33.345,65
|
50% |
Allegato 5
Massimale di retribuzione imponibile
Com’è noto il massimale di retribuzione imponibile si applica agli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31.12.1995, privi di anzianità contributiva, nonché a coloro che opteranno per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.
Tale massimale per il 2019 è pari a euro 101.427,00
Riepiloghiamo i valori di tale massimale a partire dall’anno1996.
ANNO | MASSIMALE
|
1996 | 132.000.000 lire |
1997 | 137.148.000 lire |
1998 | 139.480.000 lire |
1999 | 141.991.000 lire |
2000 | 144.263.000 lire |
2001 | 148.014.000 lire |
2002 | 78.507,00 euro |
2003 | 80.391,00 euro |
2004 | 82.401,00 euro |
2005 | 84.049,00 euro |
2006 | 85.478,00 euro |
2007 | 87.188,00 euro |
2008 | 88.670,00 euro |
2009 | 91.507,00 euro |
2010 | 92.147,00 euro |
2011 | 93.622,00 euro |
2012 | 96.149,00 euro |
2013 | 99.034,00 euro |
2014 | 100.123,00 euro |
2015 | 100.324,00 euro |
2016 | 100.324,00 euro |
2017 | 100.324,00 euro |
2018 | 101.427,00 euro |
2019 | 102.543,00 euro |
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