Prevenzione incendi – proroga alberghi

Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica – con nota prot. 16419 del 28.11. u.s. ha fornito ai propri Comandi e Direzioni territoriali chiarimenti interpretativi in riferimento alla proroga fissata al 30 giugno 2019 volta a completare l’adeguamento alla normativa antincendio da parte delle strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto.

In particolare era stato chiesto se, al fine di poter beneficiare della suddetta proroga, le attività turistico alberghiere che avevano temporaneamente sospeso l’esercizio (magari per chiusura stagionale) o quelle la cui capacità ricettiva era temporaneamente discesa al di sotto dei 25 posti letto, avessero dovuto presentare entro il 1° dicembre 2018 (termine peraltro già scaduto) la SCIA parziale, così come previsto dal provvedimento di proroga (Legge 27 dicembre 2017 n. 205 art. 1 comma 1122 lett. i).

Nella nota viene chiarito che le attività turistico alberghiere che ricadono nelle casistiche di cui sopra possano comunque beneficiare del regime di proroga e presentare la SCIA parziale anche oltre il termine del 1° dicembre 2018.

In tale caso, fermo restando il termine del 30 giugno 2019, si dovrà allegare alla SCIA una dichiarazione da cui risulti che temporaneamente l’attività sia stata sospesa oppure mantenuta in esercizio (parziale) con una ricettività al di sotto del limite (25 posti letto) richiesto per l’adeguamento alla normativa antincendio.

Per completezza d’informazione si allega il testo integrale della nota.


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