D.L. 4/2019: pensione anticipata quota 100 ed altre disposizioni-criteri applicativi

Facciamo seguito a quanto già illustrato in materia  per rendere noto che l’Inps ha emanato una circolare illustrativa delle disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto, che si trasmette in allegato e della quale evidenziamo gli aspetti più rilevanti.

PENSIONE QUOTA 100

Destinatari

Rientrano nella disposizione in esame tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata di cui alla legge 335/’95,  con un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
Il suddetto requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, viene considerata  la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato ed è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Cumulo periodi assicurativi

E’ possibile cumulare, ai fini del perfezionamento del requisito, periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’INPS.
In caso di coincidenza dei periodi contributivi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli versati o accreditati presso la gestione nella quale risultino presenti il maggior numero di contributi.
Il predetto cumulo è consentito anche agli iscritti alla gestione ex Enpals, titolari di contribuzione presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti.
Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo è determinato dalla qualifica da ultimo rivestita dal lavoratore, dipendente o autonomo.
Il trattamento pensionistico in cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa c.d. finestra.

Decorrenza

I lavoratori, dipendenti o autonomi:

se in possesso dei prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018,  conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;
se maturano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).

Divieto di cumulo pensione-redditi da lavoro

La pensione anticipata “quota 100” non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.L’incumulabilità si applica dalla data di decorrenza della pensione “quota 100” a quella di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Per lavoratore autonomo occasionale si intende colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, inoltre, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e della professionalità.
La presenza di redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, diversa da quella occasionale, dopo la liquidazione del trattamento pensionistico in esame, comporta la sospensione dell’erogazione del citato  trattamento nell’anno di riferimento dei redditi stessi, fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella relativa Gestione, ed il recupero, da parte dell’Inps delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

PENSIONE ANTICIPATA

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, senza applicazione dell’adeguamento alla speranza di vita ma con l’applicazione di nuove decorrenze.
In base alla nuove disposizioni, infatti, i soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, anche mediante cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge 228/2012, dal 1° al 29 gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
Coloro che maturano, invece, il predetto requisito contributivo dal 30 gennaio 2019 in poi, anche mediante il predetto cumulo, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del requisito medesimo (c.d. finestra).
Ai soggetti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2018 il requisito contributivo già previsto per la gestione pensionistica di appartenenza, non si applica la c.d. finestra.

OPZIONE DONNA

Le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata, esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, senza applicazione dell’adeguamento alla speranza di vita.
Il diritto alla decorrenza del trattamento si consegue:

a 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
a 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

LAVORATORI PRECOCI

Per questi lavoratori (soggetti con almeno un anno di attività lavorativa prima del 19° anno di età e con anzianità contributiva al 31.12.1995) la pensione anticipata si consegue se in possesso di 41 anni  di contribuzione entro il 31 dicembre 2026, senza adeguamento alla speranza di vita.

Per quanto riguarda le decorrenze:

coloro che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione decorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti;
coloro che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228/2012, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa “finestra”.

MONITORAGGIO

L’Inps provvede, con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni successivi, al monitoraggio delle domande di pensione presentate ai sensi delle presenti disposizioni, comunicandone i risultati ai Ministeri “vigilanti” (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Ministero dell’Economia e delle Finanze),  per le opportune valutazioni.
Per ulteriori approfondimenti e per le esemplificazioni, si fa rinvio alla circ. Inps n. 11/2019 riportata in allegato.


Circolare_numero_11_del_29-01-2019 »


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