INL – maggiorazioni degli importi sanzionatori legge di bilancio 2019

L’INL, con circolare n. 2/2019, fornisce i primi chiarimenti in ordine all’aumento delle sanzioni in materia di lavoro previsto dall’art. 1, comma 445 della Legge di bilancio
n. 145/2018. Il predetto comma ha difatti individuato alcune fattispecie elusive le cui sanzioni sono state aumentate in diversa misura con effetto dal 1° gennaio 2019.

Nello specifico vengono aumentati del 20%:

  • gli importi dovuti per violazioni in materia di lavoro nero di cui all’art. 3 del D.L. n. 12/2002.
In caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;

b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;

c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

Tali importi dovranno essere ora aumentati del 20%. Inoltre le sanzioni sono aumentate di un ulteriore 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri irregolari o di minori in età non lavorativa.

  • gli importi dovuti per le violazioni sanzionate dall’art. 18 del D. Lgs. N. 276/2003 che punisce condotte interpositorie
Si fa riferimento alle sanzioni previste per l’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione, l’esercizio non autorizzato dell’attività di ricerca, selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, l’esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione, appalto e distacco privi dei requisiti di genuinità, utilizzazione illecita/abusiva (le sanzioni possono andare da 5.000 a 50.000 euro). Gli importi dovranno essere ora aumentati del 20%.
  • gli importi dovuti per le violazioni ex art. 12 del D. Lgs. n. 136/2016 degli obblighi amministrativi relativi al distacco transnazionale.
Violazione degli obblighi di comunicazione (da 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato), circolazione senza la documentazione richiesta o con documentazione non regolare (da euro 1.000 a euro 10.000), violazione dell’obbligo di conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni sul rapporto di lavoro (da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato), violazione dell’obbligo di designare un referente con poteri di rappresentanza e incaricato di inviare e ricevere atti e documenti (da 2.000 a 6.000 euro). Tali importi dovranno essere ora aumentati del 20%.
  • gli importi dovuti per le violazioni dei commi 3 e 4 dell’art. 18-bis del D.L.gs. n. 66/2003 che puniscono la violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero.
Violazione della durata media dell’orario di lavoro e dei riposi settimanali (da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di riferimento da 400 a 1.500 euro. Se si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento da 1.000 a 5.000 euro), violazione della disciplina sulle ferie annuali (da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno due anni da 400 a 1.500 euro. Se si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno quattro anni da 800 a 4.500 euro) e sul riposo giornaliero (da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore da 300 a 1.000 euro. Se si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore da 900 a 1.500 euro). Tali importi dovranno essere ora aumentati del 20%.

 

  • Il 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • Ulteriori maggiorazioni del 20% potranno essere previste per gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Le predette maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Le sanzioni, come evidenziato, trovano applicazione in relazione alle condotte che si realizzano a partire dal 1° gennaio 2019. Per le condotte a carattere permanente si prende a riferimento il momento in cui è cessata la condotta.

Le maggiorazioni indicate dalla legge di bilancio andranno versate con uno specifico codice tributo (v. risoluzione n. 7/E del 22 gennaio 2019 Agenzia delle Entrate).


Pubblicato

in

,

da

Tag:

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *