Circolare ministero del lavoro n. 17/2018 – disposizioni in materia di contratto a tempo determinato e somministrazione di lavoro

Si comunica che è stata pubblicata la circolare del Ministero del Lavoro n. 17/2018, contenente le prime indicazioni interpretative sulle novità introdotte dal d.l. n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, in materia di contratto a tempo determinato e somministrazione di lavoro.

Contratto di lavoro a tempo determinato

Il Ministero si sofferma innanzitutto sulla riduzione della durata massima del contratto a tempo determinato, prevista dalla nuova normativa, che passa da 36 a 24 mesi, con riferimento ai rapporti stipulati dallo stesso datore e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.

Più in particolare, le parti possono stipulare un contratto di lavoro acausale, solo entro un termine di durata di 12 mesi, comprensivo di eventuali proroghe. In caso di contratto di durata superiore, è necessario indicare una delle ragioni giustificatrici previste dalla legge:

esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività,
esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Il Ministero chiarisce che, ai fini della acausalità nel caso di proroga, il periodo di 12 mesi va calcolato tenendo conto della durata complessiva, considerando cioè il periodo di durata dei rapporti già conclusi intercorsi con il medesimo datore di lavoro e quello oggetto della proroga. Ove la somma sia superiore ai 12 mesi andrà individuata la causale anche in caso di proroga.

Viene poi confermato l’indirizzo secondo cui, anche nel periodo di acausalità, sia necessario indicare la causale per usufruire di determinati benefici previsti dalle disposizioni di legge (ad esempio, sgravi contributivi in caso di sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo).

Viene inoltre ricordata la possibilità di stipulare un ulteriore contratto di 12 mesi presso le sedi competenti dell’INL, che, essendo qualificabile come rinnovo, deve essere sorretto da una causale.

La circolare, poi, ricorda le modifiche al regime dei rinnovi e delle proroghe.

Quanto ai rinnovi, essi devono essere sempre sorretti da causale; le proroghe, invece, ridotte da 5 a 4, sono libere entro i 12 mesi.

Il Ministero, nel chiarire la distinzione tra proroga e rinnovo, specifica che la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l’assunzione a termine. Tuttavia, indica, quale eccezione “la necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza”. L’interpretazione di tale inciso appare dubbia e, pertanto, si sta provvedendo a chiedere chiarimenti al Ministero del Lavoro.

La modifica della motivazione, dà dunque luogo ad un rinnovo, anche se avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto. Si ricade nell’ipotesi di rinnovo anche qualora un nuovo contratto a termine decorre dopo la scadenza del precedente contratto.

Rispetto ai rinvii alla contrattazione collettiva, il Ministero chiarisce che sono salve, fino a naturale scadenza, le disposizioni dei contratti collettivi che, anche in riferimento al previgente quadro normativo, abbiano previsto una durata pari o superiore a 36 mesi. Conferma altresì la possibilità, anche per il futuro, di prevedere tali deroghe. Evidenzia tuttavia l’impossibilità per la contrattazione collettiva di intervenire sul nuovo regime delle condizioni. A tal fine si precisa che, nei casi in cui i contratti collettivi facciano riferimento alle vecchie causali, esse sono superate per legge.

Riguardo alla forma scritta del contratto, la circolare chiarisce che l’eliminazione dell’inciso che ammetteva che il termine dovesse risultare “direttamente o indirettamente” da atto scritto, esclude la possibilità di desumere la data di scadenza da elementi esterni. Viene fatta salva, tuttavia, il caso della sostituzione della lavoratrice in maternità di cui non è possibile conoscere ex ante l’esatta data di rientro.

Infine, viene chiarito il carattere incrementale dell’aumento dello 0,5% del contributo addizionale. Pertanto, il contributo dell’1,4% viene incrementato di uno 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. In particolare, in occasione dei successivi rinnovi, occorre considerare l’ultimo valore base risultante dalle maggiorazioni applicate nei rinnovi precedenti. A titolo esemplificativo:

primo rinnovo: 1,4% + 0,5% = 1,9

secondo rinnovo: 1,9% + 0,5% = 2,4%

Somministrazione di lavoro

Riguardo la somministrazione di lavoro a termine, viene ricordato che le nuove disposizioni estendono la normativa del contratto  a tempo determinato, ad eccezione delle previsioni sul c.d. stop and go, sui limiti quantitativi e sul diritto di precedenza, precisando tuttavia che le nuove limitazioni non riguardano il caso di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore.

Il Ministero ricorda poi che il limite complessivo di 24 mesi previsto per il contratto a tempo determinato è applicabile oggi anche alla somministrazione. Ne consegue che tale limite deve essere valutato non solo rispetto all’agenzia di somministrazione ma anche nei rapporti con il singolo utilizzatore, rientrando nel medesimo contatore sia i periodi di contratto a tempo determinato sia quelli di missione, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Viene precisato, inoltre, che vanno computati anche i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Riguardo, invece, alla necessità di indicare la causale, essa si riferisce ai casi di somministrazione di durata superiore a 12 mesi presso lo stesso utilizzatore ovvero di rinnovo di missione e va riferita alle esigenze dell’utilizzatore. Non rilevano, invece, a tal fine i periodi svolti presso altri utilizzatori, fermo restando il limite massimo di durata di 24 mesi.

Risultano rilevanti, invece, i periodi svolti con contratto a tempo determinato direttamente con l’utilizzatore. Pertanto:

– rapporto a tempo determinato di durata  inferiore a 12 mesi à possibilità di missione presso lo stesso soggetto ma sempre con indicazione causale (viene qualificato come rinnovo);

– rapporto a tempo determinato di 12 mesi à possibilità di missione presso lo stesso soggetto di ulteriori 12 mesi, con indicazione della causale;

– somministrazione fino a 12 mesi à possibilità di stipulare un contratto a tempo determinato, con indicazione della causale. Con riguardo alla durata di tale ultimo rapporto, sembrerebbe doversi ammettere per il periodo residuo, fino al raggiungimento della durata massima di 24 mesi totali.

Infine, sui limiti quantitativi, nel ricordare il nuovo limite introdotto dalla legge del 30% tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione, viene specificato che tale limite risulta derogabile dalla contrattazione collettiva.

A tal fine, si ricorda che il CCNL TDS prevede, all’art. 66, che le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva.

Nel caso in cui il contratto collettivo non preveda questo tipo di limite, la nuova disposizione trova applicazione per ogni nuova assunzione a termine o in somministrazione avvenuta dal 12 agosto 2018.

Periodo transitorio

Le nuove disposizioni, si applicano ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto, nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti successivi al 31 ottobre 2018.

Il Ministero chiarisce che tale periodo transitorio ha trovato applicazione anche per la somministrazione di lavoro.


Allegato »


Pubblicato

in

,

da

Tag:

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *