Autotrasporto: rimborso Accise sul gasolio per autotrazione

La Circolare RU 137938 dell’Agenzia delle Dogane indica importi e modalità di fruizione del beneficio.
La Circolare RU 137938 dell’Agenzia delle Dogane (Allegata), ha ricordato che, per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre al 31 dicembre 2018, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente, dovrà essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2019.
La Circolare ha, inoltre, comunicato la disponibilità del software, aggiornato per la compilazione e la stampa dell’apposita dichiarazione, da trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale- E.D.I. o da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico (CD Rom, DVD, pen drive USB), al competente Ufficio delle Dogane:per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle dogane di Roma I.

Tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e del consolidamento del beneficio fiscale di cui all’art.4-ter comma 1 lettera f) del D.L. 193/2016 convertito con legge 225/2016, la Circolare ha evidenziato che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:

€ 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra 1° ottobre al 31 dicembre 2018;

In riferimento ai soggetti che possono usufruire dell’agevolazione, la circolare ha ribadito che hanno diritto al beneficio:

gli esercenti l’attività di autotrasporto merci (in conto proprio e in conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
gli Enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di TPL; le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale e le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di trasporto persone;
gli Enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

La circolare ha, inoltre, ricordato a riguardo, che l’art. 1 comma 645 della legge 208/2015, ha ridotto ulteriormente il campo di applicazione dell’agevolazione, escludendo da esso, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore (sono classificabili come appartenenti alla categoria euro 0 o inferiori i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea, mentre per l’individuazione delle categorie Euro 1 e Euro 2 si rinvia alla disciplina comunitaria di settore).
Pertanto il soggetto che presenta la dichiarazione trimestrale è, ora, tenuto ad attestare l’insussistenza della richiamata condizione che impedisce il riconoscimento del credito d’imposta dichiarando puntualmente, a tal fine, (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. 445/2000), che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impegnato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 2 o inferiori.
Non operando, rispetto ai consumi effettuati a decorrere dal 2012, le limitazioni previste dall’art.1 comma 53 della legge 244/2007, i relativi crediti potranno essere compensati anche qualora l’importo complessivo annuo dei crediti di imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, dovesse superare il limite di € 250 mila.
Per la fruizione dell’agevolazione mediante modello F24, dovrà essere utilizzato il codice tributo 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con nota RU 57015.
Come nelle precedenti Circolari sul medesimo tema, l’Agenzia ha ribadito che le imprese di autotrasporto merci sono tenute a comprovare i consumi di gasolio, per cui richiedono i benefici, mediante le relative fatture di acquisto, a differenza degli altri beneficiari, che possono utilizzare a tal fine anche le schede carburante.
Infine, la Circolare ha ricordato che per effetto delle modifiche legislative introdotte dall’art. 61 D.L. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell’anno 2018 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2019.
Da tale data decorrerà, poi, il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovranno essere presentate, dunque, entro il 30 giugno 2020.


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