Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 6 del 2018, ha fornito chiarimenti circa l’applicabilità della disciplina del lavoro straordinario al lavoro intermittente.
In particolare, ripercorrendo la normativa sull’orario di lavoro di cui al d.lgs. n. 66/2003, ne ha ricordato, da una parte, il campo di applicazione riferito a tutte le forme di lavoro subordinato, per i tempi in cui il lavoratore è a disposizione del datore; dall’altra, ha evidenziato che si considera lavoro straordinario quello prestato oltre il normale orario di lavoro, pari a 40 ore settimanali.
Per quanto riguarda la specifica disciplina del lavoro intermittente, il Ministero ha richiamato l’art. 17, d.lgs. n. 81/2015, che regola il trattamento economico del lavoratore intermittente in base ai principi di proporzionalità, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, e non discriminazione, rispetto ai lavoratori di pari livello.
Alla luce del suddetto quadro normativo, pur ribadendo la facoltà concessa dalla legge di attivare il contratto di lavoro intermittente rispetto a esigenze e tempi non predeterminabili, il Ministero conclude per l’applicabilità al lavoro intermittente delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni retributive, in base alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 66/2003 e del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
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