Privacy– Registro pubblico delle opposizioni – Estensione alla posta cartacea – DPR 8 novembre 2018, n. 149

Sulla Gazzetta ufficiale del 19 gennaio 2019, n. 16, è stato pubblicato il provvedimento in oggetto che ha introdotto modifiche al regolamento sul registro delle opposizioni disciplinato dal DPR 7 novembre 2010 n. 178, relativamente all’impiego della posta cartacea (all.1).

Il decreto permette agli utenti di opporsi all’invio della pubblicità agli indirizzi presenti negli elenchi dei contraenti (es. elenchi telefonici) di cui all’art. 129 del Codice privacy (D.Lgs. 196/2003).

Il provvedimento infatti estende quanto già previsto in tema di registro delle opposizioni anche all’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, alla posta cartacea.

Alla luce del nuovo decreto sarà, infatti, possibile opporsi alla ricezione di pubblicità cartacea iscrivendo nell’apposito registro l’indirizzo postale riportato nell’elenco telefonico.

Pertanto, l’iscrizione degli indirizzi nel citato registro determina il divieto di effettuare, verso questi, operazioni di telemarketing anche via posta ordinaria e preclude l’invio di altre comunicazioni commerciali cartacee.

Il provvedimento inoltre, elimina dalle modalità di iscrizione al registro lo strumento del fax, mentre viene mantenuta, in accoglimento dell’orientamento del Garante per la protezione dei dati, la possibilità di iscriversi attraverso lettera raccomandata (art. 1, comma 1, lett. g- n. 2).

Per quanto riguarda gli utenti già iscritti nel registro pubblico delle opposizioni, relativamente alla ricezione di pubblicità telefonica, il decreto prevede che questi potranno aggiornare la propria iscrizione estendendo l’opposizione già espressa anche alla pubblicità cartacea.

Si ricorda che gli operatori che trattano i dati per l’invio di materiale pubblicitario cartaceo devono consultare, preventivamente, il registro delle opposizioni al fine di verificare se numerazioni telefoniche, e adesso anche indirizzi postali, siano contenuti nel registro.

Relativamente ai tempi di consultazione del registro, si evidenzia che, per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale attraverso l’impiego del telefono, la consultazione ha una efficacia pari a quindici giorni, mentre per i trattamenti dei dati per le stesse finalità effettuati mediante l’impiego della posta cartacea, l’efficacia della consultazione è di trenta giorni (art 1, comma 1, lett. h, n. 1).

In merito all’obbligo di informativa, si ricorda che il provvedimento in esame prevede che, anche in assenza di una specifica richiesta dell’interessato, gli operatori al momento della chiamata ovvero adesso all’interno del materiale pubblicitario o di vendita diretta o al compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali inviate tramite posta cartacea, devono indicare con precisione agli interessati che i loro dati sono stati estratti dagli elenchi pubblici, fornendo altresì le informazioni utili per un’eventuale iscrizione al registro delle opposizioni(art.1, comma 1, lett. l).

Il testo del decreto, riformula anche l’art. 11 del Dpr 178 del 2010, relativo alle campagne informative per il consumatore, stabilendo che debbano essere effettuate apposite campagne promozionali atte a favorire la piena conoscenza delle modalità di opposizione al trattamento dei dati per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Inoltre l’articolo prevede che, per le medesime finalità, gli operatori autorizzati alla fornitura dei servizi telefonici accessibili al pubblico o che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea, mettono a disposizione dei propri contraenti o destinatari delle promozioni commerciali analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione mediante l’iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni, anche attraverso l’inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione o di promozione commerciale (art. 1, comma 1, lett. m).

Per estendere il registro delle opposizioni anche alla posta cartacea e aggiornare la modulistica  sul sito www.registrodelleopposizioni.it, il decreto prevede un termine di novanta giorni che decorre dal 3 febbraio p.v., data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto (art. 1, comma 3).

Conseguentemente, l’utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici da parte di coloro che effettuano vendite o promozioni commerciali attraverso posta cartacea, sarà possibile solamente dal 4 maggio p.v. giorno in cui decorre il termine di novanta giorni sopra evidenziato (art. 1 comma 4).

Da ultimo si ricorda che, per l’estensione del registro delle opposizioni ai numeri riservati (L.5/2018) e ai numeri dei cellulari, sarà necessario attendere la fine dell’iter di approvazione del regolamento attuativo che introdurrà, inoltre, un prefisso unico per individuare le chiamate commerciali.


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