Si informa che la Commissione per gli interpelli, istituita ai sensi dell’art 12 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, ha fornito – con l’Interpello n. 1 del 31 gennaio 2019 – chiarimenti in ordine alle modalità di realizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento per RSPP/ASPP, professionisti antincendio e coordinatori per la sicurezza.
Nello specifico veniva richiesto da parte dell’Ordine degli Ingegneri se:
fosse possibile organizzare un unico corso formativo valido come aggiornamento per i soggetti della sicurezza sopra richiamati che operano con qualifiche professionali diverse;
se fosse possibile organizzare lo stesso corso come aggiornamento per RSPP/ASPP e coordinatore per la sicurezza e nel contempo classificarlo come convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio.
La Commissione in proposito richiama il punto 9 dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 che disciplina nel dettaglio le modalità per l’aggiornamento del RSPP/ASPP.
Sulla base di quanto stabilito in esso la Commissione ritiene che:
non possa essere considerata valida la partecipazione allo stesso corso di aggiornamento per soggetti operanti con qualifiche specifiche diverse;
non sia possibile qualificare uno stesso evento sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario in quanto sempre il punto 9 differenzia le modalità di partecipazione all’aggiornamento rispetto alla partecipazione a convegni o seminari.
Viene infatti disposto che “l’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie coerenti con i contenuti dell’aggiornamento e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale delle ore di aggiornamento complessivo”
Per completezza di informazione, si allega il testo integrale dell’interpello.
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