L’INAIL ha fornito istruzioni in merito alla ripresa dei pagamenti dei premi sospesi e sulla sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, di seguito illustrati.
Ripresa dei pagamenti dei premi INAIL sospesi
Per i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo interessati dagli eventi sismici la ripresa del pagamento dei premi INAIL sospesi deve avvenire entro il 1° giugno 2019.
Entro tale data deve essere effettuato sia il versamento in unica soluzione, sia il pagamento della prima rata.
I soggetti che intendono effettuare i versamenti in forma rateale, fino a un massimo di centoventi rate, devono presentare apposita domanda alla competente sede INAIL, utilizzando il modulo (allegato 1) alla comunicazione in esame, che sostituisce il precedente modulo allegato alla circolare INAIL 30 luglio 2018, n. 32 (cfr.com. n.45 del 2.8.2018).
Alla ripresa dei versamenti, nel modello F24, sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi”, devono essere indicati i numeri di riferimento indicati nell’allegato 2.
Sospensione termini cartelle pagamento e riscossione somme
Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 sono sospesi dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, incluso l’INAIL. Tali termini riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2020.
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