Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiarisce l’ambito di applicazione della deroga prevista per il trasporto di carburanti
La Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in risposta ad una richiesta avanzata da Conftrasporto, fornisce, con nota 0000650 del 1 febbraio 2019 (Allegata), una interpretazione autentica della deroga per il trasporto di carburanti prevista all’art. 7 comma 3, lettera e) del D.M. del 4 Dicembre 2018 (cfr. ns. circ. n. 38/2018) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.299 del 27 dicembre 2018.
In particolare, viene confermato che la richiamata deroga per il trasporto di combustibili liquidi o gassosi, destinati al consumo sia pubblico sia privato non riguarda solamente le autocisterne (veicoli isolati), come esplicitamente indicato nel DM in oggetto rispetto alla terminologia usata dei calendari dei divieti degli anni passati, ma anche i “complessi veicolari, quali autoarticolati e autotreni”.
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