Il Ministero dell’Ambiente (Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento) e il Ministero dell’Interno (Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica) hanno diffuso in data 13 febbraio 2019 una nota congiunta per fornire alcune prime indicazioni per l’attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 26-bis della legge in oggetto.
Tale articolo prevede l’obbligo, per i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti (di nuova realizzazione o già esistenti), di predisporre entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge – e quindi entro il 4 marzo p.v. – un piano di emergenza interno (PEI) nonché un piano di emergenza esterno (PEE) predisposto dal Prefetto, sulla base delle informazioni fornite dai gestori.
Viene poi demandata a un D.P.C.M. l’emanazione di Linee Guida finalizzate alla predisposizione del piano di emergenza esterno e alla conseguente informazione alle popolazioni.
In attesa di tale provvedimento gli uffici ministeriali hanno ritenuto utile diffondere una nota concernente le prime indicazioni operative.
In primo luogo viene circoscritto l’ambito di applicazione dell’art. 26-bis, escludendo gli impianti che ricadono nell’ambito di applicazione del d.lgs. 105/2015 (“Attuazione della Direttiva del 2012/18 UE per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con le sostanze pericolose”).
Ciò in quanto le disposizioni di cui all’art. 26-bis disciplinano rischi genericamente individuati, mentre le norme del d.lgs. 105/2015 riguardano ipotesi di rischio individuate specificatamente e oggetto di una disciplina già articolata e mirata nel dettaglio.
Per quanto concerne le informazioni da fornire ai Prefetti affinchè gli stessi provvedano all’adozione dei piani di emergenza esterni (PEE), i gestori degli impianti sopra richiamati dovranno, tra l’ altro, indicare:
ragione sociale, indirizzo e recapiti dell’azienda;
descrizione delle attività svolte;
elenco delle autorizzazioni/certificazioni;
planimetria e piante dell’azienda;
descrizione delle misure di sicurezza, effetti possibili causati da eventuali incendi;
misure adottate per la prevenzione degli incidenti;
misure da adottare per il ripristino e disinquinamento dell’ambiente;
disposizioni per avvisare tempestivamente le autorità competenti per interventi in caso di emergenza.
Dispone infine la nota interministeriale che, sulla base delle informazioni assunte, il Prefetto, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all’esterno dell’impianto, provocati da incidenti individuati nell’ambito della valutazione del rischio, può anche decidere di non predisporre il piano di emergenza esterno.
Per completezza di informazione, si allega la nota ministeriale.
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