Mud e altre novità da Unioncamere

Si ritiene utile informare che, sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 22-02-2019, è stato pubblicato il DPCM 24 dicembre 2018, contenente il “nuovo MUD”.

Rispetto al MUD 2018 vengono introdotte alcune limitate modifiche che riguardano le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni.

Le modifiche rispetto al modello dello scorso anno, riguardano in primo luogo i rifiuti movimentati da e per l’estero: i produttori di rifiuti inviati a trattamento fuori dai confini nazionali vengono, infatti, esclusi dal novero dei soggetti autorizzati a compilare la comunicazione rifiuti semplificata, mentre diventa obbligatorio per tutte le comunicazioni indicare nel modulo RT (ricevuto da terzi) il tipo di trattamento previsto per i rifiuti provenienti dall’estero.

Altre novità riguardano poi l’introduzione dell’obbligo, per i gestori, di specificare l’origine dei Cer 1912, 190501 e indicare se i Cer 160601-160605, 200133 e 200134 sono relativi a pile portatili (ma anche la modifica di alcune descrizioni della “tipologia impianto”, istruzioni ad hoc per chi svolge sia il trasporto sia il trattamento del medesimo rifiuto e il dovere, previsto anche per le comunicazioni Raee e veicoli fuori uso, di indicare i trattamenti previsti per i rifiuti ricevuti all’estero); con riferimento alla comunicazione imballaggi, l’introduzione dell’obbligo dei gestori di distinguere tra il trattamento mono-materiale o multi-materiale e l’integrazione della scheda SBOP per il Conai; l’aggiunta di due nuove categorie (pannelli fotovoltaici e lampade a scarica) nella comunicazione Raee e l’inserimento di nuovi codici e campi nella comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione.

Rimangono immutati rispetto al 2018:

Struttura del modello
Soggetti obbligati alla presentazione del MUD.
Modalità di presentazione
Diritti di segreteria

Il nuovo modello sostituisce integralmente il modello.

Per quanto riguarda la scadenza si ricorda, infatti, che l’art. 6 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 prevede che: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”. Essendo il DPCM stato pubblicato entro la data prevista, la scadenza per la presentazione è il 22 giugno prossimo (e non più il 30 aprile come da consuetudine).

Tutto il materiale informativo (software, tracciati, FAQ, istruzioni) sarà reso disponibile sul portale Ecocerved.

A breve sarà, inoltre, attivo il nuovo portale www.ecocamere.it, un sito web sui temi dell’ambiente che nasce con il duplice obiettivo di informare le imprese e fornire al personale camerale strumenti per supportare le PMI nel miglioramento delle condizioni ambientali.

I contenuti spazieranno da notizie su novità normative ed eventi di formazione sul territorio, a manuali su adempimenti amministrativi e video tutorial su procedure informatiche, ma anche informazioni su opportunità offerte da bandi di finanziamento e iniziative di networking.

Lo sportello informativo punta, in particolare, a:

valorizzare e mettere in rete le competenze acquisite dal personale delle Camere di Commercio e promuovere i servizi delle Camere di Commercio;
pubblicare e diffondere la produzione di informazioni e dati statistici ricavabili dalla denuncia MUD;
informare e formare sulla normativa vigente ed evoluzioni della stessa, in campo ambientale;
rispondere a quesiti inviati telematicamente dalle Camere di Commercio in relazione agli adempimenti di loro competenza.


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