Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113 – Sicurezza pubblica – Trasmissione in Parlamento

Si informa che è stato trasmesso al Senato, per l’inizio del consueto iter parlamentare di conversione in legge, il decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 dello scorso 4 ottobre.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse per il Sistema.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario (Art. 1 comma 1 lett. h), i), q) e comma 2 lett. a))

Il provvedimento introduce il permesso di soggiorno per calamità il cui rilascio ha la durata di sei mesi e consente lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero che abbia denunciato situazione di sfruttamento lavorativo e cooperi nel relativo procedimento penale consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

In caso di rilascio del permesso di soggiorno per atti di particolare valore, allo straniero è consentito l’accesso allo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

Il permesso di soggiorno annuale recante la dicitura “protezione speciale” consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1.   Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione al terrorismo (Art. 17)

La disposizione stabilisce che gli esercenti attività di noleggio di veicoli senza conducente, contestualmente alla stipula del contratto e comunque in congruo anticipo rispetto alla consegna del veicolo, devono comunicare al Centro elaborazione dati del Ministero dell’interno (CED) i dati riportati nel documento d’identità esibito dal cliente, al fine di un raffronto automatico con provvedimenti dell’Autorità giudiziaria o dell’Autorità di pubblica sicurezza ovvero segnalazioni alle Forze di polizia. Nel caso dalla verifica emergano fatti o situazioni potenzialmente rilevanti per la prevenzione al terrorismo, il CED provvede ad inviare una segnalazione di allerta all’ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti iniziative di controllo. Le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni nonché della conservazione dei dati comunicati sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno da adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

2.   Disposizioni in materia di blocco stradale (Art. 23)

Il comma 1 dell’articolo prevede che, attraverso una modifica al decreto legislativo 66/1948, l’attività di blocco, ostruzione o ingombro alla libera circolazione sulle strade ordinaria, rappresenti un reato penale punibile con la reclusione dei responsabili da 1 a 6 anni, in analogia a quanto attualmente previsto per analoghe fattispecie sulle linee ferrate.

Il comma 2 modifica l’art. 4 del testo unico in materia di immigrazione (d.lgs.286/1998), prevedendo che la condanna con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’articolo 1 del d.lgs.66/1948 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), come modificato dal comma 1 dell’articolo in commento, costituisca causa ostativa all’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e conseguentemente determini il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA E DI PREVENZIONE DEL TERRORISMO

Estensione dell’ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane (Art. 21)

In tale articolo sono previste delle modifiche all’art. 9 comma 3 del D.L n. 14/2017 (decreto sicurezza città), in particolare alla lett. b) vengono inserite le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, tra i luoghi dove la polizia urbana può applicare il provvedimento di allontanamento (DASPO) nei confronti di quei soggetti che pongono in  essere condotte che limitano la  libera  accessibilità  e  fruizione  di queste aree.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA

Sanzioni in materia di subappalti illeciti (Art. 25)

Tale disposizione normativa comporta un inasprimento dell’impianto sanzionatorio in materia di subappalti.

Le modifiche apportate all’art. 21, comma 1, della L. n. 646/1982, comportano un aumento di pena. Per l’arresto da 6 mesi a 1 anno e per l’ammenda, la reclusione da 1 a 5 anni e la multa, nei confronti di appaltatori che concedono anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente.

DISPOSIZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. Trasferimento dei beni immobili confiscati alle città metropolitane (Art. 36, comma 3, lettera a), punto 2)

L’articolo in esame, al comma 3, introduce alcune modifiche all’articolo 48 “Destinazione dei beni e delle somme” del Codice Antimafia. Tra queste, al punto 2 della lettera a) si prevede di ricomprendere anche le città metropolitane tra gli enti territoriali a cui possono essere trasferiti i beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Precedentemente, nel novero degli enti rientravano solamente comuni, provincie e regioni. Resta comunque fermo che gli immobili confiscati fanno parte del patrimonio indisponibile dell’ente e quindi sono destinati direttamente a un fine pubblico.

2. Vendita dei beni immobili confiscati (Art. 36, comma 3, lettera d)

La disposizione in esame, riformula i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 48 “Destinazione dei beni e delle somme” del Codice Antimafia. In particolare:

al comma 5, permane la possibilità di destinare alla vendita i beni immobili per i quali sono fallite tutte le altre opzioni di destinazione, semplificando gli obblighi di pubblicazione relativi all’avviso di vendita all’asta (solo sul sito dell’ Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dandone notizia sul sito dell’Agenzia del demanio e non anche sul sito della prefettura) e prevedendo l’ampliamento della platea dei possibili acquirenti, aprendola ai privati, che possono ora aggiudicarsi il bene tramite la miglior offerta. Al fine di assicurare che l’immobile non torni nelle disponibilità degli ambienti della criminalità organizzata, o di loro prestanome, la disposizione prevede che l’asta sia preclusa ad alcuni soggetti e che l’Agenzia acquisisca l’informazione antimafia. Inoltre, viene prevista una procedura di regolarizzazione dell’immobile nei casi di irregolarità urbanistiche sanabili, prevedendo che l’acquirente presenti permesso di costruire in sanatoria entro 120 giorni dal perfezionamento dell’atto di vendita.

Resta fermo quanto già previsto al comma 5 relativamente al prezzo minimo di vendita, che non può essere inferiore alla stima del valore indicata dall’amministratore giudiziario ma che può essere rideterminato in misura inferiore all’80% qualora – dopo 90 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di vendita – non siano pervenute proposte d’acquisto, così come resta ferma l’inalienabilità dei beni immobili acquisiti per 5 anni a far data dalla trascrizione del contratto di vendita.

al comma 6 sono elencati i soggetti a cui è riconosciuta la prelazione all’acquisto degli immobili di cui al precedente punto, mentre, al comma 7 vengono chiarite le modalità per l’esercizio della prelazione stessa. Nel novero dei soggetti vengono, quindi, ricompresi: le cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate o delle Forze di polizia; gli enti territoriali; gli enti pubblici aventi tra le finalità istituzionali anche quella dell’investimento nel settore immobiliare, le associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell’interesse pubblico e le fondazioni bancarie. Ad eccezione dei primi due soggetti, si ricorda che i rimanenti, prima della disposizione in esame, risultavano essere i soli destinatari della vendita dei beni immobili confiscati per i quali non era stato possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse.

3.   Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell’Agenzia (Art. 37)

Al comma 1 dell’art. 37 viene modificato l’art. 110, comma 1 del codice antimafia, disponendo che l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è posta sotto la vigilanza del Ministero dell’Interno, gode di personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, con sede principale a Roma e, con possibilità di avere fino a 4 sedi secondarie, istituite con modalità previste dall’art. 112.

Al comma 2, viene aggiunta la lett. c-bis) all’art. 112, comma 4, prevedendo in capo al Consiglio direttivo dell’Agenzia la competenza ad istituire, in relazione a particolari esigenze, fino a un massimo di quattro sedi secondarie in regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nei limiti delle risorse di cui all’art. 110, comma 1.


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