Il Ministero del Lavoro con circolare n. 16/2018 ha fornito indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto legge 119 del 23 ottobre 2018, che ha modificato l’art. 22 bis del decreto legislativo n. 148/2015 relativo alla proroga del trattamento di integrazione salariale.
In particolare la predetta disciplina ha previsto per gli anni 2018 e 2019 la possibilità di prorogare per un massimo di 12 mesi il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria alle aziende con rilevanza economica strategica senza più indicare il limite dimensionale previsto dalla normativa previgente. Pertanto, possono accedere alla forma di sostegno le aziende di rilevanza economico strategica anche con meno di 100 dipendenti.
Inoltre, la norma consente, per gli anni 2018 e 2019, la possibilità di prorogare i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria a seguito di contratto di solidarietà qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale.
Tale richiesta è vincolata alla presentazione di piani di salvaguardia occupazionale, che prevedano specifiche azioni di politiche attive in accordo con le regioni interessate.
È stato, ulteriormente chiarito che nelle ipotesi introdotte dal DL in oggetto (aziende con meno di 100 dipendenti), in via transitoria, la proroga del trattamento di integrazione salariale può essere riconosciuto anche con soluzione di continuità a quelle imprese che abbiano concluso il precedente trattamento nel corso dell’anno 2018.
Rispetto, infine, alle modalità di presentazione dell’istanza la circolare ministeriale specifica che è necessario stipulare un accordo in sede ministeriale che certifichi l’impegno sulle politiche attive preliminarmente alla richiesta di proroga della Cigs per la causale contratto di solidarietà.
Indicazioni operative art. 25 DL 119/2018 in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale
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