Legge 11 febbraio 2019 n. 12 di conversione del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

E’ entrata in vigore, il 13 febbraio, la legge 11 febbraio 2019 n. 12 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”(Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019).
Nel rinviare alla precedente nota del 19 dicembre 2018 per l’illustrazione dei contenuti iniziali del decreto legge, si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse per il Sistema, approvate nel corso dell’iter parlamentare di conversione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1.      Misure urgenti in materia di enti del terzo settore (art. 1, comma 8-bis)

Vengono apportate modifiche alla tassazione degli enti del terzo settore, posticipando l’abrogazione della riduzione a metà dell’IRES per alcuni di essi, che era stata disposta con legge di bilancio 2019.

Si ricorda che la legge di bilancio 2019, infatti, ha abrogato la disposizione che riduceva alla metà l’IRES (dal 24 al 12 per cento) dovuta dai seguenti enti:

enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

Con le modifiche in esame, l’abrogazione è stata posticipata: non decorre più dal 1° gennaio 2019, ma dal periodo d’imposta di prima applicazione delle ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale.
Di conseguenza, fino a quando non siano individuate le ulteriori misure di favore, compatibili con il diritto dell’Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono, con modalità non commerciali, attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei princìpi di solidarietà e sussidiarietà, permane la riduzione a metà dell’IRES nei confronti dei suindicati enti.
In ragione del permanere della riduzione IRES per il terzo settore, viene inoltre disposto il divieto di cumulo di tale beneficio con quelli derivanti dalla tassazione agevolata (con aliquota IRES al 15%) degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l’assunzione di personale.

2.      Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi (art. 1-bis, commi 1 e 2)

L’accesso alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (disposta dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019) viene estesa anche ai soggetti che non hanno provveduto a versare integralmente le rate dovute, per la precedente definizione agevolata 2017, entro il 7 dicembre 2018.

Tali soggetti possono, dunque, rientrare nella nuova rottamazione, purché:

versino le somme dovute in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive (in luogo delle diciotto ordinariamente previste), ciascuna di pari importo, con le seguenti scadenze:

la prima rata con scadenza 31 luglio 2019;
la seconda rata con scadenza 30 novembre 2019;
rate successive con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Inoltre, con riferimento alla definizione dei carichi affidati agli agenti della riscossione, concernenti le risorse proprie dell’UE (dazi doganali, i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero ed IVA sulle importazioni), sono state ridisegnate le scadenze per la predetta definizione agevolata, inserendo due ulteriori scadenze (quindi due ulteriori rate), al 28 febbraio e al 31 maggio di ciascun anno successivo al 2019, tra quelle attualmente previste per la definizione agevolata di tali debiti.
Si è, poi, intervenuto anche in tema di definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.
La legge di bilancio, infatti, ha previsto la possibilità di definire, con modalità agevolate, i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, diversi da quelli annullati automaticamente, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.
In specie, grazie alle modifiche in esame, nel caso in cui i debitori abbiano presentato la dichiarazione, ma poi l’agente della riscossione abbia riscontrato il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme, con conseguente impossibilità di estinguere il debito, è previsto che l’agente della riscossione debba avvertire il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, ove possa applicarsi la cd. rottamazione 2018, siano automaticamente inclusi in tale definizione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. L’ammontare è ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Dovranno essere applicate, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
Viene, inoltre, specificato che se la definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche, che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riguarda i debiti che non sono stati estinti con la precedente definizione agevolata 2017, entro il 7 dicembre 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, la prima di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di parti importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

3.      Modifica al regime dei contribuenti minimi (art. 1-bis, comma 3)

Con riferimento al regime dei contribuenti minimi, viene novellata la nuova causa di esclusione, introdotta dalla legge di bilancio del 2019, ai sensi della quale “non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”.
Viene stabilito che sono esclusi dal divieto di accesso al regime forfetario i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. In altri termini, il praticante, che è stato legato al suo dominus da un rapporto di lavoro subordinato, potrà accedere al regime agevolato in esame anche se, terminata la pratica, fatturerà prevalentemente all’ex dominus.

4.      Esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie (art. 9-bis, comma 2)

La disposizione in esame estende l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica – per il periodo d’imposta 2019 – previsto dal decreto fiscale collegato, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio di tali dati, emettono fatture per prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

5.      Regime IVA delle cessioni di apparecchi elettronici (art. 11-bis,  commi 11-15)

Viene anticipata  – limitatamente a determinati beni – l’entrata in vigore del regime speciale per la vendita a distanza di beni extra-UE, previsto,  a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla direttiva UE 2017/2455.
In specie, a decorrere dal 1° gennaio 2019, se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi,  di valore intrinseco non superiore a 150 euro, ovvero facilita le cessioni dei medesimi beni da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione Europea a una persona che non è soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.
Poiché i prodotti in questione sono soggetti al meccanismo IVA c.d. reverse charge, i soggetti che favoriscono dette transazioni dovranno soggiacere al meccanismo dell’inversione contabile.
Nell’ipotesi in cui il soggetto passivo, che facilita le vendite a distanza dei suddetti apparecchi elettronici importati, sia stabilito in un Paese con il quale l’Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca, tale soggetto passivo dovrà designare un intermediario che agisca in suo nome e per suo conto.
In capo al soggetto passivo che facilita le vendite a distanza, sussiste, inoltre, l’onere di conservare la documentazione di tali vendite e di metterla a disposizione delle amministrazioni fiscali degli Stati membri (s’intende dell’Unione europea) in cui dette cessioni sono imponibili.
Nello specifico, viene disposto che la documentazione debba essere sufficientemente dettagliata sì da consentire la verifica in ordine alla corretta contabilizzazione dell’IVA; che sia a richiesta disponibile in formato elettronico; e che sia conservata per un periodo di 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata.

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

1.      Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti (art. 6)

Confermata a decorrere dal 1° gennaio 2019 la soppressione del Sistri, misura fortemente sostenuta dalla Confederazione. In sede di conversione è stato istituito un Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti che sarà gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente; la norma discende da una disposizione europea, in specie dall’art. 26 della direttiva quadro sui rifiuti n. 2008/98/CE.
A tale Registro saranno tenuti ad iscriversi le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, producono rifiuti pericolosi, raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale e operano come commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi.
A tali soggetti, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, si aggiungono i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti e i comuni o loro consorzi e le comunità montane.
Le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi saranno tenuti – secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori – verranno definiti con decreto del Ministro dell’ambiente. Su quest’ultimo aspetto, è necessario sottolineare che non è previsto un termine per l’adozione di tale decreto e che, in attesa della sua emanazione, dal 1° gennaio 2019 i soggetti prima tenuti a effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante il Sistri (ora abrogato), effettueranno gli adempimenti previsti dalla normativa secondo i tradizionali documenti “cartacei” (registri e formulari di trasporto), potendo anche avvalersi delle modalità di trasmissione “digitale” degli stessi.
Gli oneri per l’istituzione del nuovo Registro saranno completamente a carico della finanza pubblica. Per tutto il 2019, pertanto, non ci saranno nuovi contributi né adempimenti, se non quelli già conosciuti e adottati dalle imprese. Solo dal 2020 le spese del funzionamento del Registro saranno ripartite tra i vari soggetti obbligati a iscriversi.
Da quanto riportato nella relazione illustrativa al provvedimento, l’internalizzazione del Registro nell’ambito del Ministero dell’Ambiente comporterà un costo a regime del contributo pari a 3,05 milioni di euro, nettamente inferiore rispetto al costo annuo (28 milioni di euro) del vecchio Sistri.
Gli importi precisi del contributo, le modalità di funzionamento del registro nonché le sanzioni vengono demandate al futuro decreto che il Ministero dell’Ambiente dovrà adottare. Pertanto dal 1° gennaio 2019 e fino all’emanazione di tale decreto, le uniche sanzioni che saranno in vigore saranno quelle già attualmente previste dall’articolo 258 del D.lgs. n. 152 del 2006 inerenti la comunicazione Mud, la compilazione dei Formulari di trasporto, dei Registri di carico e scarico e la loro tenuta.

2.      Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (art. 11-ter)

La norma prevede l’emanazione di un Piano per l’individuazione di un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse. La norma, in attesa dell’emanazione del Piano, sospende le attività di prospezione e ricerca e aumenta i canoni, con effetti dal 1° giugno 2019, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma.
Il Piano (PiTESAI) dovrà tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche e, per quanto riguarda le aree marine, deve considerare anche i possibili effetti sull’ecosistema.

3.      Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche (art. 11-quater)

La norma prevede che le grandi derivazioni idroelettriche, oggi gestite su base comunale, passino, insieme ai relativi canoni, in capo alle Regioni. Saranno poi quest’ultime ad indire apposite gare, nel rispetto del quadro comunitario, per l’affidamento a nuovi soggetti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

1.      Abolizione del registro di carico e scarico del burro e del registro delle sostanze zuccherine per i grossisti, e del registro degli sfarinati (art. 3, commi  1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-novies e 1-decies)

I commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 3 eliminano, per i produttori e i confezionatori di burro, l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico sopprimendo, conseguentemente, l’obbligo di provvedere alla dematerializzazione dello stesso registro.
A tal proposito, si rileva che l’abrogazione di tale registro è volta ad eliminare un adempimento che non trova più riscontro tra le varie esigenze aziendali, tanto più che in nessun altro Paese dell’Unione Europea è previsto un onere di questo tipo.
Il comma 1-quater elimina, invece, l’obbligo per i grossisti di tenere il registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine di cui al comma 1 dell’art. 60 del testo unico sul vino (legge n. 238 del 2016). Inoltre, la disposizione sopprime il comma 2 dello stesso articolo, eliminando l’obbligo del registro di carico e scarico per tutti gli utilizzatori.
L’abolizione dei registri di carico e scarico è stata fortemente sostenuta dalla Confederazione, al fine di favorire la semplificazione dell’attività svolta dalle imprese del settore interessate.
Infatti, la tenuta di tali registri rappresentava per le imprese un gravoso onere gestionale e burocratico non più rispondente alle motivazioni di controllo dei processi produttivi, per i quali negli ultimi anni sono stati introdotti sistemi di piena tracciabilità.
Inoltre, il comma 1-novies dell’articolo 3 elimina gli obblighi di comunicazione al MIPAAFT previsti per i produttori di sfarinati e paste alimentari destinati ad essere spediti in Paesi facenti parte dell’Unione europea o verso altri Paesi, ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del D.P.R. n. 187 del 2001.
Infine, poiché i commi 3 e 5 del predetto articolo 12 sono abrogati, vengono eliminate le disposizioni relative all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari, di cui al comma 3 dell’articolo 12 del D.P.R. n. 187 del 2001.
Conseguentemente, vengono anche abrogate le disposizioni relative alla dematerializzazione del suddetto registro.

2.      Nullità delle clausole relative al termine di pagamento delle PMI (art. 3, comma 1-terdecies)

L’art. 3 al comma 1-terdecies modifica la clausola riguardante i termini di pagamento a favore delle PMI, aggiungendo il comma 4-bis all’art. 7 del D.Lgs. n. 231 del 2002 riguardante la nullità delle clausole relative al termine di pagamento.
Più precisamente, il comma aggiuntivo prevede che, nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, secondo la definizione prevista nel decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 che riprende quella europea, si presume che sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a 60 giorni.
Tale disposizione non si applica quando tutte le parti del contratto sono PMI.
In linea di principio, sebbene l’introduzione di una presunzione legale costituisca un evidente elemento di rigidità suscettibile di incidere sulla determinazione dei termini di pagamento delle parti contrattuale, occorre precisare che le nuove disposizioni non introducono un divieto assoluto, che non ammette prova contraria, come invece stabilito in caso di clausole che escludono l’applicazione di interessi di mora.
La presunzione legale può, infatti, essere superata fornendo la prova che, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la previsione di un termine superiore a 60 giorni non costituisce clausola gravemente iniqua.

3.      Disposizioni in materia di etichettatura (art. 3-bis)

L’articolo 3-bis, inserito nel corso dell’esame in Senato, apporta alcune modifiche all’articolo 4 della legge n. 4  del 2011 sull’etichettatura dei prodotti alimentari.
La disposizione ha, infatti, abrogato i commi 1, 2, 4 e 4-bis, sostituito i commi 3 e 10 e, infine, modificato i commi 6 e 12 della suddetta legge.
L’articolo in esame demanda ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Mipaaft) l’individuazione dei casi in cui l’indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria e le categorie specifiche di alimenti cui si applicano le nuove disposizioni (commi 3 e 3-bis).
Tale decreto prevede la preventiva consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare.
Inoltre, il Mipaaft, in collaborazione con l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ha il compito di realizzare appositi studi che siano capaci di provare il nesso diretto tra la qualità di taluni alimenti e la provenienza, nonché valutare in quale misura sia percepita come significativa l’indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole.
Infatti, per poter introdurre disposizioni concernenti l’origine o il luogo di provenienza, il regolamento comunitario richiede che gli Stati membri forniscano elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni (paragrafo 2 dell’articolo 39 del Regolamento UE n. 1169/2011).
Il testo prevede, inoltre, che i risultati delle suddette indagini, propedeutiche al decreto, debbano essere trasmesse alla Commissione europea congiuntamente alla notifica dello stesso.
La nuova disposizione introduce nell’art. 4 della legge sopra richiamata anche il comma 3-ter. Tale comma prevede che l’indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE             n. 1169/2011, quando si verifichino le condizioni per l’applicazione ai sensi dell’art. 1 del Regolamento UE n. 775/2018.
Pertanto, tale indicazione è obbligatoria nel caso in cui la sua omissione possa indurre in errore il consumatore in merito alla provenienza reale dell’alimento o nel caso in cui le informazioni che accompagnano l’alimento (attraverso qualunque mezzo: diciture, illustrazioni, simboli, etc.) o contenute nell’etichetta potrebbero indurre il consumatore a pensare che l’alimento abbia un differente Paese d’origine o luogo di provenienza.
Da ultimo, la disposizione prevede che le prescrizioni di cui all’articolo 7 del Regolamento UE n. 1169/2011, in materia di pratiche leali di informazione, si intendono violate nel caso in cui si accertino difformità tra il Paese di origine o il luogo di provenienza reale dell’alimento e quello evocato dall’apposizione di informazioni che evocano la provenienza del prodotto (articolo 1 del Regolamento UE n. 775/2018).
La norma precisa che tale violazione sussiste anche quando è indicato il paese di origine o il luogo di provenienza diverso da quello dell’ingrediente primario (articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 1169/2011).
La nuova disposizione prevede che per le violazioni relative all’obbligo di indicazione dell’origine del prodotto e della provenienza si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo n. 231 del 2017.
In tal modo, l’importo delle sanzioni previste dall’art. 4 comma 10 della legge n. 4 del 2011, così come modificato, viene raddoppiato sia nell’importo minimo che in quello massimo.
Le nuove disposizioni in materia di etichettatura entreranno in vigore dopo tre mesi dalla data di notifica del decreto del Mipaaft alla Commissione europea.
Si segnala, a riguardo, il rischio di possibili incertezze interpretative dovute alla inesistenza nella normativa europea di una definizione di luogo di provenienza nonché all’intervento del decreto ministeriale in una materia armonizzata.

4.      Controllo della pubblicità e commercio dell’olio di oliva e dell’olio di semi (art. 3-quater, comma 1)

L’articolo 3-quater, al comma 1, modificando la legge 27 gennaio 1968, n. 35 concernente “Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell’olio di oliva e dell’olio di semi”, elimina le disposizioni relative ai parametri di riferimento per la decolorazione dell’olio di semi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1.      Start-Up innovative e PMI Innovative (art. 3, commi 1-sexies e 1-septies)

Nel corso dell’iter di conversione sono stati inseriti, all’art. 3, i commi 1-sexies e 1-septies che modificano la disciplina delle Start-Up e delle PMI innovative, allo scopo di semplificarne gli obblighi informativi e snellire gli adempimenti richiesti per il mantenimento delle agevolazioni ad esse concesse.
Nel dettaglio, l’art. 3, comma 1-sexies, modifica l’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Start-Up innovative) e il comma 1-septies modifica l’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015, n. 33  (PMI Innovative).

Con la nuova disposizione:

è soppresso il comma 14 dell’art. 25 del D.L. n. 179 del 2012 che prevedeva l’obbligo  per le Start-Up Innovative e gli Incubatori Certificati di aggiornamento semestrale, nella sezione speciale del Registro delle imprese, delle informazioni finanziarie e anagrafiche;
sono modificati il comma 15 dell’art. 25 D.L. n. 179 del 2012 (Start-Up innovative)  e il comma 6 dell’art. 4 del D.L. n. 3 del 2015 (PMI Innovative). Entrambe le modifiche prevedono che “l’attestazione del mantenimento del possesso dei requisiti di Start-Up innovativa/PMI Innovativa” possa essere effettuata dopo sette mesi dalla chiusura del bilancio d’esercizio (invece dei sei mesi previsti in via ordinaria), nei casi previsti dall’art. 2364 del codice civile, cioè “nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società”;
all’art. 25 del D.L. n. 179 del 2012 viene inserito il nuovo comma 17-bis (Start-Up innovative) e all’art.4 del D.L. n. 3 del 2015 viene inserito il comma 6-bis (PMI Innovative). Tali commi stabiliscono che le Start-Up innovative e le PMI innovative sono tenute ad inserire le proprie informazioni finanziarie e anagrafiche nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it, aggiornandole o confermandole almeno una volta all’anno.

2.      Misure di deburocratizzazione per le cooperative sociali (art. 3-quater, comma 2)

Il comma 2 dell’art. 3-quater, inserito in sede di conversione del decreto, prevede che per le Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, la pubblicazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nel Registro nazionale degli aiuti di Stato – che viene effettuata dall’Amministrazione che concede o gestisce gli aiuti medesimi – assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge n. 124 del 2017, a condizione che la Cooperativa sociale dichiari nella nota integrativa del bilancio l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

3.      Iperammortamento (art. 3-quater, comma 4)

Con il comma 4 dell’art. 3-quater è stato chiarito un dubbio interpretativo sui costi agevolabili relativamente all’iperammortamento dei magazzini automatizzati, a valere sul Piano Impresa 4.0.
In particolare, il comma 4 precisa che il costo agevolabile riferito ai magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all’allegato A della legge n. 232 del 2016, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, in quanto costituisce parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato.
Il comma 4, inoltre, chiarisce che, essendo  elemento costruttivo dell’intero fabbricato, il valore di detta scaffalatura  dovrà essere conteggiato nella determinazione della rendita catastale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1.      Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea – Taxi NCC           (art. 10-bis)

In fase di conversione del provvedimento in commento, sono state inserite alcune disposizioni già previste dal D.L. n. 143 del 2018 (cfr. circolare del Settore Trasporti n. 2 del 2019), che è stato contestualmente soppresso, di modifica della legge n. 21 del 1992 in materia di autoservizi pubblici non di linea. Le richiamate disposizioni sono state, in tale sede, integrate prevedendo deroghe, per le sole regioni della Sicilia e della Sardegna, sulla validità territoriale dell’autorizzazione all’attività di noleggio con conducente e introducendo disposizioni di regolamentazione per la sostituzione alla guida dei titolari di licenza taxi o autorizzazione NCC in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente. In particolare, per le sole richiamate regioni Sicilia e Sardegna, in ragione della specificità territoriale e delle carenze infrastrutturali, viene prescritto che l’autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull’intero territorio regionale entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa. Inoltre, viene stabilito che i titolari di licenza taxi o autorizzazione NCC, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio del titolo autorizzativo, possono mantenere la titolarità a condizione che, per l’intero periodo di assenza, siano sostituiti alla guida da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente. In riferimento al rapporto di lavoro con il sostituto alla guida, viene introdotta la possibilità di ricorrere ad altri tipi di contratto di lavoro, stipulati in base alla normativa vigente, diversi da quello di lavoro a tempo determinato, e nei casi regolati da contratti di gestione viene eliminato il termine di durata massima di 6 mesi. Si ritiene, infine, che per effetto della tecnica legislativa adottata, la decorrenza di 90 giorni del previsto periodo di sospensione delle sanzioni debba essere posticipata alla data di entrata in vigore della legge di conversione in commento.

2.      Semplificazioni per le zone economiche speciali – ZES – e per le zone logistiche semplificate – ZLS (art. 3-ter)

Si introducono delle nuove diposizioni in materia Zone Economiche Speciali (ZES) e Zone Logistiche Semplificate (ZLS), disciplinate dal decreto legge 20 giugno 2017, n. 91.
In particolare, attraverso una modifica dell’art. 5 del citato decreto, per semplificare e accelerare l’insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell’attività economica nelle ZES si introducono delle deroghe rispetto alla normativa vigente per determinati procedimenti autorizzativi amministrativi, riducendone i prescritti termini di un terzo. Tali accelerazioni si applicano per la valutazione d’impatto ambientale (VIA), la valutazione ambientale strategica (VAS) e l’autorizzazione integrata ambientale (AIA); per l’autorizzazione unica ambientale (AUA); per l’autorizzazione paesaggistica; per la normativa in materia edilizia e per la legge n. 84 del 1994, con specifico riferimento alle concessioni demaniali portuali.
Inoltre, per chi opera in una ZES-ZLS si prevede, in ogni caso, che eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta la cui adozione richieda l’acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso di competenza di più Amministrazioni siano adottati con la procedura della Conferenza di Servizi Semplificata di cui all’articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), riducendo i termini ivi previsti alla metà.
Le modifiche introdotte dal provvedimento in oggetto prevedono, inoltre, che il Comitato di indirizzo di una ZES, ossia l’organo in cui siedono i rappresentanti degli enti interessati, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in parola assicuri il raccordo dello sportello unico amministrativo previsto dalla legge n. 84 del 1994 – responsabile unico del procedimento per le diverse fasi delle attività economiche della ZES – con gli sportelli unici attualmente istituiti, prevedendo formulari standardizzati, in almeno una seconda lingua oltre l’italiano, in grado di svolgere il ruolo di raccordo tra i diversi procedimenti, mettendo in risalto i vincoli ambientali, paesaggistici e urbanistici presenti.
Inoltre, si prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia ZES, Autorità politica delegata per la coesione territoriale, presieduta dal Ministro per il Sud, e composta, inoltre, dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro dello Sviluppo Economico, dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite, nonché dagli altri Ministri competenti in base all’ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di Regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi.
Si prevede, altresì, che le Regioni, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in oggetto, possano fare richiesta presso il Ministero del Sud di una proposta di protocollo per ulteriori semplificazioni nelle aree ZES, che deve essere approvato dalla Cabina di regia.
Tra le novità più rilevanti per la competitività delle aree ZES, introdotta dalla lettera a) sexies, vi è la possibilità di istituire, al loro interno, delle zone franche doganali intercluse, così come previsto dal Regolamento (UE) n. 925/2013. Il Comitato di indirizzo di ogni ZES, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in oggetto, propone il perimetro dell’area zona franca, che viene approvato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla proposta.
Infine, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito d’imposta, gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1.        Installazione sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni (art. 11-bis, commi 17 e 18)

Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana, per l’anno 2019 sono state incrementate di 20 milioni di euro le risorse destinate all’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni. L’installazione di tali sistemi è compresa tra le misure di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa, che costituisce l’obiettivo dei c.d. “patti per la sicurezza urbana”, di cui all’art. 5, comma 2, lett. a) del decreto legge n. 14 del 2017.
Per la relativa copertura finanziaria, è previsto che si provveda con le risorse iscritte per l’anno 2019 nel fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

1.      Piattaforme digitali (art. 8)

L’art. 8 del provvedimento disponeva, già nel testo iniziale, l’attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e a un eventuale Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale, la gestione della piattaforma per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati.

Con la Legge di Conversione sono state apportate alcune modifiche e segnatamente vengono previste:

la proroga a fine 2019 del mandato dell’attuale Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale e della sua struttura (comma 1-bis);
il trasferimento, dal 1 gennaio 2020, di funzioni, compiti e poteri del Commissario, al Presidente del Consiglio o a un Ministro delegato, la cui struttura di supporto sarà individuata in Presidenza del Consiglio di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (comma 1-ter);
l’individuazione, con uno specifico decreto del Presidente del Consiglio, di un contingente di esperti che comporranno la sopra citata struttura di supporto, nonché le qualifiche richieste e i compensi (comma 1-quater).

2.      Misure di semplificazione per l’innovazione (art. 8-bis)

In sede di  conversione è stato introdotto l’articolo 8-bis che stabilisce facilitazioni alle autorizzazioni ai lavori per l’allaccio di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

3.      Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract (art. 8-ter)

In sede di  conversione viene introdotto l’articolo 8-ter che disciplina le tecnologie basate sui registri distribuiti.

Il comma 1 dell’art. 8-ter definisce «tecnologie basate su registri distribuiti» (DLT, Distributed Ledger Technologies, come la blockchain) le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito (cioè senza un “sistema o organizzazione” centrale di validazione), replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili. Le principali caratteristiche di queste tecnologie sono l’immutabilità del registro, la tracciabilità delle transazioni e la sicurezza basata su tecniche crittografiche: gli atti e le decisioni sono registrati in archivi immutabili e condivisi che hanno caratteristica di essere inalterabili.
Il comma 2 definisce “smart contract” un’applicazione specifica della tecnologia descritta, un programma per computer che esegue in via automatica una determinata prestazione, la cui esecuzione vincola due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. L’Agenzia per l’Italia digitale ha a disposizione 90 giorni per fissare le linee guida da adottare per definire i requisiti necessari al processo di identificazione  informatica delle parti interessate.
Il comma 3 prevede che ogni documento memorizzato con questa tecnologia avrà valore legale, in quanto gli sarà riconosciuto l’elemento temporale e l’identificazione delle parti che non saranno in alcun modo falsificabili.
Il comma 4 demanda all’Agenzia per l’Italia digitale l’individuazione, entro 90 giorni, degli standard tecnici che i documenti informatici gestiti da “tecnologie basate su registri distribuiti” dovranno rispettare affinché abbiano valore giuridico effettivo.

DISPOSIZIONI VARIE

1. Misure di semplificazione per le Società a responsabilità limitata semplificata (art. 3-quater, comma 3)

L’art 3, al comma 3, introduce misure di semplificazione riguardanti la società a responsabilità limitata semplificata ex art. 2463-bis c.c., al fine di garantire una più uniforme applicazione della normativa ad essa relativa ed un’ulteriore riduzione degli oneri amministrativi per le imprese. In particolare, per tali società è introdotta la possibilità di redigere l’atto di scioglimento o messa in liquidazione, di cui all’art. 2484 c.c., oltre che per atto pubblico, anche per atto sottoscritto con le modalità della firma digitale e della firma elettronica autenticata, previste dagli artt. 24 e 25 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.  Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della giustizia, sarà adottato un modello uniforme per la redazione dell’atto privo delle formalità richieste dall’atto pubblico che deve essere trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese.

5.      Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione (art. 4)

Il comma 2 dell’art. 4, come modificato  in sede di conversione del decreto, interviene sulla disciplina dell’espropriazione immobiliare sostituendo interamente l’art. 560 c.p.c. (modo della custodia), stabilendo che:

il custode ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene tutelando l’integrità con la diligenza del buon padre di famiglia;
il debitore e i familiari conviventi continuano ad essere possessori dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento;
il debitore deve consentire che l’immobile venga visitato secondo le modalità stabilite nell’ordinanza di cui all’art. 569 c.p.c.;
il giudice, sentiti il custode e il debitore, può ordinare la liberazione dell’immobile pignorato quando: sia ostacolato il diritto di visita; l’immobile non sia tutelato o tenuto in uno stato di buona conservazione  per colpa o dolo del debitore e dei suoi familiari; il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico; l’immobile non è abitato;
senza autorizzazione del giudice dell’esecuzione il debitore non può dare in locazione l’immobile pignorato;
salvo i casi previsti dal comma 6, il giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. quando è abitato.


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