Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Si informa che è entrata in vigore il 1° gennaio, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 – Suppl. ord. n. 62 del 31 dicembre 2018).

Il provvedimento, i cui contenuti iniziali sono stati oggetto della nota del 16 novembre 2018, è stato profondamente modificato nel corso dell’esame parlamentare, anche ad esito del negoziato condotto dal Governo con l’Unione europea, al fine di alleggerire i saldi di finanza pubblica.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni di interesse per il Sistema.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise (art. 1, commi 2 e 5)

Nel 2019 l’IVA non verrà aumentata: le clausole di salvaguardia previste sono state eliminate. La misura vale 12,4 miliardi di euro.

E’ opportuno ricordare che se non fossero state eliminate queste clausole, a partire dal 1° gennaio 2019, l’aliquota IVA ordinaria sarebbe passata dal 22% al 24,2%, e quella ridotta dal 10% al 11,5%.

Ora, però, è necessario – sia attraverso l’impulso alla crescita sia attraverso una seria politica di revisione e contenimento della spesa pubblica improduttiva sia attraverso interventi di contrasto all’evasione fiscale – continuare su questa strada e scongiurare, totalmente, gli aumenti delle aliquote IVA previsti nel 2020 e nel 2021.

Si ricorda, infatti, che:

  • per il 2020, è previsto l’incremento di 3 punti percentuali dell’aliquota IVA del 10% (che, quindi, salirebbe al 13%) più l’incremento di 3,2 punti percentuali dell’aliquota IVA del 22% (che, quindi, verrebbe elevata al 25,2%), che produrrebbero maggiori imposte per circa 23 miliardi di euro;
  • per il 2021, è previsto un ulteriore incremento di 1,3 punti percentuali dell’aliquota IVA del 22% (che, quindi, verrebbe elevata dal 25,2% al 26,5%).

Tale aumento, sommato all’incremento del 2020, produrrebbe maggiori imposte per oltre 28 miliardi di euro.

In merito all’incremento dell’accisa sui carburanti per autotrazione viene, inoltre, previsto un obiettivo di gettito pari a 400 milioni di euro per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi (anziché 140 milioni di euro nel 2020 e 300 milioni di euro dal 2021) da garantire con successivi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Modifiche in tema di aliquote IVA (art.1, commi 3 e 4)

a) dispositivi medici (comma 3)

I dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 del Codice Doganale debbono intendersi compresi nel numero 114 della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, e dovranno, quindi, essere assoggettati ad aliquota IVA del 10%.

b) prodotti di panetteria (comma 4)

L’aliquota IVA del 4% viene estesa ai prodotti della panetteria contenenti destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune.

3. Sterilizzazione aumento accise carburanti (art. 1, comma 6)

Viene eliminato l’aumento delle aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio usato come carburante, che era previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

4. Fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari (art. 1, commi 7 e 8)

In attesa di una revisione della fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, si fa salva la disposizione che statuisce la non rilevanza, ai fini dell’art. 96 del TUIR, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.

5. Estensione del regime forfetario dei contribuenti minimi (art. 1, commi 9-11)

Con il comma 9 in esame, l’ambito di applicazione del regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014, viene esteso a tutti i contribuenti, esercenti attività di impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi e compensi non superiori a 65.000 euro.

Inoltre, il mancato superamento della soglia di ricavi e compensi, riferita al periodo d’imposta precedente, diviene l’unico requisito di accesso, poiché, con le disposizioni in esame, vengono eliminati i limiti di accesso relativi al costo de beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro).

In caso di svolgimento di più attività, ai fini dell’accesso al regime, il limite di 65.000 euro è riferito alla somma dei ricavi e compensi derivanti dalle diverse attività esercitate.

Sono state apportate modifiche anche alle cause di esclusione, di cui alle lettere d) e d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014:

  1. la lettera d) dispone l’esclusione per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari, di cui all’articolo 5 del Tuir, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  2. la nuova lettera d-bis), come modificata alla Camera, prevede l’esclusione per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Viene, inoltre, stabilito che, ai fini della verifica del limite di ricavi o compensi per l’accesso al regime, non si deve tenere conto degli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali, rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA.

Infine, in seguito ad una modifica approvata nel corso dell’iter parlamentare della legge, viene fatto rinvio, in quanto compatibile, alla disciplina del regime forfetario contenuta nei commi da 56 a 75 della legge di bilancio 2015.

6. Deducibilità IMU degli immobili strumentali dall’IRES/IRPEF (art. 1, comma 12)

Il nuovo comma 12 dell’articolo 1, aggiunto durante l’esame parlamentare, modificando l’articolo 14, comma 1 del D.Lgs. n. 23 del 2011, raddoppia la percentuale di deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi (IRES/IRPEF), portandola dal vigente 20% al 40%.

7. Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dalla attività di lezioni private e ripetizioni (art. 1, commi da 13 a 16)

Viene previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i compensi percepiti per attività di lezioni private e ripetizioni, esercitata da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, saranno soggetti ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (e addizionali regionali e comunali all’IRPEF), con aliquota pari al 15%, da versare entro gli stessi termini del versamento del saldo dell’IRPEF.

8. Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni (art. 1, commi da 17 a 22)

A decorrere dal 1° gennaio 2020, viene istituita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, conseguono ricavi, ovvero che percepiscono compensi, compresi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno.

L’imposta sostitutiva, pari al 20%, può essere applicata (in luogo della tassazione progressiva per scaglioni) al reddito determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo (il regime fiscale delle perdite sarà quello disposto dall’articolo 8 del Tuir).

Non possono applicare l’imposta sostitutiva:

  1. le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  2. i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito da essi complessivamente prodotto;
  3. i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili (di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del DPR n. 633/1972), o di mezzi di trasporto nuovi (di cui all’articolo 53, comma 1, del DL 30 agosto 1993, n. 331);
  4. gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  5. le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

I contribuenti che applicano l’imposta sostitutiva:

  1. non subiscono le ritenute d’acconto da parte dei sostituti d’imposta sui ricavi e sui compensi percepiti;
  2. non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte in qualità di sostituti d’imposta, ma devono indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte e l’ammontare dei redditi stessi;
  3. sono esonerati dalla applicazione dell’IVA e dai relativi obblighi, analogamente a quanto previsto per i soggetti che accedono al regime forfetario, fermo restando l’obbligo di fatturazione elettronica.

9. Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef (art. 1, commi 23-26)

Il nuovo «regime di cassa» per le imprese in contabilità semplificata – introdotto nel nostro sistema fiscale a partire dal 1° gennaio 2017 – non consentiva il riconoscimento fiscale del riporto delle perdite maturate in costanza di regime.

In assenza del riporto delle perdite il «regime di cassa» risultava, praticamente, inapplicabile per oltre due milioni di piccole imprese.

Per risolvere il problema è stata, quindi, accolta dal Governo la proposta della Confederazione di uniformare i diversi regimi fiscali di riporto delle perdite, ossia di estendere alle imprese individuali il più favorevole regime di riporto delle perdite oggi previsto per le società di capitali, che possono dedursi le perdite subite senza alcun limite temporale.

In pratica, è stato esteso alle imprese individuali (sia in contabilità ordinaria che semplificata) il più favorevole regime di riporto delle perdite oggi in vigore per i soggetti IRES (società di capitali), che è caratterizzato da:

  • riporto in avanti illimitato temporalmente;
  • ammontare delle perdite riportabili per i primi tre anni dalla costituzione fino al 100% del reddito d’impresa, per gli anni successivi fino all’80% del reddito d’impresa;
  • riporto limitato al solo reddito d’impresa.
  • Conseguentemente, per le imprese individuali in contabilità ordinaria:
  • viene meno il limite dei 5 anni di riportabilità in avanti, che diventa illimitata;
  • l’ammontare delle perdite rimane al 100% per i primi tre anni dalla costituzione dell’impresa, passa all’80% dopo il terzo anno;
  • il riporto rimane limitato al solo reddito d’impresa.

Conseguentemente, alle imprese individuali in contabilità semplificata, a cui non era consentito il riporto delle perdite:

  • si applica il regime IRES.

In considerazione del volume di perdite creato dall’applicazione del «regime di cassa» e, in particolare, dalla gestione contabile delle rimanenze di magazzino, al fine di distribuire in modo più uniforme la perdita di gettito per l’Erario, per quest’ultima tipologia di imprese, è stato previsto un regime transitorio di utilizzo delle perdite.

In particolare:

  1. le perdite del periodo d’imposta 2017 – non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo d’imposta 2017 – sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2018, 2019 e 2020, in misura non superiore, rispettivamente, al 40% (redditi maturati nel 2018 e nel 2019) e al 60% (reddito maturato nel 2020);
  2. le perdite del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020, in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
  3. le perdite del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
  4. a partire dai redditi maturati dal periodo d’imposta 2021 – a regime – le perdite saranno computate in diminuzione dei relativi redditi, in misura non superiore all’80% dei medesimi redditi.

10. Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione (art. 1, commi da 28 a 34)

Viene introdotta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, una tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione.

La disciplina, prevista già nel disegno di legge iniziale , non ha subito modifiche nel corso dell’iter parlamentare.

In particolare, il comma 28 dispone la riduzione dell’aliquota IRES al 15 per cento per la quota di utili accantonati a riserve – diverse da quelle che si considerano non disponibili – reinvestita in beni strumentali nuovi e in occupazione (per il primo periodo d’imposta di applicazione del regime agevolato -2019- rilevano gli utili accantonati nell’esercizio 2018).

Il comma 29, lettera a) specifica che si considerano comunque indisponibili e pertanto non rilevanti ai fini della determinazione del beneficio, le riserve formate da utili, diversi da quelli conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 del c.c., che scaturiscono da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione, come già detto, di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.

La lettera b) del comma 29 chiarisce la nozione di investimento definendo l’ambito oggettivo dei beni acquisiti.

Ai fini della determinazione del parametro sul quale confrontare gli utili reinvestiti per la determinazione dell’importo soggetto ad aliquota ridotta, in ciascun esercizio, si dispone la rilevanza delle quote di ammortamento dedotte nell’esercizio stesso relativamente ai beni materiali strumentali nuovi, nei limiti dell’incremento complessivo del costo non ammortizzato (e ammortizzabile fiscalmente) al termine di ciascun esercizio (assunto al lordo delle quote di ammortamento dei soli beni materiali strumentali nuovi dedotti nell’esercizio) di tutti i beni materiali strumentali rispetto al costo non ammortizzato di tutti i beni materiali strumentali del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Nell’ambito del calcolo incrementale, per coerenza, non si tiene conto dei beni immobili e del veicoli di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b-bis), in quanto esclusi dal beneficio. Inoltre, ai fini della determinazione del beneficio, non rilevano eventuali ulteriori regimi agevolativi tesi a maggiorare l’importo della deduzione a titolo di ammortamento.

La lettera c) del comma 29 chiarisce, invece, la rilevanza del costo del personale: anche in tal caso (al pari di quanto detto per i beni strumentali nuovi), l’incentivo è determinato su un parametro che fa riferimento esclusivamente alle retribuzioni dell’esercizio, relative ai neoassunti (successivamente al 30 settembre 2018), nel limite dell’incremento del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile rispetto al costo del personale del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Al fine di incentivare l’occupazione in Italia si dispone che la tassazione agevolata si applica relativamente agli incrementi occupazionali verificati si nel territorio dello Stato. In tal senso, il personale neoassunto rileva solo se destinato a strutture produttive nel territorio dello Stato e ivi impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta. Anche il calcolo incrementale è effettuato con riferimento al costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta presso strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato.

La lettera a) del comma 30 disciplina, poi, il caso in cui i parametri, utile e investimenti, eccedano quello del reddito, mentre nelle lettere b) e c) sono disciplinati i casi in cui il reddito è superiore ad almeno uno degli altri due parametri.

Il comma 31 disciplina il caso delle società che partecipano al consolidato fiscale. In sintesi viene riconosciuta solo alla consolidante, unica obbligata alla liquidazione del tributo, di giovarsi della possibilità di applicare l’aliquota ridotta sul reddito complessivo netto di gruppo. Qualora la somma complessiva di detti importi dovesse eccedere il reddito da assoggettare a tassazione, l’eccedenza resterà in capo alle società che l’hanno prodotta, in base agli accordi di gruppo, e sarà riportata in avanti ad incremento dei relativi parametri dell’esercizio successivo al fine di individuare il nuovo importo agevolato da attribuire alla consolidante.

Il comma 32 prevede, invece, la partecipazione alla trasparenza ex art. 115 del TUIR.

Il comma 33 estende il regime anche agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, e, più in generale, ai soggetti IRPEF in regime d’impresa.

Il comma 34 permette il cumulo delle suddette agevolazioni con altri benefici concessi, ad eccezione di quelli che prevedono un regime di determinazione forfetaria del reddito (ad esempio, il regime della tonnage tax, i regimi forfetari, di coloro che determinano il reddito su base catastale).

11. Imposta servizi digitali (art. 1, commi da 35 a 50)

Viene istituita l’imposta sui servizi digitali.

Soggetti passivi dell’imposta sono tutti i soggetti esercenti attività d’impresa (dunque persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla tipologia e dalla forma giuridica utilizzata), a condizione che superino la soglia di ricavi richiesta ex lege, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare.

In particolare, i soggetti passivi devono realizzare congiuntamente:

  1. un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, non inferiore a 750.000.000 euro;
  2. un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, nel territorio dello Stato, non inferiore a 5.500.000 euro.

Ai sensi del comma 37, i ricavi da servizi digitali, cui si applica l’imposta, sono quelli derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

  1. veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
  2. messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
  3. trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Il comma 38 esclude dall’imposta i ricavi derivanti dai servizi digitali, se sono resi a soggetti che, ai sensi delle norme del codice civile (articolo 2359) si considerano in posizione di controllo (siano essi controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante).

Il comma 39 definisce le modalità di calcolo dell’imponibile: i ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette ed il periodo d’imposta coincide con l’anno solare. Inoltre, il comma 40 chiarisce che un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d’imposta se l’utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo.

Un utente è localizzato nel territorio dello Stato se:

  1. nel caso di un servizio di veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata, la pubblicità in questione figura sul dispositivo dell’utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d’imposta, per accedere a un’interfaccia digitale;
  2. nel caso di un servizio di messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi:
  1. se il servizio comporta un’interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l’utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d’imposta per accedere all’interfaccia digitale e conclude un’operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d’imposta;
  2. se il servizio comporta un’interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra nel punto 1, l’utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d’imposta, che gli consente di accedere all’interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato;
  3. nel caso di un servizio di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale, i dati generati dall’utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un’interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d’imposta o di un periodo d’imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d’imposta.

Il comma 41 stabilisce che l’imposta dovuta si ottiene applicando l’aliquota del 3 per cento all’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

Il comma 42 indica le modalità di versamento dell’imposta, da effettuarsi entro il mese successivo a ciascun trimestre; la dichiarazione dell’imposta è invece annuale e riguarda l’ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta.

Ai sensi del comma 43, i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero di partita IVA, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta, sono tenuti a richiedere all’Agenzia delle Entrate un numero identificativo ai fini dell’imposta sui servizi digitali.

Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite l’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia digitale, da emanare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (1° maggio 2019), dovranno essere stabilite le disposizioni di attuazione dell’imposta sui servizi digitali. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, dovranno invece essere stabilite le modalità applicative dell’imposta.

La nuova imposta entra in vigore dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del MEF.

Infine, il comma 50 abroga la disciplina (contenuta nell’articolo 1, commi da 1011 a 1019 della legge di bilancio 2018, legge 27 dicembre 2017, n. 205) dell’imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019.

12. Abrogazione riduzione Ires enti non a scopo di lucro e Iacp (art.1, commi da 51 a 52)

Viene abrogato l’articolo 6 del D.P.R. 601/1973 che dispone la riduzione alla metà dell’IRES (dal 24 al 12 per cento) nei confronti dei seguenti enti:

  • enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
  • istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
  • enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
  • istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

Il nuovo comma 52 stabilisce che il calcolo dell’acconto per il 2019 sia effettuato considerando, come imposta del periodo precedente, quella risultante dall’introduzione delle nuove norme in commento.

13. Dati Tessera Sanitaria – Fatturazione elettronica (art. 1, commi 53 e 54)

Viene previsto che per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Inoltre, i dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

Viene stabilito, infine, che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata possono adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

14. Credito d’imposta adeguamento tecnologico per invio telematico corrispettivi (art. 1, comma 55)

Viene modificata la disciplina del contributo per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, prevedendo che tale contributo sia direttamente concesso al soggetto obbligato alla memorizzazione e trasmissione, sotto forma di credito d’imposta, in luogo dello sconto obbligatorio da parte del fornitore degli strumenti (con successiva attribuzione al medesimo fornitore del credito di imposta).

Inoltre, viene chiarito che il credito d’imposta può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura, relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione, ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Le norme attuative del credito d’imposta saranno emanate entro il 30 gennaio 2019, ovvero entro trenta giorni dal 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della presente legge).

15. Esonero obbligo di fatturazione nei contratti di sponsorizzazione (art. 1, comma 56)

Viene disposto che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità relativi alle società sportive dilettantistiche (che applicano il regime forfettario opzionale) siano adempiuti dai cessionari.

16. Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale (art. 1, comma 59)

Il regime opzionale della cedolare secca sugli affitti di immobili destinati all’uso abitativo con aliquota ordinaria del 21 per cento viene esteso anche ai canoni di locazione derivanti dai nuovi contratti che saranno stipulati nell’anno 2019 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni, aventi ad oggetto immobili destinati all’uso commerciale di vendita di prodotti e prestazioni di servizi classificati nella categoria catastale C/1 – negozi e botteghe) e delle relative pertinenze (C/2 – magazzini e locali di deposito, C/6 – stalle scuderie e rimesse e C/7 – tettoie chiuse e aperte) se congiuntamente locate.

Per usufruire del regime opzionale in questione l’unità immobiliare commerciale oggetto della locazione deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadri.

Il regime opzionale non si applica ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 ne risulti già in essere un precedente tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

17. Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento – iper ammortamento (art. 1, commi da 60 a 65 e 229)

La disciplina della proroga e della rimodulazione dell’iperammortamento, prevista inizialmente dall’art. 10 del disegno di legge originario, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0, è stata trasfusa nei commi da 60 a 65, con un ulteriore incremento del beneficio.

In particolare, il comma 60, proroga l’iper ammortamento anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero fino al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il comma 61 stabilisce le percentuali di maggiorazione del costo e in particolare che l’iper ammortamento si applichi nella misura:

  • del 170 per cento (in luogo dell’iniziale 150) per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • del 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • del 50 per cento per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti eccedenti il predetto limite di 20 milioni di euro non si applica alcuna maggiorazione.

Il comma 62 proroga la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla legge 232/2016), per i soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento. Anche per tali beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2019, le due condizioni sopra indicate.

Con una modifica intervenuta in Senato, sono stati resi agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai beni immateriali di cui al suddetto allegato B), limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

Il comma 63, richiede la produzione della documentazione di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 16 dicembre 2016, n. 232 (una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura).

Il comma 64 esclude dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, i fabbricati e le costruzioni nonché i beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016);

Restano confermate anche le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi, previste dall’articolo 1, commi 35 e 36, della legge n. 205/2017.

Il comma 65, in merito alla determinazione degli acconti per il 2019 e 2020, dispone che essi vanno calcolati senza tenere conto delle disposizioni agevolative in esame.

18. Estromissione beni strumentali (art. 1, comma 66)

La procedura di estromissione agevolata, ovvero di esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, disposta dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 121 della legge n. 208 del 2015), viene estesa ai beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018.

Anche per tali beni si può optare per il pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8 per cento. Il pagamento consente di escludere tali beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal primo periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.

19. Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili (art. 1, comma 67)

Vengono prorogate di un anno e, quindi, fino al 31 dicembre 2019, le detrazioni per le spese per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta, rispettivamente, negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Rimangono ferme le vigenti condizioni e modalità di fruizione delle detrazioni, i limiti percentuali e i soggetti beneficiari.

20. Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde (art. 1, comma 68)

Viene disposta la proroga, per l’anno 2019, della detrazione per interventi di sistemazione a verde. Come noto, la detrazione si applica con una percentuale del 36 per cento delle spese sostenute, fino ad un ammontare di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, per gli interventi relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spetta anche con riferimento alle parti comuni esterne condominiali.

21. Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (art.1, commi da 70 a 72)

Le disposizioni di cui all’art. 13 del disegno di legge iniziale sono state sostanzialmente trasfuse nei commi da 70 a 72.

In particolare, il nuovo comma 70 apporta modifiche sostanziali al credito d’imposta di cui all’articolo 3, del decreto legge n. 145 del 2013, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, introdotto dall’anno 2015.

La lettera a) del comma 70 reintroduce una differenziazione del beneficio in ragione della tipologia di spese ammissibili. In specie, la percentuale del 50 per cento attualmente applicabile su tutta l’eccedenza agevolabile viene mantenuta, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con startup e PMI innovative indipendenti.

Al contempo, con la successiva lettera b) del comma 70, viene disposta la riduzione da venti a dieci milioni di euro dell’importo massimo del credito d’imposta spettante per ciascun periodo d’imposta (tale limite era stato innalzato dal periodo 2017).

La lettera c) del comma 70 modifica il comma 6 dell’articolo 3 del citato d.l. n. 145/2013, disponendo la differenziazione nell’ambito delle spese di personale tra il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.), prevedendosi in questo secondo caso (nuova lettera a-bis) del citato comma 6) la percentuale del 25 per cento.

Analoga differenziazione di aliquota viene operata, come si è detto, per le spese relative alla ricerca commissionata. Al riguardo, con le modifiche apportate dal comma 70, lettera c), n. 2, la ricerca commissionata viene distinta tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative, alla quale si applicherà dunque l’aliquota del 50 per cento, e quella affidata ad altri soggetti, alla quale si applicherà l’aliquota ridotta del 25 per cento. Nel nuovo assetto, viene però confermato, per il caso in cui il contratto di ricerca sia stipulato con un’altra impresa, la condizione che deve trattarsi di impresa non appartenente al gruppo dell’impresa committente; resta ferma infatti la regola, agli effetti dell’applicazione del credito d’imposta, della riqualificazione in ricerca intra-muros dei contratti di ricerca infra-gruppo, stipulati cioè con altre imprese dello stesso gruppo.

Per quanto concerne l’individuazione delle spese ammissibili per il calcolo del beneficio, con la modifica introdotta dal numero 3 della citata lettera c) del comma 70, viene ora data rilevanza ai costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale; in tal modo recependosi le esigenze rappresentate dalle imprese per le quali lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili non può prescindere dall’acquisizione dei materiali e altri beni destinati alla realizzazione di prototipi di prodotti o di impianti pilota o, ad esempio, agli esperimenti di laboratorio.

La modifica recata dalla lettera d) del comma 70 in esame consiste nell’introduzione di nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante, resosi necessario per tener conto della differenziazione delle aliquote applicabili sulle diverse tipologie di spese ammissibili.

Le modifiche introdotte dalle lettere e), f), g) e h) del comma 70 in commento riguardano gli adempimenti formali che le imprese devono rispettare per l’applicazione del credito d’imposta. In particolare, le nuove disposizioni estendono l’obbligo di specifica certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), attualmente previsto solo per le piccole imprese e cioè per le imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti, a tutti i soggetti beneficiari e, dunque, anche alle grandi imprese. All’avvenuta certificazione delle spese, inoltre, viene subordinato anche la fruizione del credito, nel senso che l’utilizzo in compensazione del credito maturato in un determinato periodo agevolabile non potrà iniziare (a decorrere dal successivo) se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione. Tale previsione si rende applicabile, già a partire dal credito d’imposta maturato in relazione al periodo d’imposta 2018. Infine, viene introdotto l’obbligo da parte dell’impresa di predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta. Tale relazione, in caso di attività svolte direttamente dall’impresa, è a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di ricerca commissionata, la redazione della relazione tecnica sarà a cura del soggetto commissionario.

Il comma 71 prevede che le disposizioni di cui al comma 70 si applicano a decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e, quindi, nella generalità dei casi dall’anno agevolabile 2019. Le modifiche concernenti gli aspetti formali e documentali, hanno invece effetto già a partire dagli adempimenti relativi al credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Infine, il comma 72 dell’articolo reca una interpretazione del comma 1-bis dell’art. 3 del d.l. n. 145 del 2013. Tale disposizione consente, a partire dal 2017, di attribuire il credito d’imposta anche al soggetto commissionario residente che effettui lavori di ricerca e sviluppo per conto di un soggetto non residente ed è stata introdotta con la finalità di rendere comunque rilevanti ai fini del beneficio le attività di ricerca e sviluppo svolte in Italia. La norma ora chiarisce che la fattispecie agevolativa in questo caso presuppone necessariamente che le attività siano eseguite direttamente dal soggetto commissionario in laboratori e strutture situate sul territorio, pena una evidente frustrazione della finalità della disciplina.

22. Credito imposta formazione 4.0 (art. 1, commi da 78 a 81)

Viene previsto che la disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, di cui all’articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applichi anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Detto credito d’imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese.

Alle grandi imprese, come individuate ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.

23. Canone RAI (art. 1, commi 89 e 90)

La misura del canone Rai per uso privato viene confermata, a regime, in euro 90 anche per gli anni successivi al 2018.

24. Definizione agevolata debiti tributari per contribuenti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (art. 1, commi da 184 a 198)

I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (che disciplina lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010) e risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, e all’art. 54-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188.

Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, qualora l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare sia inferiore ad euro 20.000,00.

Per i soggetti che si trovano nella predetta situazione, i debiti possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, versando:

  1. le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
    1. al 16 per cento, qualora l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500,00.
    2. al 20 per cento, qualora l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, risulti superiore a euro 8.500,00 e non superiore a euro 12.500,00;
    3. al 35 per cento, qualora l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500,00.
  2. le somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio sulle somme dovute e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

È previsto, altresì, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione, la procedura di liquidazione.

I debiti di tali soggetti possono essere estinti versando il 10 per cento delle somme affidate all’agente della riscossione, oltre a quelle da esso maturate, a titolo di aggio sulle somme dovute e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione, rendendo un’apposita dichiarazione, entro il 30 aprile 2019, in cui attesta la presenza dei requisiti richiesti e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

Il versamento delle somme che si intende definire, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, con l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

I carichi in parola possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni riguardanti le precedenti definizioni agevolate, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati, a seguito delle predette dichiarazioni, restano definitivamente acquisiti e sono comunque computati ai fini della definizione in parola.

25. Agevolazioni fiscali per investimenti in startup innovative (art. 1, comma 218)

Per l’anno 2019 le aliquote delle detrazioni dalla imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società di cui ai commi 1, 4 e 7 dell’articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012 sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi sul reddito delle società, diverse da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30% al 50% a condizione che l’intero capitale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

26. Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 273 a 274)

Le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, ad una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza optando per il regime d’imposta sostitutiva indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’Agenzia delle entrate trasmetterà tali informazioni alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione.

L’imposta non è deducibile ed è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sui redditi. Inoltre, soltanto nel caso in cui si manifestata la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.

L’opzione è revocabile dal contribuente e i suoi effetti cessano laddove venga accertata l’insussistenza dei requisiti e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva nei termini previsti. Tali casi precludono l’esercizio di una nuova opzione.

L’opzione può essere esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace ed è valida per i cinque periodi di imposta successivi.

L’opzione deve esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia. L’imposta dovrà essere versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sui redditi. L’imposta non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo.

Vengono, inoltre, previste una serie di esenzioni per i soggetti che esercitano l’opzione in esame. In particolare, gli stessi:

  1. non sono tenute a presentare la dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività di natura finanziaria che detengono all’estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, prevista dall’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990;
  2. sono esenti dall’imposta sul valore degli immobili situati all’estero prevista dall’articolo 19, comma 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
  3. sono esenti dall’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero prevista dall’articolo 19, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011.

27. Consultazione delle fatture elettroniche (art. 1, comma 354)

Viene disposto che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili solo su richiesta a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

28. Sport bonus (art. 1, commi da 621 a 627)

Viene riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nonché ai soggetti titolari di reddito d’impresa, un contributo sotto forma di credito d’imposta strutturato secondo le modalità dell’Art-Bonus.

In particolare, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell’anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, spetta un credito d’imposta – c.d. “Sport Bonus” – in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Nello specifico, il citato credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.

Il credito d’imposta, altresì, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione.

Inoltre, è previsto che il bonus non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e, inoltre, non si applica il limite di 250.000 euro previsto per l’utilizzo dei crediti d’imposta (art. 1, comma 53, della legge finanziaria per il 2008) e il limite di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

I soggetti destinatari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l’ammontare delle somme ricevute e con cadenza annuale il loro utilizzo fino all’ultimazione dei lavori, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici.

L’articolo demanda, poi, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze – da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge – per l’individuazione delle disposizioni applicative necessarie.

29. Esenzione da imposta di bollo – Federazioni sportive (art. 1, comma 646)

L’esenzione da imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni viene estesa anche alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva ed alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.

30. Accise birra (art.1, comma da 689 a 691)

I commi da 689 a 691, introdotti alla Camera, recano numerose agevolazioni in tema di accise sulla birra.

Viene anzitutto abbassata la misura dell’accisa sulla birra, che passa da 3 a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato.

Sono poi semplificate le procedure di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione, ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri; per tale birra l’accisa è ulteriormente decurtata del 40 per cento.

Il comma 691 dispone che la nuova disciplina sui birrifici artigianali (accertamento semplificato e accisa ridotta) si applichi a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo all’entrata in vigore delle disposizioni sopra menzionate; dalla medesima data sono abrogate le precedenti norme sull’assetto dei depositi fiscali nei birrifici di minore dimensione

31. Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee (art. 1, commi da 692 a 699)

Viene introdotta un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per i redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, e dalla raccolta di piante officinali spontanee (art. 3 del Decreto Legislativo n. 75 del 21 maggio 2018).

L’imposta sostitutiva è fissata in euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio di ogni anno da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla Regione od altri Enti subordinati. Sono esclusi dal versamento dell’imposta coloro il quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.

In particolare, l’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.

Ai soggetti che hanno versato l’imposta sostitutiva non si applica la ritenuta di cui all’articolo 25-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 con riferimento all’anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

Per le operazioni di acquisto di prodotto effettuate senza l’applicazione della suddetta ritenuta, il soggetto acquirente emette un documento d’acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell’imposta sostitutiva, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l’ammontare del corrispettivo pattuito.

Ai fini Iva, viene introdotto un nuovo articolo – art. 34 ter (Regime fiscale per raccoglitori occasionali) – ai sensi del quale sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee (art. 3 del Decreto Legislativo n. 75 del 21 maggio 2018), che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000.

Vengono, inoltre, riviste le aliquote applicabili alla vendita di tartufo prevedendo l’aliquota del 5% (parte II bis della Tabella A del decreto Iva) per i tartufi freschi o refrigerati e quella del 10% per quelli congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato.

Il comma 699, infine, dispone che i produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 75 del 2018 (piante officinali spontanee), e che non ricadono nell’esonero stabilito dall’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 (D.P.R. IVA) per coloro che prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, possono applicare il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 75, della legge n. 190 del 2014, come modificato ed esteso dalla legge di bilancio in commento.

32. Trattamento fiscale dei familiari dell’imprenditore agricolo (art. 1, comma 705)

Viene disposto che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, a condizione che siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della stessa disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio partecipano attivamente.

33. Limite de minimis per gli incentivi all’editoria e all’emittenza locale (art. 1, comma 762)

La disposizione riguarda le agevolazioni fiscali per l’editoria e l’emittenza locale, introdotte dall’articolo 57-bis del decreto legge n. 50 del 2017. Viene chiarito che le misure d’incentivo devono comunque essere limitate entro gli importi consentiti dalle specifiche disposizioni dell’UE in materia di aiuti c.d. de minimis.

34. Limiti alla fruizione di taluni crediti di imposta (art. 1, comma 805)

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, dovranno essere stabilite riduzioni, per quote percentuali di fruizione, in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 5.590.250 euro annui a decorrere dal 2020, dei seguenti crediti d’imposta:

  1. credito d’imposta per esercenti di sale cinematografiche, di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (riduzione di 3.965.250);
  2. credito d’imposta per esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio, di cui all’articolo 1, comma 319 della legge di bilancio 2018 (riduzione di 1.250.000);
  3. credito d’imposta per investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica, di cui all’articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (riduzione di 375.000).

35. Credito di imposta per edicole (art. 1, commi da 806 a 809)

Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attività commerciali, che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, viene riconosciuto (nella misura massima di 2.000 euro e nel limite di spesa di 13 milioni di euro, per l’anno 2019, e di 17 milioni di euro, per l’anno 2020) un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI, con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività, nonché altre eventuali spese di locazione, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

L’agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

Le disposizioni applicative saranno oggetto di un apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

36. Imposta comunale sulla pubblicità (art. 1, commi 917 e 919)

In deroga alle norme vigenti ed alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune, viene disposto che i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

Inoltre viene reintrodotta, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la facoltà per gli enti locali di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso arrotondate a mezzo metro quadrato, soggette all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.

37. Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni (art. 1, commi da 940 a 947)

I commi in questione prevedono che i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR (le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato, nonché gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

In tal caso, il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, nella misura del 10 per cento.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

38. Regime fiscale strutture periferiche enti pubblici non economici (art. 1, comma 1022)

Vengono esentate dalle imposte sui redditi, qualificandole come “non commerciali”, le attività svolte dalle strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, alle condizioni previste dalla legge.

39. Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento – PREU (art. 1, comma 1051)

La norma incrementa il prelievo erariale unico (PREU) applicabile agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito, identificati dall’articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot) e lettera b), le cosiddette videolottery (VLT), del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

La norma in esame incrementa pertanto le predette aliquote di un ulteriore 1,35 per cento per i cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot) e dell’1,25 per cento per le cosiddette videolottery (VLT) a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Inoltre, viene fissata la percentuale minima destinata alle vincite (pay-out) rispettivamente al 68 per cento per gli AWP e all’84 per cento per le VLT, specificando che le operazioni tecniche per l’adeguamento della percentuale di restituzione in vincita devono essere concluse entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2019.

40. Imposta unica giochi a distanza e scommesse (art. 1, comma 1052)

Con il nuovo comma in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’imposta unica, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1998, è stabilita:

  1. per i giochi di abilità a distanza, con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25% delle somme che non risultano restituite al giocatore;
  2. per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nella misura del 20%, se la raccolta avviene su rete fisica, del 24%, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
  3. per le scommesse a quota fissa, su eventi simulati, nella misura del 22% delle somme che non risultano restituite al giocatore.

41. Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (art. 1, commi 1053 e 1054)

Come noto, gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 hanno introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia.

Le disposizioni in commento, che sono state prorogate dalla legge di bilancio 2018, con il comma in esame sono nuovamente prorogate con riferimento ai terreni e alle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2019.

Il comma 1054, inoltre, ridetermina il valore delle aliquote per la determinazione dell’imposta sostitutiva. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, detta aliquota – a differenza delle passate edizioni della disciplina in esame – è pari all’11 per cento per le partecipazioni qualificate alla data del 1º gennaio 2019, e al 10 per cento per le partecipazioni non risultano qualificate. Per quanto riguarda la rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola, l’aliquota viene fissata al 10 per cento.

42. Soppressione dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) (art. 1, comma 1055)

Viene abrogato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, il regime opzionale dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI), previsto dalla Legge di Bilancio per il 2017, concernente la tassazione proporzionale e separata del reddito d’impresa, con l’aliquota Ires, per imprese individuali, società di persone commerciali ed S.r.l., già differito al 1° gennaio 2018 dalla Legge di Bilancio per il 2018.

43. Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9 (art. 1, commi da 1067 a 1069)

I commi in esame disciplinano la deducibilità, nella misura del 10 per cento, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell’International financial reporting standard (IFRS) 9 (cd. modello delle “perdite attese”) che emergono in sede di prima applicazione dell’IFRS 9, nei confronti della clientela, disponendo che sono deducibili dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle società per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d’imposta di prima adozione dell’IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d’imposta successivi.

Le predette disposizioni si applicano in sede di prima adozione dell’IFRS 9 anche se effettuata in periodi d’imposta precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge.

44. Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati (art. 1, commi da 1074 a 1078)

Ai sensi dell’articolo 39-octies, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1995, l’accisa globale sulle sigarette è costituita dalla somma di diverse componenti:

  • una componente specifica, in cui la tassazione è calcolata come un ammontare fisso secondo la quantità di prodotto, uguale per tutti i prodotti indipendentemente dal prezzo; la base imponibile è definita in termini fisici, mentre l’aliquota è espressa in termini monetari;
  • una componente ad valorem, calcolata in percentuale rispetto ad un determinato parametro, generalmente il prezzo di vendita del prodotto.

Il nuovo comma 1074 va ad incidere sulla componente specifica, cioè fissa per unità di prodotto, attualmente pari al 10,5 per cento della fiscalità complessiva (accisa più IVA) gravante sul prezzo medio ponderato delle sigarette (PMP sigarette), calcolato ai sensi dell’articolo 39-quinquies, comma 2 del testo unico, aumentandola dell’11 per cento.

Le ulteriori modifiche apportate dal comma 1074 all’articolo 39-octies, comma 3, del testo unico, sono volte ad accrescere:

  1. l’accisa minima da 25 a 30 euro per chilogrammo convenzionale, con riferimento ai sigari;
  2. l’accisa minima da 30 a 32 euro per chilogrammo convenzionale, con riferimento ai sigaretti;
  3. l’accisa minima da 120 a 125 euro per chilogrammo convenzionale, con riferimento al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
  4. l’onere fiscale minimo delle sigarette da 175,54 a 180,14 euro per chilogrammo convenzionale. Con riferimento all’onere fiscale minimo, viene inoltre stabilito che, a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico (come rideterminate per l’anno 2019) il predetto onere fiscale minimo è pari al 95,22 per cento della somma dell’accisa globale e dell’imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato – PMP per le sigarette.

Il comma 1075 stabilisce l’aliquota di base per il calcolo dell’accisa, aumentandola dal 59,1 al 59,5 per cento per le sigarette e dal 23 al 23,5 per cento per i sigaretti.

Viene, inoltre, previsto che, con decreto del MEF, su proposta del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono essere variate le aliquote di base di cui al comma 1 dell’articolo 39-octies del testo unico accise, nonché le misure percentuali, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettivamente, a 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5.

Viene anche stabilito che l’onere fiscale minimo di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE, non può superare la somma dell’accisa globale e dell’IVA calcolate con riferimento al PMP sigarette di cui all’articolo 39-quinquies del testo unico.

Le modifiche in esame si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l’anno 2019, ai sensi all’articolo 39-quinquies del testo unico.

45. Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali (art. 1, comma 1079)

La disposizione in esame interviene sulla deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate, che risultano non dedotte ai fini IRES e IRAP nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

In particolare, l’ammontare complessivo di tali componenti negativi non dedotti, indipendentemente dall’anno di iscrizione in bilancio, sarà deducibile in modo scaglionato lungo l’orizzonte temporale e in base alle percentuali previste dalla norma.

La norma prevede, infatti, che le predette quote di ammortamento siano deducibili per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3 per cento nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029.

46. Soppressione dell’Aiuto alla crescita economica (ACE) (art. 1, comma 1080)

Viene abrogata la disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE), consentendo, tuttavia, l’utilizzo delle eccedenze ACE pregresse.

Tale possibilità è dettata dall’esigenza di salvaguardare i diritti quesiti.

In tale ottica devono considerarsi utilizzabili le eccedenze ACE anche per i soggetti che partecipano al consolidato fiscale o alla trasparenza fiscale, secondo le regole dettate dal D.M. 3 agosto 2017.

47. Imposta di registro (art. 1, comma 1084)

Viene qualificata espressamente come interpretazione autentica, così conferendogli efficacia retroattiva, la norma della legge di bilancio 2018 (comma 87) che ha modificato l’articolo 20 del Testo Unico dell’imposta di registro limitando l’attività riqualificatoria dell’amministrazione finanziaria in materia di atti sottoposti a registrazione: essa può essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili dall’atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.

48. Abrogazione deduzioni e credito d’imposta IRAP (art. 1, commi 1085 e 1086)

Viene soppressa la disposizione contenuta nell’art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997, che prevedeva la deduzione di un importo fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Viene, inoltre, soppressa la disposizione, contenuta nella legge di stabilità 2015, ai sensi della quale ai contribuenti che non si avvalgono di dipendenti spetta un credito di imposta pari al 10% dell’Irap lorda liquidata in dichiarazione.

49. IMU – TASI – Riduzione del 50% della base imponibile per immobili concessi in comodato (art. 1, comma 1092)

Il beneficio della riduzione della base imponibile del 50 per cento, previsto dall’art. 13, comma 3, lett. Oa, del D.L. n. 201 del 2011, ai fini del pagamento dell’IMU e della TASI, viene esteso anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

50. Acconto cedolare secca (art. 1, comma 1127)

Nell’ambito della disciplina della cedolare secca sugli affitti delle unità immobiliari locate ad uso abitativo, viene previsto l’incremento, dal 95% al 100 %, della misura dell’acconto a decorrere dal 2021.

51. Proroga aliquote TASI (art. 1, comma 1133, lett. b))

Viene consentito ai comuni di confermare, anche per l’anno 2019, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018, con delibera del consiglio comunale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Nuova Sabatini (art. 1, comma 200)

Con l’integrazione degli stanziamenti previsti dall’art.1, comma 40 della legge 205/2017 viene rifinanziata l’agevolazione c.d. Nuova Sabatini che concede alle micro, piccole e medie imprese un tasso agevolato per l’acquisto di macchinari ed attrezzature, compresi i cd investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”. Le nuove risorse ammontano a 48 milioni per il 2019, 96 milioni annui per il periodo 2020-2023, 48 milioni per il 2024.

2. Piano Made in Italy (art. 1, comma 201)

Viene rifinanziato il Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e attrazione degli investimenti in Italia, previsto dal comma 1 dell’art. 30 del decreto legge 133/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164/2014, con uno stanziamento di 90 milioni di euro per il 2019 e di 20 milioni per il 2020. All’attuazione del Piano provvede l’ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

3. Contratti di sviluppo (art. 1, comma 202)

Viene rifinanziato, con una spesa pari a 1,1 milioni di euro per l’anno 2019, a 41 milioni di euro per l’anno 2020 e a 70,4 milioni di euro per l’anno 2021, lo strumento dei contratti di sviluppo, istituito dall’art. 43 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e regolamentato dal decreto ministeriale 9 dicembre 2014. Lo strumento del contratto di sviluppo è principalmente orientato alla realizzazione di grandi investimenti nel settore turistico, nel settore industriale, nella tutela ambientale e nel risparmio energetico.

4. Aree di crisi industriale (art. 1, commi 204-205)

Per il finanziamento degli interventi per la riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale previsti dalla L. 181/1989, sono stanziati sul Fondo per la Crescita Sostenibile (art. 23, comma 2 del decreto legge n.83/2012 convertito con modificazioni dalla L. 134/2012) 100 milioni di euro per l’anno 2019 e 50 milioni per l’anno 2020.

5. Venture capital (art. 2, commi 206-216, 219-220)

Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, può sottoscrivere speciali classi di quote o azioni di uno o più “Fondi per il venture capital” o di uno o più fondi che investono in “Fondi di venture capital”.

Al riguardo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo di sostegno al venture capital con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

Lo Stato potrà sottoscrivere le quote o azioni anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento.

La norma definisce sia i “Fondi di venture capital” che i “Fondi per il venture capital”.

Sono “Fondi di venture capital” di cui all’art. 1, comma 89, lett. b-ter della legge 232/2016, gli organismi di investimento collettivo del risparmio che destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in PMI non quotate che necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso in un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi 5 anni.

Sono definiti “Fondi per il venture capital”, di cui all’art. 31 del D.L. 98/2011, gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso che investono almeno l’85 per cento del valore degli attivi in piccole e medie imprese non quotate in mercati regolamentati, nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell’attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing).

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definite le modalità di investimento dello Stato nel rispetto anche della Comunicazione della Commissione UE 2014/C 19/04 relativa agli Orientamenti sugli aiuti di stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.

Le nuove disposizioni prevedono anche l’innalzamento dal 5% al 10% della quota dell’attivo patrimoniale che gli enti di previdenza possono destinare agli investimenti qualificati indicati dall’art. 1, comma 89 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), tra cui quote o azioni di imprese e quote fondi di credito cartolarizzati.

Per i piani di investimento a lungo termine (PIR) costituiti a decorrere dall’1 gennaio 2019 vengono invece previsti vincoli per l’investimento di una quota del proprio patrimonio in Fondi per il venture capital.

6. Business angels (art. 1, comma 217)

Con la motivazione di incentivare e rendere più efficienti tutte le fasi degli investimenti nel campi dell’innovazione, viene inserita nel decreto legislativo 58/1998 (Testo unico della finanza TUF) la definizione di “business angels” quali “investitori a supporto dell’innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000 nell’ultimo triennio.”

7. Sostegno alle PMI attraverso i Confidi (art. 1, comma 221)

La norma, fortemente sostenuta dalla Confederazione, è finalizzata a favorire l’accesso al credito delle micro e piccole imprese attraverso i confidi.

In particolare, viene completata l’azione di sostegno prevista dall’art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che prevede misure volte a favorire il rafforzamento dei fondi di garanzia dei confidi.

In base alle stime effettuate, risulta che la dotazione complessiva stanziata dalla legge di stabilità 2014, pari a complessivi 225 milioni di euro e la cui assegnazione è in fase di completamento, risulterà parzialmente non distribuita (si stima oltre 40 milioni di euro), soprattutto a causa dell’uscita dal mercato negli anni 2016-2017 di alcuni confidi di grandi dimensioni.

In relazione a ciò, la nuova disposizione stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico proceda entro il 30 giugno 2019 ad accertare la presenza di risorse residue rispetto allo stanziamento iniziale. Lo stesso MISE, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, dovrà definire criteri e modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale. Le risorse dovranno essere distribuite ai confidi al più tardi entro il 2021.

8. Blockchain e Internet of Things (art. 1, comma 226)

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things.

Si specifica che il Fondo ha lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Impresa 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico.

Si prevede che, con regolamento adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia definito l’organismo competente alla gestione delle risorse nonché l’assetto organizzativo atto a consentire l’uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l’integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del venture capital italiano ed estero.

Viene inoltre espressamente attribuita al Ministero dello sviluppo economico la funzione di amministrazione vigilante. Si prevede inoltre la possibilità per enti, associazioni, imprese o singoli cittadini di contribuire alla dotazione del Fondo.

9. Voucher consulenze per Digitalizzazione (art. 1, commi 228, 230, 231)

E’ introdotto un contributo a fondo perduto per le micro, piccole e medie imprese sotto forma di voucher.

L’importo massimo del voucher per le micro e piccole imprese è di 40.000 euro con una intensità massima di aiuto pari al 50% delle spese ammissibili. Per le medie imprese l’importo massimo è di 25.000 euro con una intensità massima di aiuto pari al 30% delle spese ammissibili. Se il Progetto è effettuato da una Rete di Imprese (con programma asseverato), il Voucher, in misura pari al 50% dei costi sostenuti, sale a 80.000 euro per Rete

Il Voucher può essere speso per consulenze specialistiche per l’introduzione delle tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0, nonché per l’ammodernamento degli assetti gestionali ed organizzativi dell’impresa ivi incluso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Le Consulenze potranno essere effettuate soltanto da soggetti – società o manager – in possesso di adeguati requisiti di qualificazione e iscritti in un apposito elenco da istituire presso il Ministero dello Sviluppo Economico, con apposito decreto da adottare entro novanta giorni.

I contributi sono erogati in conformità al regolamento relativo agli aiuti de minimis.

Per le finalità descritte è istituito un fondo nello stato di previsione del MISE con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

10. Portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali (art. 1, commi 236, 238)

Viene modificata la definizione dei portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali contenuta nel Testo unico della finanza.

Tali portali vengono definiti come piattaforme on line che abbiano come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129, (definizione che include anche le imprese con capitalizzazione di borsa fino a 200 milioni di euro), delle imprese sociali e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in PMI, nonché della raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte di piccole e medie imprese. La sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è riservata agli investitori professionali ed è effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio.

11. Consulenza in materia di investimenti (art. 1, comma 237)

La norma introdotta al Senato dispone una proroga per l’esercizio di consulenza in materia di investimenti per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, già esercitavano l’attività.

In particolare, viene modificato il comma 5 dell’art. 10 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, stabilendo che i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano la consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere l’attività fino all’avvio definitivo dell’operatività dell’Albo unico dei consulenti finanziari.

12. Limite uso denaro contante per cittadini stranieri non residenti (art. 1, comma 245)

La nuova disposizione, introdotta in sede parlamentare, amplia le deroghe previste per i cittadini stranieri non residenti in Italia sui limiti per l’utilizzo del denaro contante per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi legati al turismo.

Il precedente limite per le persone fisiche non residenti di 10.000 euro viene elevato a 15.000 ed il provvedimento viene esteso anche ai cittadini stranieri dell’Unione europea e degli altri paesi dello Spazio economico europeo.

La norma prevede che la deroga rispetto al limite ordinario (che rimane fissato a 3.000 euro) si applichi ai cittadini stranieri non residenti per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi legati al turismo effettuati presso i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del DPR 26 ottobre 1972, n.633. In sintesi, sono inclusi l’acquisto di beni presso commercianti al minuto, prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande presso pubblici esercizi, prestazioni di trasporto di persone, attività effettuate da agenzie di viaggi e turismo,

L’esercente rimane obbligato ad acquisire copia del passaporto ed un’autocertificazione di non residenza. Entro il giorno feriale successivo l’esercente deve versare l’importo in contanti presso un operatore finanziario consegnando copia della documentazione acquisita dal cliente.

13. Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) (art. 1, commi 493-507)

Viene istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) provvisto di una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Il Fondo è finalizzato ad erogare indennizzi ai risparmiatori danneggiati dalle pratiche non conformi alle leggi vigenti da parte di banche e loro controllate poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima dell’1 gennaio 2018.

E’ previsto l’accesso al Fondo per i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, microimprese, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate di tali banche alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.

La norma prevede l’esclusione dall’accesso al Fondo per controparti qualificate e clienti professionali.

La misura dell’indennizzo per gli azionisti è commisurata di norma al 30 per cento del costo di acquisto entro il limite massimo di 100 mila euro per ciascun risparmiatore, mentre la misura dell’indennizzo per gli obbligazionisti subordinati è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, anche in quest’ultimo caso entro il limite massimo di 100 mila euro per ciascun risparmiatore.

Gli indennizzi saranno corrisposti al netto di eventuali altri rimborsi o risarcimenti ricevuti dal risparmiatore per la stessa fattispecie.

Le somme già erogate ai risparmiatori destinatari di pronuncia favorevole adottata dall’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) in via transitoria a norma dell’articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, sono assegnate a titolo di indennizzo ed il FIR è surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto.

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, saranno definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo, nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto sarà istituita una Commissione tecnica composta da 9 membri per l’esame e l’ammissione delle domande.

I risparmiatori che documentano un valore dell’indicatore ISEE inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del Fondo.

Il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) sostituisce il Fondo di ristoro finanziario disciplinato dall’art. 1, commi 1106-1108 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

14. Resto al SUD (art. 1, comma 601)

Viene innalzata da 35 a 45 anni l’età dei beneficiari della misura agevolativa Resto al Sud di cui all’art. 1 della Legge 123/2017.

Inoltre, viene prevista l’inclusione dei liberi professionisti tra i beneficiari della stessa misura agevolativa. Questi ultimi, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, non devono risultare titolari di partita IVA per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta.

15. Anticipazioni liquidità agli enti territoriali per rispetto dei tempi di pagamento debiti commerciali (art. 1, commi 849 – 872)

Vengono ampliate le possibilità per gli enti locali, le regioni e le province autonome di richiedere anticipazioni di cassa finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.

In particolare, comuni, province, città metropolitane, regioni e province autonome potranno richiedere l’accesso ad anticipazioni di liquidità presso banche, intermediari finanziari, Cassa depositi

e prestiti S.p.A. e istituzioni finanziarie dell’Unione europea da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili.

Viene disposto che le anticipazioni di cassa agli enti locali siano assistite, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento, da una delegazione di pagamento a valere su entrate contenute nel bilancio di previsione.

Viene fissato al 28 febbraio 2019 il termine entro il quale deve essere presentata agli intermediari finanziari la richiesta di anticipazione di liquidità. Tale richiesta deve essere corredata da una apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente che riporta l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione.

Viene disposto che il pagamento dei debiti per i quali è stata ottenuta l’anticipazione debba avvenire entro 15 giorni dalla data di erogazione. Tale termine è posticipato a 30 giorni nel caso di debiti degli enti del SSN.

ll rimborso delle anticipazioni da parte degli enti pubblici deve avvenire entro il momento dell’avvenuto ripristino della normale gestione di liquidità, e comunque non oltre il 15 dicembre 2019.

Vengono anche previsti incentivi e penalità di natura finanziaria per gli enti pubblici finalizzati a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

16. Incremento risorse Bonus TV (art. 1, comma 1110)

Viene previsto un incremento pari a 51 milioni di euro per l’anno 2020 delle risorse destinate ad assicurare un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature a ricezione televisiva in linea con la nuova tecnologia DVB-T2 (di cui all’art 3 quinquies, comma 5, terzo periodo del DL 16/2012).

17. Finanziamento Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (art. 1, comma 90)

Viene stabilizzato, a decorrere dal 2017 e fino ad un massimo di 50 milioni di euro l’anno, lo stanziamento di cui alla lettera b) del comma 160 dell’art. 1 della legge 208/2015 relativo alle misure di sostegno annuale all’emittenza televisiva e radiofonica locale, a valere sul Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.

18. Soppressione Provvidenze editoria e Radio/TV locali (art. 1, comma 772-775)

Vengono soppresse, a partire dal 1° gennaio 2020, le provvidenze editoria (consistenti nelle riduzioni tariffarie del 50% dei costi delle utenze telefoniche sostenuti dalle emittenti radiofoniche e dalle emittenti televisive locali).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE, ENERGIA E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Proroga delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (art. 1, comma 67, lett. a))

La norma prevede una proroga annuale, quindi sino al 31 dicembre 2019, delle misure in favore della riqualificazione energetica dell’edilizia. Rimangono ferme le vigenti condizioni e modalità di fruizione delle detrazioni, i limiti percentuali e i soggetti beneficiari.

2. Credito di imposta per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati (art. 1, commi 73-77)

Le disposizioni in oggetto, introdotte dal Senato, si propongono di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani. A tal fine si prevede il riconoscimento di un credito di imposta del 36 per cento, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

Sono altresì disciplinati i limiti di fruizione (pari a 20.000 euro per ciascun beneficiario e, complessivamente, a 1 milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021) e le modalità di applicazione del credito di imposta, rinviandone la disciplina ad un apposito decreto ministeriale, che deve definire anche i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ai fini della fruizione del credito medesimo.

3. Piano nazionale di interventi nel settore idrico (art. 1, comma155)

La norma dispone una serie di misure volte ad accelerare la predisposizione e l’attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, il cui obiettivo principale è quello di ridurre il numero di dispersioni idriche e favorire investimenti nel settore.

4. Riqualificazione energetica edifici della pubblica amministrazione (art. 1, commi 231 e 232)

Al fine di potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale, sono stanziati 25 milioni di euro per l’anno 2019 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

5. Disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza sul lavoro e legislazione sociale (art. 1, comma 445, lett. d) ed e))

Viene introdotta una disposizione che determina un aumento rilevante delle sanzioni per le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

In particolare, gli importi sanzionatori sono aumentati nella seguente misura:

  • 20% per la violazione delle disposizioni di cui alla Legge 23 aprile 2002 n. 73 (disposizioni sul lavoro irregolare), al D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (disciplina del mercato del lavoro), al D.Lgs. 17 luglio 2016 n. 136 (distacco dei lavoratori in ambito UE), al D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (organizzazione orario di lavoro);
  • 10% per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 sanzionate in via amministrativa o penale (tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
  • 20% per la violazione di altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale che saranno individuate con decreto del Ministero del Lavoro.

Le maggiorazioni sono raddoppiate se nei tre anni precedenti il datore di lavoro è stato già colpito da sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

6. Interventi a valere sul Fondo Kyoto (art. 1, comma 743)

Le risorse di cui al fondo Kyoto (Cfr. articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91) sono destinate, oltre che in favore di chi investe nel settore dell’efficienza energetica, anche per gli investimenti nel risparmio idrico.

7. Inquinamento acustico (art. 1, comma 746)

Viene introdotto un comma aggiuntivo all’articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 allo scopo di dare attuazione ai criteri della normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche. Viene quindi disposto che sono applicabili al riguardo i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico), e alle relative norme di attuazione.

8. Pneumatici fuori uso – PFU (art. 1, comma 751-752)

La misura introduce novità riguardo alla raccolta e al recupero dei pneumatici fuori uso (Pfu) che dovranno gestire una extra quantità in peso di Pfu pari al 5% del quantitativo annuale. Viene inoltre disposto che i produttori e gli importatori di pneumatici debbano utilizzare, nei due successivi esercizi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale o per la gestione dei pneumatici o per la riduzione del contributo.

9. Plastiche monouso (art. 1, comma 802)

La norma mira a prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e a favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio. A tal fine viene tra l’altro previsto che i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:

  1. adottino modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;
  2. producano, impieghino e avviino a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;
  3. utilizzino entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.

10. Biogas (art. 1, comma 954)

Reca incentivi per gli impianti a biogas fino a 300 KW, prevedendo che questi ultimi possano continuare ad accedere agli incentivi sulla base delle modalità e delle procedure definite dalla normativa di riferimento, nel limite di un costo medio annuo pari a 5,8 miliardi di euro. Si prevede inoltre che gli impianti localizzati nelle aree vulnerabili da nitrati e che sono alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento, con una soglia massima del 20% di prodotti derivanti da colture dedicate, abbiano priorità di accesso agli incentivi.

11. Distribuzione e vendita Gpl (art. 1, commi 1081 – 1083))

Le disposizioni in esame mirano tutte a rafforzare il funzionamento del sistema sanzionatorio nel settore della distribuzione di GPL e contrastare, conseguentemente, i fenomeni di elusione ed evasione di imposte.

Di particolare rilevo è la norma che preclude l’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL per chi non risulti in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esercizio dell’attività di distribuzione attraverso bombole nonché dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esercizio dell’attività di distribuzione attraverso serbatoi (Cfr. artt. 8, 9, 13 e 14 del D.Lgs 22 febbraio 2006, n. 128). Alle amministrazioni periferiche competenti inoltre viene attribuita la potestà di adottare i relativi provvedimenti inibitori dell’attività.

12. Proroga del metodo normalizzato per la determinazione della Tari (art. 1, comma 1093)

La norma proroga di un ulteriore anno (sin a tutto il 2019) la facoltà per i Comuni di adottare, per la determinazione della tariffa rifiuti, i coefficienti potenziali di produzione (metodo normalizzato) previsti dal D.P.R. 158/1999, con ciò implicitamente differendo l’entrata in vigore della c.d. “tariffa puntuale” (ovvero della tariffa da determinarsi in relazione alla effettiva quantità e qualità di rifiuti prodotti).

13. Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi (art. 1, comma 1141)

Per le strutture ricettive turistico alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018 ed individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi viene prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco della SCIA parziale entro il 30 giugno 2019.

14. Proroga dell’iscrizione negli elenchi dei tecnici competenti in acustica (art. 1, comma 1143)

Viene prorogata la possibilità, per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica, di presentare alla regione istanza di inserimento nell’apposito elenco.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

1. Innalzamento soglia per acquisti obbligatori tramite Mercato elettronico della PA (art. 1, comma 130)

Il comma in oggetto innalza da 1.000 a 5.000 euro l’importo massimo (previsto dalla legge finanziaria per il 2007) superato il quale le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della PA (c.d. MEPA, gestito da CONSIP) per acquistare beni e servizi.

2. Pubblicità sanitaria (art. 1, commi 525 e 536)

La disposizione prevede che le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli ordini delle professioni sanitarie (in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività), possano contenere solo le informazioni specificamente ammesse dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, (che menziona, tra le altre, quelle relative alla pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni), che siano funzionali a garantire la “sicurezza” dei trattamenti sanitari. Sono esclusi, in ogni caso, gli elementi di carattere “promozionale o suggestivo“. In caso di violazione provvede l’AGCOM.

Tutte le strutture sanitarie private di cura sono, inoltre, tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’Albo dell’ordine territoriale competente entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Misure di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo (art. 1, comma 569)

Tale disposizione normativa è diretta a rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l’orario di funzionamento degli apparecchi previsti dall’art. 110, comma 6 lett. a) e b) del TULPS, in particolare a monitorarne il rispetto e ad irrogare le relative sanzioni, prevedendo che:

  1. a decorrere dal 1 luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e monopoli, mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dal sopra citato articolo del TULPS;
  2. le regole tecniche di produzione di tale tipologia di apparecchi, che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell’orario di funzionamento degli apparecchi medesimi.

4. Bonus cultura (art. 1, comma 604)

Viene disposta l’assegnazione della Card cultura a tutti i residenti nel territorio nazionale che compiono 18 anni nel 2019 entro un limite massimo di spesa di € 240 milioni. Come negli anni precedenti, si tratta di una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.

La norma rinvia, inoltre, ad una decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che dovrà essere adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro 60 giorni dall’ entrata in vigore della presente legge, la definizione degli importi nominali da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta stessa.

5. Fondo unico per lo spettacolo dal vivo (art. 1, comma 605)

Al fine di sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, tale comma prevede un incremento di 8 milioni di euro per il 2019 a favore del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

6. Finanziamento ICQRF (art. 1, comma 671)

La disposizione introduce tre nuovi commi all’articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento.

I nuovi commi dispongono, in particolare, che il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.

Tali somme sono riassegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per essere destinate alle spese di funzionamento e all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 26 del decreto legislativo 231/2017, è anche l’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto.

7. Commercio al dettaglio su aree pubbliche (art. 1, comma 686)

Il comma in oggetto sottrae il commercio su aree pubbliche dalla disciplina della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Bolkestein) allo scopo “di promuovere e garantire gli obiettivi di politica sociale connessi alla tu­tela dell’occupazione”.

A tal fine, vengono apportate una serie di modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, cha ha dato attuazione in Italia alla predetta direttiva e, più specificamente, viene abrogato l’art. 70 del predetto che disciplina il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche che, di conseguenza:

  1. viene ricompreso tra le attività espressamente escluse dall’ambito d’applicazione del richiamato decreto, ai sensi dell’articolo 7;
  2. viene espressamente escluso dall’obbligo di selezionare i destinatari dei titoli autorizzatori attraverso un bando di gara, così come previsto dall’articolo 16 del medesimo decreto.

La norma, per come formulata, presenta alcuni nodi interpretativi in ordine all’impatto sulla disciplina applicabile al commercio su aree pubbliche per la risoluzione dei quali si auspica la costituzione di un tavolo di confronto tra la categoria e il Governo.

8. Vendita diretta (art. 1, comma 700 e 701)

Con il maxiemendamento approvato con voto di fiducia dall’Aula del Senato, e ratificato dalla Camera in sede di approvazione definitiva del provvedimento, è stata introdotta un’ulteriore disposizione in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

La disposizione modifica l’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, introducendo il nuovo comma 1-bis, volto a consentire agli imprenditori agricoli di vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, prodotti agricoli e alimentari “appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda“, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli.

La nuova disposizione pone, come unico limite, l’obbligo di osservare il criterio di prevalenza del fatturato derivante dalla vendita dei prodotti propri rispetto ai prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

In tal modo, sebbene la disposizione si presti a differenti interpretazioni, la stessa sembra consentire agli imprenditori agricoli, per tali operazioni, di superare il limite di cui al comma 8 dell’art. 4 del medesimo decreto legislativo, che prevede che, qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende, nell’anno solare precedente, superi l’ammontare di 160.000 euro o di 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni sul commercio. Tale limitazione rimarrebbe operante soltanto per i casi in cui le cessioni non avvengano tra imprenditori agricoli.

Nel ribadire la propria contrarietà alla costruzione di un “regime speciale” per le vendite dirette dei produttori agricoli, la Confederazione ha anche pubblicamente rinnovato la richiesta al Governo ed al Parlamento di revisione di scelte radicalmente confliggenti con il principio “stesso mercato, stesse regole”.

9. Scuole belle: servizi di pulizia e ausiliariato (art. 1, commi da 760 a 761)

Tali disposizioni rispondono alla finalità dichiarata di internalizzare, in capo alle istituzioni scolastiche ed educative statali, i servizi di pulizia e ausiliariato nelle scuole, attualmente affidati, tramite CONSIP SPA, ad operatori economici privati in forza di appalti pubblici, più volte prorogati, la cui definitiva conclusione viene prevista per il 31 dicembre 2019. Dall’annualità 2020, lo svolgimento di tali servizi è previsto esclusivamente tramite l’impiego di personale ATA (ex LSU) da assumersi con concorso pubblico appositamente autorizzato e finanziato, ma riservato a lavoratori già dipendenti, delle imprese titolari dei contratti per lo svolgimento dei predetti servizi.

Si tratta di una scelta di dubbia legittimità costituzionale con effetti anticoncorrenziali connessi alla contrazione degli spazi di partecipazione alle gare da parte delle PMI.

10. Riduzione dotazione finanziaria CONSIP per acquisti di beni e servizi informatici e di connettività (art. 1, comma 770)

Il comma in oggetto modifica le previsioni contenute nell’art. 514-bis della legge di stabilità del 2016 (a sua volta introdotto dalla legge di bilancio 2017), prevedendo una riduzione da euro 7.000.000 a euro 4.300.000 annui, a decorrere dal 2019, dell’ importo stanziato a favore di CONSIP Spa per supportare le amministrazioni nell’individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi, nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione.

Tale riduzione limitando, di fatto, l’operatività di CONSIP su tali processi, restituisce maggiore libertà alla PA nell’acquisto di beni e servizi informatici.

11. Disposizioni in materia di giochi (art. 1, commi 1095 – 1097)

Al fine di consentire l’espletamento della procedura di selezione per l’attribuzione della nuova concessione per l’esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, di cui all’articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’attuale concessionario continua ad essere assicurata la gestione del gioco, fino all’aggiudicazione della nuova concessione, in ogni caso non oltre il 30 settembre 2019, e la proroga delle concessioni dal 31 dicembre 2018 fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019.

12. Misure di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo (art. 1, comma 1098)

Tale disposizione riguarda la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), del TULPS, disposta dall’art. 6 bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In particolare, in tale comma viene aggiornato al 31 dicembre 2019 la data in cui sono autorizzati al rilascio un certo numero di nulla osta e l’aggiornamento al 31 dicembre 2020 per la dismissione di tali apparecchi.

Si dispone, infine, che gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio.

13. Vendita di titoli accesso ad attività di spettacolo – secondary ticketing (art. 1, commi 1099-1100)

La disposizione, intervenendo sulla legge di bilancio 2017, prevede che, a decorrere dal 1 luglio 2019, per accedere ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori, sono previsti dei titoli nominativi.

È necessario che venga riportato il nome e cognome del soggetto che fruisce del titolo, anche se minorenne, nel rispetto della legge sulla privacy ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003.

La disciplina non si applica agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo, nonché alle manifestazioni sportive, per le quali resta ferma la disciplina di settore.

I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell’evento devono assicurare la possibilità di rivendere i titoli di ingresso nominali o di variare l’intestazione nominativa, secondo le regole tecniche stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa con il MIBACT e sentita l’AGCOM.

Il biglietto deve essere rivenduto a persone fisiche senza rincari, salva la possibilità di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell’intestazione nominale.

Infine, salvo le ipotesi di cessione autorizzata del titolo di ingresso nominativo secondo le modalità sopra esposte, nel caso di diversità tra il nominativo dell’acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso sono annullati, senza alcun rimborso.

14. Mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi e spedizionieri (art. 1, comma 1134, lett. b))

La disposizione, introdotta nel corso dell’esame al Senato, prevede che dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e sino al 31 dicembre 2019, siano riaperti i termini per l’iscrizione e l’aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), per i soggetti iscritti negli elenchi dei mediatori, degli agenti e dei rappresentanti di commercio, del mediatore marittimo e del spedizioniere.

A tal proposito si ricorda che i suddetti termini erano già stati riaperti fino al 31 dicembre 2018 dall’art. 11-ter del D.L. 25/07/2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE PUBBLICO E PRIVATO

1. Estinzione debiti previdenziali lavoratori autonomi (art. 1, commi 185 – 187)

Possono essere estinti in modalità agevolata dai lavoratori autonomi in difficoltà, con ISEE quindi non superiore a 20.000 euro, anche i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS per debiti previdenziali non derivanti da accertamento e relativi al periodo 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2017. L’estinzione potrà avvenire versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

  1. al 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro.
  2. al 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
  3. al 35 per cento, qualora l’ISEE sia superiore a 12.500 euro;

Oltre a ciò sarà dovuto l’aggio previsto e le spese di notifica ma non quelle relative ad interessi e sanzioni.

2. Fondo per il reddito di cittadinanza (art. 1, comma 255)

E’ istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Fondo per il reddito di cittadinanza”.

La finalità del Fondo è quella di introdurre con successivi provvedimenti legislativi, oltre al reddito di cittadinanza, anche la pensione di cittadinanza la cui finalità non viene però espressamente indicata nel testo del provvedimento a differenza di quanto avviene invece per il reddito di cittadinanza.

La dotazione del Fondo è pari a 7.100 milioni per il 2019, a 8.055 milioni per il 2020 e a 8.317 milioni a decorrere dal 2021, importi che costituiscono il limite di spesa degli strumenti che verranno poi introdotti.

Nel testo originario erano previsti, invece, 9 miliardi euro a partire dal 2019.

3. Fondo revisione sistema pensionistico (art. 1, comma 256)

Per dare attuazione con successivi provvedimenti normativi ad interventi in materia pensionistica, finalizzati all’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani”.

Il Fondo è stato così rimodulato rispetto al testo che era stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati: 3.968 milioni di euro per il 2019, 8.336 milioni per il 2020, 8.634 per il 2021, 8.153 milioni per il 2022, 6.999 milioni per il 2023 e 7.000 milioni per il 2024.

Nel testo originario erano previsti 6,7 miliardi euro per il 2019 e, a decorrere dal 2020, 7 miliardi di euro.

Con appositi provvedimenti normativi verranno attuati i relativi interventi, in ogni caso entro il limite di spesa sopraindicato e prevedendo quindi che non vengano accolte ulteriori domande una volta esaurite le risorse stanziate.

E’ in ogni caso prevista la possibilità di compensare tra i due fondi (reddito di cittadinanza e pensioni) gli eventuali maggiori oneri o risparmi che dovessero derivare dai provvedimenti attuativi ridefinendo di conseguenza i relativi limiti di spesa fermo restando l’ammontare complessivo delle risorse stanziate. A tal fine l’amministrazione competente effettua un monitoraggio trimestrale dell’andamento della spesa comunicandone i risultati, entro il mese successivo, sia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che a quello dell’Economia e delle Finanze ai fini delle eventuali variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati.

4. Indicizzazione pensioni (art. 1, comma 260)

Per il triennio 2019-2021 l’indicizzazione delle pensioni, e quindi il loro aggancio alla variazione dell’inflazione, è riconosciuta secondo il seguente sistema e per fasce di importo, prendendo come riferimento l’importo del trattamento minimo INPS che è pari nel 2018 a circa 6.600 euro annui.

Fasce di importo

%

Per le pensioni di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS

100

Ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 4 volte il predetto trattamento minimo, con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti stessi

97

Ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 5 volte il predetto trattamento minimo, con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti stessi

77

Ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il predetto trattamento minimo, con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti stessi

52

Ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il predetto trattamento minimo, con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti stessi

47

Ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 9 volte il predetto trattamento minimo, con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti stessi

45

Ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 9 volte il trattamento minimo, con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti stessi

40

5. Riduzione importi pensionistici superiori a 100.000 euro lordi annui (art. 1, commi da 261 a 268)

Dal 1° gennaio 2019 è prevista la riduzione temporanea, per cinque anni, dei trattamenti pensionistici superiori a centomila euro lordi annui. Le pensioni interessate dal taglio sono quelle dirette di vecchiaia e anzianità/anticipate, con quote pensionistiche calcolate con il sistema retributivo.

Fascia di importo pensionistico % riduzione
100.000 -130.000

130.001-200.000

200.001-350.000

350.001-500.000

Oltre 500.000

15

25

30

35

40

Qualora il soggetto sia titolare di più di un trattamento pensionistico, si prende in considerazione l’importo complessivo.

I predetti limiti sono rivalutati annualmente in base alla perequazione automatica delle pensioni di cui sopra e la riduzione non si applica in ogni caso alle pensioni liquidate interamente con il sistema di calcolo contributivo ed alle pensioni di invalidità, superstiti o a favore delle vittime del dovere e del terrorismo.

Per effetto dell’applicazione delle percentuali di riduzione di cui sopra, il trattamento complessivo derivante non potrà risultare inferiore a 100.000 euro lordi annui. Parallelamente, presso l’INPS e gli altri enti previdenziali interessati è istituito un “Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato” in cui confluiscono e vengono accantonati i relativi risparmi di spesa.

6. Lavoratori esposti all’amianto (art. 1, comma 279)

Viene estesa la platea di lavoratori ai quali sono riconosciuti i benefici previdenziali per l’esposizione all’amianto.

In particolare, ai lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza della pensione negli anni 2015 e 2016, siano compresi, ai fini della fruizione dei benefici, i lavoratori che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione ex-IPOST (gestione dei postelegrafonici) abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva (ai sensi dell’articolo 2 della L. 29/1979) e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall’Assicurazione Generale Obbligatoria.

7. Indennizzi aziende commerciali in crisi (art. 1, commi 283 e 284)

Gli indennizzi per le aziende commerciali in crisi sono ripristinati in maniera strutturale a decorrere dal 1° gennaio 2019, con le modalità ed i requisiti già previsti dal decreto legislativo n. 207/96 e successive modificazioni ed integrazioni, ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, si trovano in possesso delle condizioni di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo.

Si tratta di una importante forma di ammortizzatore sociale, sostenuta dalla Confederazione, che consente di accompagnare al pensionamento i commercianti costretti a cessare anticipatamente la propria attività e che è, peraltro, autofinanziata dalla categoria attraverso una specifica contribuzione a carico di tutti gli iscritti alla Gestione Commercianti INPS.

Di conseguenza, infatti, dal 1° gennaio 2019 viene anche confermata l’aliquota contributiva dello 0,09%, nella misura e secondo le modalità previste, dovuta appunto da tutti gli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali INPS. Viene parimenti stabilito che, qualora l’andamento tecnico del Fondo per il finanziamento dello strumento dovesse essere avverso, la suddetta aliquota potrà essere rivista pena il blocco da parte dell’INPS del riconoscimento della prestazione.

8. Assunzioni INAIL (art.1, comma 417)

L’INAIL è autorizzato, a decorrere dall’anno 2019, ad incrementare la propria dotazione organica di sessanta unità, 30 delle quali da coprire tramite l’avvio di procedure pubbliche concorsuali ed altre 30 attraverso il ricorso ad apposito bando di mobilità a valere sulle facoltà assunzionali dell’Istituto. Le 60 unità dovranno essere in possesso di adeguate professionalità in materia di investimenti mobiliari ed immobiliari in quanto saranno destinate al rafforzamento delle iniziative di investimento dell’INAIL, con particolare riferimento ai settori dell’edilizia sanitaria, scolastica e di elevata utilità sociale e per la realizzazione di edifici da destinare a poli amministrativi. La valutazione e verifica di tali investimenti sarà affidata ad un apposito nucleo di valutazione che dovrà essere costituito da 10 unità, selezionate tramite valutazione comparativa tra soggetti di comprovata professionalità scelti tra i dipendenti dell’Istituto o di altre amministrazioni pubbliche.

9. Investimenti INAIL (art. 1, da comma 419 a 421)

L’INAIL è autorizzato a valutare, senza maggiori oneri per la finanza pubblica la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con riferimento esclusivo alle aree caratterizzate da significative condizioni di crisi economico-industriale, individuati nell’ambito degli appositi accordi stipulati tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali.

All’Istituto è riconosciuta inoltre la facoltà di investire parte del patrimonio nell’economia reale sottoscrivendo a tal fine quote di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi (OICR con particolare riferimento a quelli gestiti da società di gestione del risparmio partecipate da società quotate) la cui politica di investimento sia orientata prevalentemente ad imprese con significative possibilità di crescita, ad imprese attive nella ricerca nel proprio settore di attività e impegnate nel rafforzamento della presenza sul mercato della relativa filiera produttiva; ad imprese attive nella ricerca, nell’innovazione e nello sviluppo tecnologico applicato ai settori industriali; alla crescita dimensionale delle imprese anche mediante il sostegno ai processi di internazionalizzazione, aggregazione e innovazione.

All’attuazione di quanto previsto al capoverso precedente si provvede a valere sulle disponibilità che l’INAIL può detenere presso le aziende di credito e Poste italiane S.p.A..

10. Incremento del fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (art. 1, comma 435)

Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, a decorrere dal 2019, è incrementato di 1 milione di euro annui.

11. Incremento Fondo caregiver (art. 1, comma 483)

Il Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del caregiver familiare, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.

12. Rifinanziamento COVIP (art. 1, comma 509)

Per potenziare la funzione di vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019.

13. Trasferimenti INAIL/SSN (art. 1, commi 526 e 530)

Per l’attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce annualmente al Fondo Sanitario Nazionale l’importo di 25 milioni di euro. Per gli anni successivi al 2019, tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo.

Nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale

14. Reinserimento lavorativo disabili da lavoro (art. 1, comma 533)

La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro, che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza che sia prima stata ultimata la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del predetto progetto, è rimborsata dall’INAIL al datore di lavoro stesso nella misura del sessanta per cento di quanto effettivamente corrisposto.

I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall’Inail. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Qualora gli interventi individuati nell’ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non vengano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a restituire all’Inail l’intero importo del rimborso.

A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’Inail concorre al finanziamento dell’assegno di ricollocazione rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di finanziamento.

15. Incentivi assunzioni giovani eccellenze (art. 1, commi da 706 a 717)

La norma riconosce un incentivo, per le assunzioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi INAIL) in favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato laureati ovvero dottori di ricerca.

L’incentivo viene riconosciuto nello specifico in relazione alle assunzioni di:

  • cittadini con laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode e, come aggiunto dal Senato rispetto al testo originario, media ponderata di 108/110, entro la durata legale del corso di studi, prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute. Durante l’iter parlamentare sono state ricomprese per questa fattispecie anche le Università telematiche, in un primo tempo escluse;
  • cittadini con dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute.

L’esonero è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto subordinato di tipo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell’incentivo è proporzionalmente ridotto. L’agevolazione è concessa anche per i casi di trasformazione, avvenuta nel corso del 2019, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi summenzionati alla data della trasformazione.

Qualora un lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato sia stato parzialmente fruito il beneficio in esame, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato nel 2019 da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto a questi ultimi per il periodo residuo.

Le fattispecie di esclusione del beneficio o di decadenza dal medesimo sono costituite dalle ipotesi di licenziamento (individuale o collettivo); inoltre, il beneficio decade: se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente l’applicazione dell’incentivo; se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese; se l’impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente all’Unione europea, riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito dell’incentivo; se vengono definitivamente accertate determinate violazioni di legge in materia lavoristica.

L’esonero è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva e rientra nella disciplina europea sul regime di “de minimis”.

L’INPS è chiamata a stabilire, con apposita circolare, le modalità di fruizione dell’esonero.

Gli oneri relativi allo sgravio in esame sono posti a carico, nel limite di 50 milioni di euro per il 2019 e di 20 milioni per il 2020, delle risorse del Programma operativo nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” (PON SPAO). L’ANPAL provvede a rendere tempestivamente disponibili le predette risorse, per consentirne l’effettivo avvio. Nell’ambito delle proprie competenze, le Regioni possono integrarne il finanziamento.

16. Sisma Centro Italia. Proroga termini ripresa versamenti ed adempimenti contributivi (art.1, comma 991, lett. b))

Viene prorogata dal 31 gennaio 2019 al 1° giugno 2019 la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL sospesi nel periodo 24 agosto 2016 – 30 settembre 2017, ovvero nel periodo 26 ottobre 2016- 30 settembre 2017. Il pagamento delle somme dovute può essere rateizzato in un massimo di 120 rate mensili (invece di 60). La misura viene estesa anche ai comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (allegato 2-bis del D.L. n. 189 del 2016).

17. Sisma Centro Italia. Sospensione termini cartelle pagamento e riscossione somme INPS (art.1, comma 994)

Nei comuni del Centro Italia colpiti dai terremoti del 2016 è prorogata dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020 la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

18. Riforma tariffa dei premi INAIL (art. 1, commi 1121 e seguenti)

Per consentire la riforma delle tariffe dei premi INAIL dovuti dalle aziende per i lavoratori alle proprie dipendenze, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31.12.2021, sono stati stanziati ulteriori fondi, pari a 410 milioni per il 2019, a 525 milioni per il 2020 e a 600 milioni per il 2021, che si aggiungono ai 1.200 milioni annui già previsti a tale scopo dalla legge di bilancio 2014.

Tali coperture sono propedeutiche all’attuazione della Riforma della Tariffa dei Premi INAIL di cui alla Determina Presidenziale n. 385, del 2 ottobre 2018 che dovrà poi essere pienamente operativa a seguito dell’emanazione del decreto interministeriale di attuazione.

Lo stanziamento predetto sarà parzialmente coperto da una riduzione dei fondi destinati dall’INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Bandi ISI), nell’importo seguente: 110 milioni per il 2019 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 delle risorse destinate allo sconto per prevenzione. Dal 2021 potrebbe essere operata un’ulteriore riduzione, nel limite di 50 milioni di euro, dei predetti finanziamenti. Va precisato che i predetti finanziamenti che vengono in parte tagliati sono comunque subordinati ad azioni “virtuose” o alla presentazione di progetti promossi dai datori di lavoro a titolo volontario per la prevenzione, mentre la revisione delle tariffe che entrerà a regime con tale riforma interessa la generalità delle aziende ed incide direttamente sulla riduzione strutturale del costo del lavoro,

L’Istituto, infatti, in attuazione della legge di stabilità 2014 ha predisposto una vera e propria riforma attesa da oltre dieci anni, superando il sistema del taglio lineare che penalizzava in particolare le aziende del Settore del Terziario le quali vantano rispetto agli altri settori un andamento infortunistico decisamente migliore.

La nuova tariffa comporta così per la Gestione Terziario una notevole riduzione strutturale del tasso medio, intorno al 46%, ben superiore al predetto taglio lineare e con un risparmio complessivo quindi di diverse centinaia di milioni di euro.

L’INAIL, per garantire la sostenibilità delle nuove tariffe, soggette ad ulteriore revisione dal 2022, ne assicura il costante monitoraggio e – in caso di scostamento negativo dell’andamento delle entrate, in grado di compromettere l’equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa – propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze l’adozione di adeguate misure correttive

Invio INAIL basi di calcolo e comunicazione tassi

Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi, il termine per l’invio ai datori di lavoro delle basi di calcolo (modello 10 SM) e della comunicazione del tasso (20SM) è differito dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019.

Rinvio scadenza pagamento autoliquidazione 2019

Il termine per il pagamento dell’autoliquidazione, è differito, a causa della riforma della tariffa, dal 16 febbraio 2019 al 16 maggio 2019. In caso di pagamento rateale, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno.

Azione di regresso

E’ stata inserita una norma in base alla quale, nella liquidazione dell’importo dovuto dal datore di lavoro nei casi in cui sussista la responsabilità civile del datore di lavoro stesso, il giudice può procedere alla riduzione della somma, tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell’evento lesivo e dell’adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell’obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile.

Prestazioni INAIL per infortuni mortali

L’importo dell’assegno una tantum a favore dei familiari dei lavoratori vittime di infortuni mortali sul lavoro è elevato a diecimila euro (attualmente pari a 2.160 euro).

Inoltre sono previsti nuovi e più favorevoli criteri per il requisito della vivenza a carico degli aventi diritto, sia per l’assegno una tantum che per la rendita ai superstiti. I relativi oneri sono considerati nell’ambito del nuovo sistema tariffario.

Premio supplementare silicosi asbestosi

Il premio supplementare silicosi ed asbestosi non è più dovuto.

Riduzione contributiva datori di lavoro edili

La riduzione contributiva dell’11,5% a favore dei datori di lavoro edili non trova più applicazione per i premi INAIL, in quanto assorbita nell’ambito della nuova tariffa.

Tasso di premio massimo

Il tasso di premio massimo applicabile con la nuova tariffa dei premi è ridotto dal 130 per mille al 110 per mille.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE

1. Proroga dell’incentivo per l’occupazione nel Mezzogiorno (art. 1, comma 247)

Si dispone che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari possano stabilire, per gli anni 2019 e 2020 (nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuna annualità), misure per favorire le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni del SUD (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). L’intervento ripropone in termini analoghi, una misura già prevista dalla legge di stabilità per il 2018 (art. 1, commi 893 e 894 legge 205/2017)

Destinatari dell’incentivo sono soggetti che non hanno compiuto 35 anni, ovvero soggetti di età pari o superiore a suddetta soglia, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Nel caso dei giovani fino a 35 anni le misure possono consistere anche in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato, entro il limite massimo di euro 8.060 su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative al divieto di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione).

2. Trattamenti di Mobilità in deroga (art. 1, commi da 251 a 253)

Viene prevista la concessione della mobilità in deroga nel limite massimo di 12 mesi anche per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo 1° dicembre 2017 – 31 dicembre 2018 e contestualmente non abbiano diritto alla fruizione della NASpI.

I lavoratori interessati sarebbero quindi quelli che non posseggono i requisiti per la fruizione della NASpI, e cioè almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e 30 giornate di lavoro effettivo (a prescindere dal minimale contributivo) nei 12 mesi che precedono l’inizio del medesimo periodo di disoccupazione.

A tali lavoratori dal 1° gennaio 2019 vengono applicate misure di politica attiva, individuate da un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’A.N.P.A.L. All’onere derivante dalle concessione della mobilità in deroga per il 2019 si fa fronte nel limite massimo delle risorse residue disponibili per le politiche del lavoro e l’occupazione delle regioni, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Inoltre l’attuazione di quanto previsto verrà disciplinata con specifico decreto interministeriale.

3. Stanziamento risorse per le aree di crisi complessa della regione Lazio (art. 1, comma 254)

La norma, introdotta nel corso dell’esame in Senato, prevede uno stanziamento per la regione Lazio (per un massimo di 6 milioni riferiti al 2018 e per un massimo di 12 mesi) per specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio nelle aree di crisi industriale complessa.

Il comma in esame, integrando il secondo periodo dell’articolo 1, comma 139, della L. 205/2017 (che ha disposto uno stanziamento, pari a 9 milioni di euro per il 2018, in favore della Regione Sardegna, per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa) prevede che anche la Regione Lazio possa destinare ulteriori risorse, fino al limite di 6 milioni di euro riferiti al 2018, per un massimo di 12 mesi, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio.

All’onere derivante dall’applicazione della richiamata disposizione, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. 154/2008, è ridotto di 6 milioni di euro per l’anno 2019.

4. Fondo per il reddito di cittadinanza (art. 1, commi 255, 258 e 259)

La norma prevede l’istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del «Fondo per il reddito di cittadinanza», volto a introdurre nel nostro ordinamento gli istituti del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per il 2019, 8,055 milioni per il 2020 e 8,317 milioni a decorrere dal 2021, demandando l’attuazione degli stessi a successivi atti normativi. Prevede, altresì, che fino ad allora, continuino ad essere riconosciute le prestazioni del ReI, nel limite di spesa pari alle risorse già destinate, che a tal fine sono accantonate nell’ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza.

Il comma 258 dispone che, nell’ambito delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza, fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019-20 sia destinato al potenziamento dei Centri per l’Impiego e fino a 10 milioni per il 2019 al funzionamento di Anpal Servizi.

Autorizza inoltre le Regioni ad assumere fino a 4 mila unità di personale, aumentando le rispettive dotazioni organiche, con decorrenza 2019 e a regime, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza.

Infine, il comma 259 interviene a modificare l’art.3-bis del D.L. 12 luglio2018 n. 87, prevedendo la facoltà, anziché l’obbligo, per le regioni di destinare una quota delle proprie facoltà assunzionali per garantire la piena operatività dei centri per l’impiego.

5. Proroga congedo di paternità (art. 1, comma 278)

Vengono prorogati per il 2019 sia il congedo obbligatorio per il padre (di cui viene anche elevata la durata a 5 giorni), e il congedo facoltativo per un ulteriore giorno, in sostituzione della madre.

6. Sistema duale (art. 1, comma 281)

Il comma prevede che, per il 2019, le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza tra scuola e lavoro, pari ad euro 75 milioni, siano incrementate di euro 50 milioni, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

7. Piani di recupero occupazionale (art. 1, comma 282)

Al fine di completare i piani di recupero occupazionale viene previsto per il 2019 l’utilizzo di risorse per la concessione di CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa.

8. Politiche attive del lavoro (art. 1, comma 285)

La norma dispone che alcune risorse, stanziate da precedenti provvedimenti legislativi e non utilizzate, siano destinate ad interventi di politica attiva del lavoro, incrementando a tal fine anche il Fondo per le politiche attive del lavoro. In particolare: le risorse non utilizzate per i programmi di riqualificazione e ricollocazione di lavoratori in situazione di crisi aziendale o settoriale nel Mezzogiorno, di cui all’articolo 10, comma 1, del D.L. 91/2017, restano acquisite al bilancio dell’ANPAL al fine di essere utilizzate per programmi di politica attiva del lavoro; i risparmi di spesa presenti nel Fondo istituito per finanziare l’erogazione dell’indennità di partecipazione ai tirocinanti che effettuino tirocini formativi e di orientamento nelle Pubbliche Amministrazioni, affluiscono al Fondo per le politiche attive del lavoro.

9. Incentivi per il contratto di apprendistato (art. 1, comma 290)

La norma dispone la riduzione degli incentivi previsti per le assunzioni con il contratto di apprendistato di primo livello, stanziando 5 milioni per il 2019 (in luogo dei 15,8 milioni previsti dalla legge di bilancio per il 2018) e 5 milioni annui a decorrere dal 2020 (in luogo dei previsti 22 milioni).

10. Assunzioni presso l’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 1, comma 445)

Nell’ambito di tale norma, viene modificata la misura dell’aumento delle sanzioni, nel 20% per quelle relative alle violazioni in materia di lavoro irregolare, orario di lavoro, attività delle agenzie per il lavoro e distacco transnazionale, nel 10% per la violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel 20% per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministero del Lavoro. Viene confermato che le maggiorazioni sono raddoppiate in caso di recidiva del datore di lavoro nei tre anni precedenti.

11. ITS (art. 1, commi da 465 a 469)

I commi definiscono le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore, da erogare agli istituti tecnici superiori (ITS), di cui si riconosce la valenza.

In particolare, si stabilisce che, a partire dall’anno formativo 2019-2020, le risorse di tale fondo siano ripartite, entro il 30 settembre di ogni anno – dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca tra le regioni che le riversano tempestivamente agli ITS che siano stati valutati nell’annualità formativa precedente secondo quanto definito dall’accordo in sede di Conferenza unificata del 5 agosto 2014, così come modificato dall’accordo del 17 settembre 2015.

Gli ITS, al fine di potenziare la propria offerta formativa, possono comprendere nei piani triennali di attività ulteriori percorsi e attività, coerenti con l’ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici o privati, per potenziare la propria offerta formativa.

Il comma 468 rinvia ad un decreto da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, per attualizzare, anche ai fini di dell’istituzione di nuovi ITS o di accorpamento di quelli già costituiti, gli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli ITS adeguandoli alle mutate esigenze del contesto di riferimento, nonché i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati.

12. Fondo per le politiche della famiglia (art. 1, comma 482)

Viene riformulata la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia, confermando la destinazione anche a iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro (lett. n)). Il richiamo all’art. 9 della legge n. 53/2000, lascia presumere che si tratterà di contributi in favore di datori di lavoro, volti a promuovere azioni positive, come, ad esempio, flessibilità degli orari e misure di conciliazione.

13. Congedo di maternità (art. 1, comma 485)

Viene introdotta la facoltà per le lavoratrici madri di astenersi dal lavoro entro i cinque mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente per la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

14. Smart working (art. 1, comma 486)

E’ previsto l’obbligo per i datori di lavoro che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione in modalità agile di riconoscere priorità alle richieste di smart working presentate dalle lavoratrici madri nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità obbligatorio e ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi della legge n. 104/1992.

15. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (art. 1, commi da 784 a 787)

I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, riducendone, già a partire dall’anno scolastico in corso, il numero di ore minimo complessivo da svolgere.

Più precisamente, i percorsi negli istituti professionali passano da 400 a 210 ore, quelli negli istituti tecnici da 400 a 150 ed infine i percorsi nei licei passano dalle attuali 200 ore ad un minimo di 90.

Le linee guida in merito a suddetti percorsi saranno definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Le disposizioni di cui al comma 786 prevedono che le risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (pari a 100 milioni di euro dal 2016), siano assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore fissato.

Con riferimento ai progetti già attivati dalle scuole nell’anno scolastico 2018-2019, in corso, si dispone che, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, si determina, automaticamente, una rimodulazione delle attività, in base alle risorse disponibili a seguito delle novità introdotte.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Accisa gasolio commerciale (art. 1, commi 57 e 58)

Con una disposizione interpretativa, si chiarisce che per effetto dell’avvenuta introduzione della nuova aliquota d’accisa per il gasolio commerciale (D.L. n.193/2016), è da intendersi superata la prevista rideterminazione in riduzione del 15% del credito d’imposta spettante per i consumi di gasolio effettuati dai veicoli di trasporto merci con peso totale a terra superiore alle 7,5 tonnellate di categoria Euro III o superiore. Si precisa, pertanto, che deve intendersi implicitamente abrogato l’articolo 1 comma 234, secondo periodo della L. 190 del 2014, che aveva disposto l’applicazione della riduzione del 15% a partire dal 1° gennaio 2019.

2. Fondo Investimenti (art. 1, commi 95, 96, 98, 99)

Nello stato di previsione del Ministero dell’Economia, viene istituito un fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato, con una dotazione di 740 milioni di euro per il 2019, 1.260 milioni di euro per il 2020, 1.600 milioni di euro per il 2012, 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. Successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri determineranno la ripartizione delle risorse del fondo, che andranno in quota parte a finanziare il prolungamento della metro M5 di Milano e il potenziamento di sistemi di trasporto rapido massa su sede propria.

3. Micromobilità elettrica (art. 1, comma 102)

Si prevede l’introduzione, attraverso un Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, da adottarsi entro 30 giorni, della sperimentazione della circolazione su strada, ordinariamente non consentita dal Codice della Strada, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini.

4. Accesso veicoli elettrici e ibridi in ZTL (art. 1, comma 103)

Attraverso l’introduzione del comma 9 bis all’articolo 7 del Codice della Strada si dispone che i Comuni nel delimitare le Zone a Traffico Limitato e le Zone di particolare rilevanza urbanistica, consentono, in ogni caso, il libero accesso a tali zone ai veicoli ad alimentazione elettrica e ibrida.

5. “Autostrade ciclabili” (art. 1, comma 104)

Al fine di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di “Autostrade ciclabili”, viene istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, uno specifico fondo, con uno stanziamento di 2 milioni di euro per il 2019, le cui modalità di erogazione saranno definite entro 3 mesi, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.

6. Ecobonus vie navigabili interne (art. 1, commi 234-235)

Intervenendo con alcune modifiche al DPR 205/2006, che aveva allora introdotto le modalità di erogazione dei fondi per lo sviluppo dell’intermodalità nell’autotrasporto-ma non sulle disposizioni attualmente operative in tema di “marebonus”-, si prevede, con alcune criticità procedurali da approfondire, l’estensione degli incentivi ivi previsti anche al trasporto combinato sulle vie d’acqua interne. Per l’attuazione di tali disposizioni si introduce il limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2021.

7. Rimborsi per giovani autisti (art. 1, commi 291-295)

Al fine di favorire l’avvicinamento alla professione di conducente di veicoli per il trasporto merci dei giovani, viene introdotto un meccanismo di rimborso del 50% delle spese sostenute e documentate negli anni 2019 e 2020, per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali prescritte. Il rimborso riguarderà i conducenti, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, che non abbiano compiuto il 35° anno d’età alla data di entrata in vigore della legge in commento, inquadrati, presso le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi regolarmente iscritte all’Albo e al Registro Elettronico Nazionale (REN), con le qualifiche Q1, Q2 e Q3 del CCNL Logistica trasporto merci e spedizione. Il rimborso sarà erogato dalle imprese, cui spetterà una detrazione d’imposta pari all’ammontare dei rimborsi erogati, nei limiti di 1.500 euro complessivi, per ciascun periodo d’imposta. Un successivo Decreto del Ministro del Lavoro definirà le modalità di richiesta ed erogazione dei rimborsi. Dai rimborsi saranno esclusi i versamenti corrisposti al Ministero per il conseguimento delle patenti e delle abilitazioni professionali, così come le spese sostenute per l’acquisto dei contrassegni telematici previsti dalla normativa.

8. Parziale proroga sconto traccia ferroviaria (art. 1, comma 297)

Si prevede la proroga parziale (per 5 milioni di euro annui contro 100 milioni della disposizione originaria) per gli anni 2020, 2021 e 2022 dell’incentivo consistente nella riduzione delle tracce/pedaggi per l’utilizzo della rete ferroviaria, per i trasporti di merce aventi origine o destinazione nelle Regioni del Sud.

9. Assunzioni MIT per controlli (art. 1, commi 372-374)

Al fine di svolgere le necessarie attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, viene autorizzata l’assunzione, nel 2019, di 50 unità di personale presso il Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

10. Messa in sicurezza ponti bacino Po (art. 1, comma 891)

Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2019 al 2023. Un successivo Decreto interministeriale, previa intesa con la Conferenza unificata, disporrà l’assegnazione delle risorse in favore delle città metropolitane, delle province competenti e dell’ANAS, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori.

11. Ristoro danni autotrasporto Genova (art. 1, comma 1019)

Viene autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascun anno 2019 e 2020 al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo del Viadotto

Polcevera a Genova, derivanti dalla necessità di percorrere tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali e dalle difficoltà logistiche relative all’ingresso e all’uscita dalle aree urbane e portuali.

12. Risorse Autorità Sistema Portuale Genova (art. 1, commi 1023-1024)

Al fine di contrastare gli effetti negativi del crollo del viadotto Polcevera, viene riconosciuto all’Autorità di sistema Portuale di Genova (Mar Ligure Occidentale) un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2019 a 2022, per la realizzazione di piani di sviluppo portuale.

13. Ottimizzazione Logistica Genova (art. 1, commi 1025-1027)

Si prevede che le attività di ottimizzazione logistica di cui all’art.6 del D.L. 109/ 2018 (Decreto Emergenze-Genova) per il 2019 siano affidate al Commissario straordinario per la ricostruzione e che tra tali attività sia ricompresa la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria smistamento, cui sono assegnati per l’anno 2019, nell’ambito delle risorse stanziate dal citato Decreto Legge, 2 milioni di euro.

14. Ecotassa (art. 1, commi 1031-1043)

Si prevede, in via sperimentale, che chi acquisterà anche in locazione finanziaria ed immatricolerà in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un’autovettura nuova che emetterà più di 160 grammi di CO2 per chilometro, sarà tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al livello delle emissioni. In particolare, per emissioni comprese tra 161 e 175 grammi di CO2 al Km l’imposta sarà di €1.100, per emissioni comprese tra 175 e 200 grammi l’imposta sarà di €1.600, per emissioni comprese tra 201 e 250 grammi l’imposta sarà di €2.000 e, infine, l’imposta ammonterà ad €2.500 per emissioni superiori a 250 grammi i CO2 per chilometro. L’imposta sarà dovuta anche da chi immatricolerà in Italia un’autovettura, già, immatricolata in altro Stato, mentre dall’imposta saranno esentati i veicoli speciali (Camper, ambulanze, veicoli blindati, autofunebri) di cui al punto 5 dell’Allegato II della Direttiva CE 46 del 2007.

Contestualmente, chi acquisterà, anche in locazione finanziaria e immatricolerà in Italia dal 1° marzo 2019, al 31 dicembre 2021 un’autovettura nuova, di prezzo ufficiale inferiore a 50.000 euro Iva esclusa, si vedrà riconosciuto un contributo economico parametrato ai grammi di CO2 per chilometro emessi dal veicolo, nei limiti complessivi di spesa di 60 milioni di euro per il 2019 e 70 milioni di euro per ciascun anno 2020 e 2021. In particolare, il contributo ammonterà ad euro 6.000 per emissioni pari o inferiori a 20 grammi e ad euro 2.500 per emissioni di CO2 comprese tra 21 e 70 grammi al chilometro, in caso di contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria di categoria Euro1,2,3 o 4. In assenza di rottamazione, il contributo per le due fasce emissive scenderà rispettivamente a 4.000 euro e a 1.500 euro. Il contributo sarà corrisposto all’acquirente dal venditore, mediante compensazione del prezzo d’acquisto, non cumulabile con altro incentivo nazionale, e le imprese produttrici/importatrici del veicolo rimborseranno al venditore l’importo del contributo, recuperandolo quale credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione. Un successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo economico detterà le necessarie disposizioni applicative.

Infine, attraverso l’inserimento dell’art. 16 ter nel D.L. 63/2013, si prevedono detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. In particolare, ai contribuenti sarà riconosciuta una detrazione dell’imposta lorda per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto, alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 KW. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto, in dieci quote annuali, spetterà nella misura del 50% delle spese sostenute e sarà calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro. Le infrastrutture di ricarica dovranno essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard, non accessibili al pubblico, e la detrazione varrà, anche, per le spese documentate, rimaste a carico del contribuente, per infrastrutture di ricarica realizzate nelle parti comuni dei condomini.

15. Riduzione tassa automobilistica veicoli storici (art.1, comma 1048)

Con una integrazione all’art. 63 della legge n.342 del 2000, viene introdotta una riduzione del 50% della tassa automobilistica per gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico, di anzianità d’immatricolazione compresa tra 20 e 29 anni.

16. Affidamento revisioni veicoli pesanti ad officine private (art. 1, commi 1049-1050)

Con una modifica all’art. 80 del Codice della Strada, viene estesa ai veicoli con Peso totale a terra eccedente le 3,5 tonnellate, purché destinati al trasporto di merci non pericolose e non in regime di temperatura controllata ATP, la possibilità di affidamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ad autofficine private autorizzate delle attività di controllo per la Revisione periodica. Un successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti detterà le necessarie disposizioni attuative.

17. Incentivi ciclomotori e motocicli elettrici con rottamazione (art.1, commi 1057-1064)

A coloro che acquistano nel 2019 un ciclomotore o una moto (categoria L1 o L3) ad alimentazione elettrica o ibrida di potenza non superiore a 11 Kw, e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di classe Euro 0, 1 o 2 di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore, mediante compensazione con il prezzo d’acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo mediante credito di imposta. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista. I veicoli usati consegnati non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

18. Proroga Documento Unico del veicolo (art. 1, comma 1135, lettera b))

Viene ulteriormente prorogata al 1° gennaio 2020 l’entrata a regime del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui al D. Lgs. 98/2017.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1. Concessioni demaniali marittime – Strutture amovibili (art. 1, comma 246)

Prendendo atto dell’esteso contenzioso generato dal contrasto tra le norme di diverse Regioni e i pareri di Autorità quali le Sovrintendenze ai beni architettonici e paesaggistici in merito al mantenimento – oltre il periodo stagionale – di manufatti leggeri, anche prefabbricati, installati su concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e in punti di approdo con medesime finalità, la norma interviene sancendo il diritto delle imprese della balneazione al mantenimento di tali strutture amovibili fino al 31 dicembre 2020, nelle more della prevista revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative nonché di quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto. Viene così meno l’obbligo di smontaggio annuale di tali installazioni riducendo i costi a carico delle imprese e incentivando, al contempo, la destagionalizzazione delle attività esercitate.

2. Revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime e sospensione dei canoni per le imprese balneari danneggiate dal maltempo (art. 1, commi da 675 a 685)

Alla base dell’intero costrutto normativo, contenuto nei commi dal 675 al 685, vi è l’intento – dichiarato al comma 675 – di valorizzare e promuovere le coste italiane in quanto elemento strategico per il sistema economico-turistico e l’immagine del Paese. Per questo motivo viene demandato ad un apposito DPCM, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge in analisi, il compito di fissare termini e modalità della revisione generale del sistema delle concessioni demaniali marittime, sia pure in ottica di armonizzazione con le disposizioni Comunitarie in materia.

Il DPCM, come indicato al successivo comma 676, opererà la ricognizione aggiornata e la mappatura delle risorse del litorale e del demanio costiero-marittimo nonché l’individuazione, la valutazione e un rating delle attività economiche avviate, approvando altresì interventi generali di programmazione e gestione integrata degli interventi in difesa delle coste.

Il comma 677 prevede che il DPCM indicherà altresì nuovi modelli di gestione – secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato – per le imprese turistico ricreative che sul demanio operano (stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, noleggio di imbarcazioni, strutture ricettive, attività ricreative e sportive ecc.) e la revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, inclusoil riordino delle concessioni ad uso residenziale e abitativo. Fisserà altresì i criteri per la revisione e l’aggiornamento dei canoni a carico dei concessionari in base alle attività svolte e alle tipologia dei beni oggetto di concessione.

Entro 2 anni dalla data di approvazione le Amministrazioni competenti daranno esecuzione ai contenuti del predetto DPCM sui quali verrà quindi avviata, come indicato al comma 679, una procedura di consultazione pubblica – da concludersi entro il termine massimo di centottanta giorni – in merito alle priorità e modalità di intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo.

Al comma 680 è stabilito che un apposito DPCM dovrà invece definire i criteri tecnici per l’assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime in base ai quali, al termine della summenzionata consultazione pubblica, verranno assegnate nuove concessioni individuate – secondo quanto dispone il comma 681 – in aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge in analisi.

I successivi commi 682 e 683 stabiliscono inoltre che, in questa fase di riordino, le concessioni demaniali marittime rilasciate ad uso turistico ricreativo, hanno una durata di 15 anni dalla data di entrata in vigore della legge in commento. Stessa durata, con la medesima decorrenza, viene fissata – al comma 684 – per le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative.

Viene in fine stabilita, al comma 685, la sospensione della riscossione dei canoni demaniali dovuti dalle imprese balneari operanti su concessioni marittime che hanno subito danni conseguenti agli eventi atmosferici di ottobre e novembre 2018 e che siano ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 8 novembre dello stesso anno. Tale sospensione viene accordata a titolo di anticipazione risarcitoria.

3. Contributo di sbarco nel Comune di Venezia (art. 1, comma 1129)

La norma autorizza il comune di Venezia ad applicare, in alternativa all’imposta di soggiorno, il “contributo di sbarco”. Viene quindi estesa a Venezia la facoltà – già prevista per i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori o nel cui territorio insistono isole minori – di optare per questo tipo di imposizione applicabile, nel caso in specie, a coloro che accedono, con qualsiasi mezzo, alla Città antica o alle isole della laguna facenti parte del comune stesso. Da notare, inoltre, che il limite massimo dell’imposta che viene autorizzato non è quello di 5 euro per persona per notte – per l’imposta di soggiorno – o di 2,5 euro per passeggero – per il contributo di sbarco – come per le altre località turistiche, bensì quello, ben più elevato, di 10 euro, che corrisponde al massimo imponibile – come imposta di soggiorno per persona per notte – attualmente autorizzato per il solo comune di Roma.

DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA

1. Proroga termini di ultimazione dei Programmi di Riqualificazione Urbana (art. 1, comma 100)

Al fine di favorire il completamento dei Programmi di Riqualificazione Urbana (PRIU), è stato introdotto – nel corso dell’esame al Senato – il comma 100 che proroga il termine di ultimazione delle opere (pubbliche e private) già avviate e per le quali vi sia stata una interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi di forza maggiore. Viene stabilito che la proroga ha durata pari a quella del “fermo cantiere”. La disposizione precisa, altresì, che per “opere pubbliche avviate” devono intendersi quelle per le quali sia stata già avviata la progettazione definitiva e per “opere private avviate” quelle per le quali sia stata già inoltrata istanza di permesso di costruire all’ufficio competente.

2. Piccoli investimenti dei comuni (art. 1, commi 107-114)

I commi da 107 a 114, introdotti nel corso dell’esame al Senato, disciplinano l’assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell’interno ai Comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Sono stabiliti, inoltre, i criteri di assegnazione dei contributi, le modalità di erogazione, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, inclusi i termini per l’eventuale revoca e riassegnazione degli stessi contributi, il monitoraggio e il controllo dei finanziamenti erogati e dell’esecuzione delle opere.

In particolare:

  • al comma 107, viene specificato che i contributi sono assegnati ai Comuni secondo la ripartizione per classe demografica che segue:
    • popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, nella misura di 40.000 euro per ciascun Comune;
    • popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti, nella misura di 50.000 euro per ciascun Comune;
    • popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro per ciascun Comune;
    • popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro per ciascun Comune;
  • il comma 108 riconosce al Comune beneficiario la possibilità di finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che tali lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e non siano inseriti tra quelli previsti dai programmi triennali;
  • il comma 109 obbliga il Comune beneficiario a iniziare i lavori entro il 15 maggio 2019.

3. Fondo investimenti Enti territoriali (art. 1, commi 122-123 )

Nel corso dell’esame in Senato, viene confermata l’istituzione, a decorrere dal 2019, di un fondo per investimenti per gli Enti territoriali destinato in larga parte alla finalità di copertura finanziaria di una serie di misure della manovra di bilancio quali l’edilizia sanitaria, i piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle Province, etc. La restante parte risulta destinata ad un generale rilancio degli investimenti degli Enti territoriali.

4. Messa in sicurezza del territorio (art. 1, commi 134-148)

Nel corso dell’iter parlamentare, sono stati introdotti i commi 134-148 che prevedono due distinti programmi, gestiti rispettivamente dalle singole Regioni a statuto ordinario e dal Ministero dell’Interno, con la medesima finalità di realizzare opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Per la realizzazione di tali programmi sono assegnati, per il periodo 2021-2033, contributi per un importo complessivo di circa 8,1 miliardi di euro (per entrambi i programmi).

In particolare, i programmi gestiti dalle singole Regioni a statuto ordinario (commi 134-138) assegnano, per il periodo 2021-2033, contributi pari a circa 3,2 miliardi di euro per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti e degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dei comuni. Inoltre, viene disposto che, ogni anno, le Regioni debbano provvedere all’assegnazione dei contributi ricevuti ai Comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell’anno precedente al periodo di riferimento, precisando che tali contributi debbano essere assegnati per almeno il 70% per ciascun anno.

Il programma gestito dal Ministero dell’Interno (commi 139-148), assegna ai Comuni, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con le medesime priorità dei programmi precedenti, pari complessivamente a circa 4,9 miliardi di euro. Viene specificato che i contributi non verranno assegnati per opere integralmente finanziate da altri soggetti (comma 139) e stabilito che le opere finanziabili siano inserite in uno strumento programmatorio e che riguardino tipologie di investimenti specificatamente individuate con un decreto del Ministero dell’Interno (comma 140).

La concessione dei contributi ai Comuni prevede le seguenti fasi procedurali:

  • presentazione, al Ministero dell’Interno, delle richieste di contributo entro il 15 settembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo (comma 140);
  • determinazione, con decreto del Ministero dell’Interno, dei contributi entro il 15 novembre (comma 141);
  • erogazione dei contributi, da parte del Ministero dell’Interno, a partire dal 28 febbraio dell’anno di riferimento del contributo, secondo uno scadenziario che tiene conto delle fasi di avanzamento (comma 144): 20% del contributo entro il 28 febbraio; 60% del contributo entro il 31 luglio, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori entro 8 mesi dall’emanazione del decreto di determinazione del contributo; 20% al collaudo/certificato di regolare esecuzione.

5. Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (art. 1, commi 162-170)

I commi da 162 a 170, modificati durante l’esame al Senato, istituiscono, in luogo della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche prevista dal testo approvato dalla Camera (ex art. 17), una Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli Enti territoriali. A differenza del precedente testo della Camera, viene stabilito che la denominazione, l’allocazione e le modalità di organizzazione della Struttura siano individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Inoltre, un’ulteriore modifica interessa l’individuazione delle funzioni di tale Struttura che, mentre nel precedente testo, venivano indicate nel dettaglio ora si limitano ad individuarne di generiche, sembrerebbe finalizzate a evitare una eccessiva centralizzazione delle attività di progettazione da parte del nuovo soggetto. La funzione ausiliare della Struttura appare confermata anche quando viene specificato che essa opera, nelle materie di propria competenza, in supporto e in raccordo con altre amministrazioni (comma 164). Per quanto riguarda il personale della Struttura, viene meno il riferimento al Coordinatore, previsto precedentemente, mentre viene stabilito che 120 unità di personale, a valere sul totale delle 300 unità della Struttura, siano destinate temporaneamente alle stazioni uniche appaltanti provinciali.

6. Fondo rotativo per la progettualità (art. 1, comma 171, lett. a)

Il comma in esame, introdotto al Senato, modifica l’articolo 1 della Legge 549/1995 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”), al fine di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici. In particolare, la lettera a) prevede:

  • l’utilizzo delle risorse del Fondo, anche per i contratti di partenariato pubblico privato, oltreché per la realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario;
  • l’anticipazione delle spese necessarie per la redazione dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente;
  • l’alimentazione del Fondo anche tramite risorse finanziarie di soggetti esterni;
  • la destinazione del Fondo, da parte della Cassa Depositi e Prestiti, oltreché per progetti di edilizia scolastica (come già previsto), anche per opere di prevenzione del dissesto idrogeologico e del rischio sismico e per opere da realizzarsi mediante contratti di partenariato pubblico privato, prevedendo la complementarietà del Fondo con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività progettuali.

7. Piano di cessione degli immobili pubblici (art. 1, commi 422-426 e 431)

Il comma 422 impegna il Governo ad attuare un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire introiti per un importo non inferiore a 950 milioni di euro per il 2019 e a 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Il piano di cessione degli immobili pubblici, aggiornato annualmente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il 30 aprile 2019, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Al comma 423 viene specificato che il piano riguarderà:

  1. gli immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta dell’Agenzia del Demanio, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
  2. immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della Difesa, diverso dall’abitativo, non più necessari alle proprie finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, individuati con uno o più decreti del Ministro della Difesa, sentita l’Agenzia del Demanio, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
  3. immobili di proprietà dello Stato per i quali sia stata presentata richiesta di attribuzione, accolta dall’Agenzia del Demanio, e per i quali l’Ente non abbia adottato la prescritta delibera, salvo che non vi provveda entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge;
  4. immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà di altre Pubbliche Amministrazioni, diverse dagli Enti territoriali, che i tali enti possono proporre ai fini dell’inserimento nel piano di cessione.

Il comma 424 specifica che le cessioni sono disciplinate dalla normativa vigente e sono effettuate nel rispetto del Codice dei beni culturali e paesaggistici mentre il comma 425stabilisce la destinazione degli introiti derivanti dalla cessione degli immobili che riguardano l’incremento del Fondo ammortamento titoli di Stato, per ciò che riguarda le risorse reperite con la cessione degli immobili statali, e la riduzione del debito degli altri enti interessati dalle dismissioni, per ciò che riguarda la cessione dei loro immobili.

Il comma 426 prevede, tra le modalità di valorizzazione dei beni dismessi (comma 423 alle lettere a), b) e c), la possibilità di revisionare la loro destinazione d’uso. Inoltre, il piano può prevedere l’attribuzione, agli Enti territoriali che hanno contribuito alla valorizzazione degli immobili, di una quota del ricavato della vendita degli immobili stessi, non inferiore al 5% e non superiore al 15%. Tali enti territoriali destinano le somme ricevute alla riduzione del proprio debito o, in assenza di esso o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

Il comma 431 rappresenta un’interpretazione autentica di quanto previsto dall’articolo 3, comma 15, del DL 351/2001 (“Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare”), relativamente alle valorizzazioni degli immobili pubblici dismessi. Viene infatti spiegato che, oltre a quanto consentito dai provvedimenti adottati dalle Conferenze di servizi e dagli Accordi di programma, per gli immobili da valorizzare oggetto di tali provvedimenti sono ammissibili anche le destinazioni d’uso e gli interventi edilizi, consentiti dagli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, per le zone territoriali omogenee all’interno delle quali ricadono tali immobili. Tali interventi edilizi sono consentiti in via diretta. La norma fa comunque salve le intese già intervenute con gli Enti territoriali in ordine al riconoscimento di quote del ricavato attribuito alla rivendita degli immobili, a fronte della loro valorizzazione conseguente al cambio di destinazione d’uso.

8. Arte contemporanea e periferie urbane (art. 1, comma 610)

Il comma in esame, introdotto alla Camera, prevede di sostenere la realizzazione di progetti di arte contemporanea nelle periferie urbane delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia, al fine sostenere la riqualificazione e il recupero di tali aree. Per tali interventi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2019 da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

9. Valorizzazione dei siti UNESCO italiani (art. 1, comma 618)

Il comma in esame, introdotto alla Camera, stanzia 1 milione di euro per l’anno 2019 al fine di sostenere gli investimenti per la riqualificazione e la valorizzazione dei siti italiani UNESCO e del patrimonio culturale immateriale.

10. Fondo “Sport e Periferie” (art. 1, comma 640)

Viene introdotto un nuovo comma 6-bis, all’articolo 3 del DL 133/2014 (“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”) in base al quale le risorse previste per le opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 (c.d. Cantieri in comune), non assegnate o non utilizzate, siano versate all’Entrata del Bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo “Sport e Periferie” (con delibera CIPE allo stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze).

11. Piani di sicurezza dei Comuni (art. 1, commi 892-895)

La previsione, introdotta dal Senato, conferma l’attribuzione di risorse ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, quale contributo a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Il contributo complessivo assegnato (190 milioni di euro annui), sarà ripartito tramite decreto del Ministro dell’Interno, in proporzione alla ripartizione dei contributi già effettuata nei 2 anni precedenti, e destinato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale. Tali contributi dovranno essere monitorati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche e le spese finanziate con tali risorse dovranno essere liquidate o liquidabili entro il 31 dicembre di ogni anno (secondo i principi contabili generali di Regioni, Province autonome e Enti locali).

12. Piano periferie (art. 1, commi 913-916)

Sono confermate le disposizioni, previste nell’art 68 del disegno di legge originario, volte a superare quanto stabilito dall’art. 13, comma 2 del cd decreto Milleproroghe (DL 91/2018). Come noto, infatti, a settembre scorso, è stata differita al 2020 l’efficacia di 96 delle 120 convenzioni sottoscritte con gli enti beneficiari del bando. Le disposizioni in esame, discendenti da un accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata tra il Governo e i rappresentanti delle autonomie territoriali (del 18 ottobre 2018) prevedono che le 96 convenzioni sottoscritte producano nuovamente effetti finanziari dal 2019. Tali effetti sono limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

13. Commissari per il completamento del Piano nazionale per le città (art. 1, comma 951)

Al fine del completamento degli interventi già finanziati dal Piano nazionale per le città (previsto dall’art. 12 del DL 83/2012 “Misure urgenti per la crescita del Paese”), viene previsto che, nel caso di inerzia e sentito il Comune interessato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può nominare un commissario.

14. Fondo aree di confine (art. 1, comma 969)

La dotazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano viene individuata in 15 milioni di euro per l’anno 2019, 16 milioni di euro per l’anno 2020 e 20 milioni di euro per l’anno 2021. Beneficiari del Fondo sono tutti i Comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.

15. Fondo per la montagna (art. 1, comma 970)

Viene confermato il rifinanziamento del Fondo nazionale per la montagna per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2019-2021, già previsto nell’art 77 del disegno di legge originario).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ZONE FRANCHE URBANE

1. Zone Franche Urbane Sisma Centro Italia (art. 1, comma 759)

Il comma modifica l’articolo 46 del Decreto Legge 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 96/2017 che istituisce nelle aree del Centro Italia colpite dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, Zone franche urbane, nelle quali le imprese attive, o di nuovo avvio, possono beneficiare di esenzioni fiscali e contributive.

La modifica al comma 3 apportata al citato articolo, elegge a beneficiarie delle agevolazioni anche le imprese che avviano la propria attività all’interno della ZFU entro il 2019. Nella precedente formulazione potevano beneficiare delle agevolazioni solo le nuove imprese che avessero avviato la propria attività all’interno della ZFU entro il 2017. Rimangono comunque escluse dall’estensione temporale le imprese appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 (settore costruzioni), che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano la loro sede legale o operativa nei comuni del cratere.

Ulteriore modifica apportata al citato art. 46 riguarda l’estensione dei periodi di imposta di fruizione delle agevolazioni: nella formulazione originaria le imprese potevano beneficiare delle esenzioni fiscali e contributive solo per i periodi di imposta 2017 e 2018, con la modifica apportata dalla legge di bilancio le esenzioni potranno essere richieste anche per i periodi 2019 e 2020. Le risorse per tale estensione vengono reperite sugli stanziamenti già effettuati ma che non sono stati assegnati.

In ultimo si prevede che l’Istituto nazionale della previdenza sociale disciplini con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (1 gennaio 2019), le modalità di restituzione dei contributi previdenziali da parte delle imprese che non ne avevano diritto. Tali risorse verranno versate all’entrata del bilancio dello Stato.

2. Zone Franche Urbane della città Metropolitana di Genova (art. 1, comma 1020)

Viene modificato l’articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, estendendo la platea di imprese eleggibili e il periodo di imposta di fruizione delle esenzioni fiscali e contributive della Zona Franca Urbana istituita dalla medesima legge nel territorio della Città metropolitana di Genova.

Il citato articolo 8 ha originariamente previsto che solo il 2018 costituiva periodo di imposta agevolabile; con la modifica apportata dalla legge di bilancio, l’agevolazione viene estesa anche al 2019.

Viene inoltre riconosciuta l’agevolazione alle imprese che avviano la propria attività all’interno della ZFU entro il 2019, ma in questo caso solo per il primo anno di attività. Nella formulazione originaria potevano beneficiare delle esenzioni solo le imprese che avessero avviato la propria attività entro il 2018.

In conseguenza delle estensioni menzionate, lo stanziamento, che precedentemente era previsto nella misura di 10 milioni solo per il 2018, viene integrato di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EVENTI SISMICI E CALAMITOSI

1. Eventi calamitosi regioni Emilia-Romagna e Veneto: proroga sospensione mutui (art. 1, comma 987)

Con la modifica dell’art.3, comma 2-bis del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2014, n. 50, viene prorogato al 31 dicembre 2019 – per i soggetti che abbiano la residenza o la sede legale o operativa nei comuni della Regione Emilia-Romagna colpiti dall’evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 e dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nonché nei comuni della Regione Veneto colpiti dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 – il termine di sospensione delle rate dei mutui ipotecari o chirografari, di cui i predetti soggetti sono titolari, relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica.

2. Sisma Emilia Romagna 2012 – Esenzione IMU (art. 1, comma 985)

Viene prorogata l’esenzione dall’applicazione dell’IMU sugli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012, per i comuni dell’Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e individuati dall’articolo 2-bis, comma 43, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019.

3. Sisma Centro Italia: Proroga termini (art. 1, commi 991, 993 e 994, 997 e 998)

Viene prorogata al 1° giugno 2019 il termine per la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi, nonché degli adempimenti e dei versamenti contributivi, nelle zone colpite dal sisma del Centro Italia del 2016, elevando a 120 il numero di rate in cui sono dilazionabili i versamenti.

Inoltre viene esentato da IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e, comunque, fino all’anno di imposta 2020 (in luogo di quello relativo al 2018), il reddito dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 (individuati dagli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016), ove distrutti o oggetto di sgombero in quanto inagibili.

Si proroga anche al 1° gennaio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2019) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS (articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010), nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

Infine viene previsto che non siano dovute l’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dai predetti eventi sismici del Centro Italia.

4. Incremento risorse fondo ricostruzione aree terremotate Italia centrale (art. 1, comma 989)

L’importo di 85 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato il 2 ottobre 2018 viene destinato, nell’esercizio 2018, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’art. 4 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.


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