Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce ulteriori chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto sicurezza
La Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, facendo seguito alla circolare 0033292 del 20 dicembre 2018 (nostra circolare 4/2019), ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modifiche al Codice della Strada in tema di circolazione dei veicoli immatricolati all’estero, introdotte dall’art. 29- bis DL 113/1018 convertito in L.132/2018.
In tema di nazionalizzazione dei veicoli immatricolati all’estero e in disponibilità di cittadini residenti in Italia da più di 60 giorni, la circolare precisa che per i Paesi nei quali non è prevista la preventiva radiazione dei veicoli da esportare in altri Stati membri, gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC), avendo cura di interrogare la banca dati di EUCARIS, procederanno comunque alla nazionalizzazione dei veicoli dandone comunicazione alle competenti Autorità estere e, a richiesta di quest’ultime, restituiranno le carte di circolazione dalle stesse emesse. Le targhe estere all’atto dell’avvenuta nazionalizzazione saranno avviate a distruzione, così come le relative carte di circolazione di cui le Autorità estere non abbiano richiesto la restituzione entro 6 mesi.
In riferimento alla possibilità, alternativa alla nazionalizzazione, di condurre il veicolo oltre il confine mediante il trasporto con veicolo idoneo, senza necessità di richiedere il foglio di via, la circolare individua la procedura da adottare nel caso in cui l’interessato non intenda o sia impossibilitato a richiedere il foglio di via (ad esempio perché il veicolo non è in regola con gli obblighi di revisione) e la carta di circolazione sia depositata presso gli UMC in quanto ritirata dagli Organi di polizia stradale in caso di violazione dei divieti di circolazione prescritti dagli artt. 93 comma 1-bis (termine massimo di 60 giorni per i veicoli di residenti in Italia) e 132 comma 1 (termine massimo di un anno per gli altri veicoli) del Cds.
In particolare, si dispone che l’interessato presenti all’UMC una comunicazione scritta, nella quale manifesta la propria volontà di condurre il veicolo oltre il confine mediante trasporto con altro veicolo, allegando le targhe estere rimaste in suo possesso e la copia del documento di identità o riconoscimento in corso di validità.
Gli UMC trasferiranno le targhe e le carte di circolazione alle Autorità estere che le hanno rilasciate.
Infine la circolare ricorda che, trascorso il termine di 180 giorni dalla violazione delle prescritte norme sulla circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri, previsto dagli artt. 93 comma 7- bis e 132 comma 5 Cds, gli UMC avranno cura di segnalare alla competente Autorità di polizia i veicoli per i quali gli interessati non abbiano richiesto l’immatricolazione o il rilascio del foglio di via, né abbiano comunicato la volontà di trasferirli oltre il confine mediante trasporto con altri veicoli.
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