Regime contributivo agevolato artigiani e commercianti-precisazioni

Facciamo seguito a quanto illustrato in materia di regime agevolato per artigiani e commercianti con com. n. 21 del 23.2.2015, per evidenziare alcuni chiarimenti forniti dall’Inps in merito ad aspetti relativi alla decorrenza ed alla cessazione del beneficio.
In particolare, la normativa di riferimento prevede che tale regime cessi i propri effetti a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso.
Al riguardo, l’Inps precisa che il  termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato in oggetto è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Ciò, in quanto si è rilevato che i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell’anno medesimo, la quale comporta l’uscita dal regime fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
In caso di rinuncia al predetto regime, presentata, pertanto,  entro il suddetto termine con le consuete modalità, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza dal 1° gennaio del medesimo anno.
e comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo.


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