“Indici Sintetici di Affidabilità fiscale” (ISA) – Approvazione degli ISA elaborati nel 2018 e degli ISA in evoluzione nel 2019 – Trattamento dei passaggi competenza-cassa e cassa-competenza negli ISA

In occasione della Riunione della Commissione degli Esperti per gli Studi di Settore del 6 dicembre scorso, la Commissione ha espresso il proprio parere favorevole per 83 ISA che andranno in applicazione per il 2018, di cui 17 relativi al comparto delle manifatture, 29 relativi al comparto dei servizi, 22 relativi al comparto del commercio e 15 relativi al comparto delle attività professionali, per una platea di circa 2.250.000 contribuenti.

Nelle medesima riunione, inoltre, la Commissione ha dato il proprio parere favorevole per 23 ISA semplificati relativi ad attività economiche soggette a parametri in applicazione, anch’essi, per il 2018, che riguarderanno circa 170.000 contribuenti (All.1).

Nel prosieguo della riunione sono state, anche, analizzate le tematiche riguardanti le attività economiche interessate dalla fase di evoluzione degli indici di affidabilità fiscale per il 2019 – in merito alle quali la Commissione ha espresso, all’unanimità, parere favorevole – che dovrebbero interessare i 70 ISA già elaborati nel 2017 ed approvati con DM 23 marzo 2018, di cui 15 per il comparto delle manifatture, 17 per il comparto dei servizi, 29 per il comparto del commercio e 9 per il comparto delle attività professionali (All.2).

Infine, la Commissione ha condiviso l’evoluzione anticipata, sempre nel 2019, dei seguenti ISA:

4 del comparto delle costruzioni (AG40U, AG69U, AG50U e AK23U);
7 dei settori interessati dagli apparecchi previsti all’articolo 110, comma 6, del TUPLS (AG37U, AG44U, AG83U, AG85U, AM13U, AM85U e AG14S);
9 delle attività professionali (AK01U, AK05U, AK06U, AK17U, AK18U, AK21U, AK22U, AK23U e AK24U).

In relazione, invece, alla proposta di metodologia di individuazione dei correttivi “cassa”, la  SOSE ha presentato alla Commissione degli Esperti le analisi effettuate sui dati dichiarativi 2016 e 2017, finalizzate a stimare la potenziale platea di soggetti interessati dalla compilazione di specifiche informazioni contabili (All.3).

Al riguardo, la SOSE ha spiegato che, ai fini dell’applicazione degli ISA, è stato individuato un approccio che permette di trattare lo switch dal sistema contabile di competenza a quello di cassa e, inoltre, è stata individuata una soluzione che permette di gestire anche la problematica inversa del passaggio, dalla cassa alla competenza.

Nello specifico, attraverso la richiesta di informazioni di non complessa reperibilità è stato definito un quadro contabile che consente:

nel caso del passaggio dalla competenza alla cassa, di ottenere un flusso di incasso e pagamento coerente con l’arco temporale rappresentato da un periodo di imposta;
nel caso del passaggio dalla cassa alla competenza, di ottenere un flusso di ricavi e costi in linea con il principio contabile della competenza.

Al riguardo, la SOSE ha reso noto che i passaggi da ordinaria a semplificata sono stati 9.478, nel 2016, e 7.788 nel 2017; invece, i passaggi da semplificata a ordinaria sono stati 5.211, nel 2016, e 34.029, nel 2017.

Per quanto riguarda il set di 4 informazioni relative al passaggio cassa-competenza e viceversa, richieste nel QUADRO Z del modello Studi di Settore – come noto, utilizzate per il ricalcolo delle componenti positive e negative di reddito interessate dalla riforma ed utilizzate ai fini dell’applicazione degli ISA (nel RAP – Rapporto di Affidabilità Personale, disponibile nel cassetto fiscale) – la SOSE ha reso noto che, per il periodo di imposta 2017, le quattro informazioni sono state compilate da 1.489.390 contribuenti in semplificata, da 927.691 contribuenti che hanno optato per il “registrato” e da 561.699 contribuenti che non hanno, invece, optato per il “registrato”.

Per quanto riguarda, invece, il modello ISA, le 4 informazioni contabili relative al passaggio cassa-competenza e viceversa (F36, F37, F38, F39), che dovranno essere compilate da tutte le imprese in contabilità semplificata che hanno compilato il campo F35 col. 1 o col.2, sono le seguenti:

F36 – Componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di “destinazione”;
F37 – Componenti reddituali positivi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di “destinazione” ;
F38 – Componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione”;
F39 – Componenti reddituali negativi, che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.

Allegato 1 »
Allegato 2 »
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