Novità fiscali della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019
Rassegna dei documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle finanze (MEF) e dei provvedimenti legislativi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Indici sintetici di affidabilità – Modelli e istruzioni – Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2019.
Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2019, sono stati approvati e pubblicati i modelli per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), per il periodo d’imposta 2018.
Come noto, gli Isa sono il nuovo strumento di compliance finalizzato, nell’ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica amministrazione.
Gli indici sintetici sono formati da un insieme di indicatori di affidabilità e di anomalia e consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. I contribuenti più “affidabili” avranno accesso a importanti benefici premiali, come, per esempio, l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo, la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero, entro i limiti fissati, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta.
I modelli approvati e le relative istruzioni sono 175, riconducibili alle seguenti cinque macro categorie:
comparto agricolo (Isa individuati dalle lettere AA)
attività delle manifatture (Isa individuati dalle lettere AD)
comparto economico dei servizi (Isa individuati dalle lettere AG)
attività dei professionisti (Isa individuati dalle lettere AK)
area del commercio (Isa individuati dalle lettere AM).
I suddetti modelli dovranno essere compilati dai contribuenti che, nel 2018, hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli indici e confluiranno nella dichiarazione Redditi 2019. Dovranno essere trasmessi in via telematica, direttamente, via Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario incaricato.
Infine, si segnala che con un secondo provvedimento, pubblicato nella medesima data, vengono individuate le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli Isa, applicabile a partire dall’anno 2019. Si tratta, in totale di 89 Isa, da approvare con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze: 31 relativi ad attività economiche del settore del commercio, 25 inerenti a servizi, 18 ad attività professionali e 15 a manifatture.
Iva gel energetici e bevande proteiche – Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 28 gennaio 2019
Con la risposta ad interpello n. 12 del 28 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate individua il trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle cessioni di “gel energetici” e “bevande proteiche”.
L’Amministrazione finanziaria, alla luce della classificazione doganale dei prodotti in oggetto, ritiene applicabile l’aliquota Iva ordinaria del 22% e non quella agevolata del 10% in quanto si tratta di beni che non trovano collocazione in alcuna delle voci agevolate della Tabella allegata al decreto Iva.
Trasmissione telematica dei corrispettivi per GDO – Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 29 gennaio 2019
Con la risposta a interpello n. 14 del 29 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi per un operatore della grande distribuzione che, non avendo aderito al regime opzionale di trasmissione dei corrispettivi, ha sempre certificato le vendite al dettaglio concluse presso i propri punti vendita tramite scontrini fiscali.
Con effetto dal 1° gennaio 2019, la società ha esercitato l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Tali obblighi verranno assolti dal contribuente dotandosi, per ciascun punto vendita, di un Server-RT collegato ai registratori di cassa attualmente in uso, che saranno via via “defiscalizzati”.
Al riguardo, vengono chiesti chiarimenti in ordine ai tempi per la “defiscalizzazione” dei registratori di cassa. L’Agenzia delle Entrate, ha risposto specificando che la defiscalizzazione può avvenire nel rispetto degli indispensabili tempi tecnici previsti per l’intervento dei soggetti incaricati e ritiene dunque, compatibile con l’attuale quadro normativo, che la procedura si perfezioni entro il 16 febbraio 2019, ossia il termine previsto per la liquidazione periodica IVA del mese di gennaio 2019.
Secondariamente, viene richiesto all’Agenzia delle Entrate se è possibili emettere, in luogo degli scontrini fiscali, un documento commerciale, la cui emissione verrebbe effettuata tramite l’utilizzo delle stampanti “fiscali” in uso per gli scontrini, sino ad esaurimento/obsolescenza/necessità di ripristino delle stesse.
L’Agenzia, ha precisato che il documento emesso per mezzo di un registratore di cassa, utilizzando le relative stampanti fiscali, sino a loro esaurimento, che rispetti il contenuto minimo del documento commerciale (individuato dall’art. 2 del decreto 7 dicembre 2016), è allo stesso conforme, qualora riporti un’indicazione (ad esempio, “non valido ai fini fiscali ai sensi dell’art. 2, del D.Lgs. n. 127/2015”) idonea a fugare qualsiasi dubbio circa la sua portata esclusivamente commerciale e non fiscale.
Nelle ipotesi in cui tale documento, a richiesta dell’acquirente, debba essere valido anche ai fini fiscali, oltre a riportare le necessarie informazioni ossia, il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’acquirente, è tuttavia indispensabile rimuovere l’indicazione “documento non valido ai fini fiscali ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015”.
Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 19 del 30 gennaio 2019
Con il documento n. 19 del 30 gennaio 2019, viene data risposta all’interpello di un contribuente nei cui confronti è stato redatto un processo verbale di constatazione (pvc) e successivamente, ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento relativo alle stesse violazioni e nel quale viene integralmente richiamato il precedente pvc.
Al riguardo, viene chiesto all’Agenzia, se:
è possibile beneficiare della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione prevista dal Decreto fiscale collegato;
in caso di risposta positiva, è necessario o utile presentare istanza di accertamento con adesione e, eventualmente, impugnare l’avviso di accertamento, in attesa del perfezionamento della definizione agevolata.
L’Amministrazione finanziaria, in primis evidenzia che, successivamente alla presentazione dell’interpello, è stato pubblicato il provvedimento direttoriale recante le disposizioni attuative della definizione agevolata dei pvc (si veda, al riguardo, il n. 2/2019 delle Novità fiscali della settimana).
Alla luce della disciplina dettata dal provvedimento, non hanno effetti preclusivi sulla definizione agevolata del processo verbale le seguenti attività, se successive al 24 ottobre 2018:
la notifica di un avviso di accertamento avente a oggetto le stesse violazioni constatate nel pvc;
la presentazione di un’istanza di accertamento con adesione relativa allo stesso avviso o l’impugnazione dell’avviso stesso (tali procedimenti, peraltro, non devono essere stati già conclusi con altre forme di definizione agevolata).
Pertanto, a favore del contribuente, l’Agenzia chiarisce che in caso di notifica di un avviso di accertamento relativo alle stesse violazioni constatate nel pvc, qualora si perfezioni la definizione agevolata, i suoi effetti prevalgono sulle eventuali, successive attività di accertamento, anche in caso di mancata impugnazione dell’atto e di scadenza del relativo termine; queste attività, invece, rimangono efficaci in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata.
Locazioni immobili strumentali – Indennizzo – Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 19 del 30 gennaio 2019
Con la risposta n. 16 del 29 gennaio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale, a fini di IVA e dell’imposta di registro, dell’indennizzo corrisposto in presenza di un contratto di locazione.
Il caso riguarda una società che conduce in locazione un immobile strumentale il cui canone era divenuto inadeguato dal proprietario. A seguito di trattativa, veniva stipulato un nuovo contratto di locazione con un canone di poco superiore ma, contestualmente, veniva firmata una scrittura privata dove la società locataria si impegnava a pagare una certa somma a titolo di indennizzo per il mancato guadagno.
Al riguardo, l’Agenzia ha chiarito che sull’indennità concordata tra le parti contrattuali non trova applicazione l’imposta sul valore aggiunto, per mancanza del presupposto oggettivo dell’imposta. La somma, che assolve solo una funzione indennitaria, è assoggettata però, ad imposta di registro con l’applicazione dell’aliquota del 3%.
L’Agenzia infine, richiamando il precedente documento di prassi n. 33/E/2006, ha precisato il corretto trattamento da applicare nell’ipotesi di cessione del contratto di locazione. In particolare, se il soggetto locatario decide di cedere il contratto di locazione dietro pagamento di un corrispettivo, l’operazione di cessione rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e viene qualificata come prestazione di servizi. L’aliquota IVA applicabile, in tal caso, sarà quella ordinaria.
Iper ammortamento – Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 2/2019
Con il principio di diritto n. 2/2019, l’Agenzia delle Entrate risponde alla richiesta di chiarimenti posta da una società operante nel settore della distribuzione del gas, impegnata nella sostituzione dei contatori tradizionali con nuovi contatori intelligenti.
In particolare, l’azienda, ha formulato tre quesiti:
riconducibilità dei beni in questione in una delle voci riconducibili all’iper ammortamento;
trattamento delle spese sostenute per l’installazione dei nuovi contatori, particolarmente onerose (pari mediamente al 50-60% del costo dei medesimi);
possibilità di fruire interamente del beneficio nell’anno di entrata in funzione e interconnessione dei singoli beni.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, i contatori intelligenti sono ammessi all’iper-ammortamento in quanto classificabili nella voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”. Viene però precisato che l’ammissibilità è circoscritta a quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo, con conseguente esclusione dei beni che, pur svolgendo analoga funzione, interagiscono a livello di impianti generali o per altre finalità.
Circa il trattamento delle spese sostenute, la sproporzione tra il prezzo di acquisto del bene e il costo di installazione porta l’Agenzia ad individuare un limite forfettario ai costi di installazione rilevanti ai fini dell’iper-ammortamento, fissato nel 5% del prezzo dei singoli contatori.
Da ultimo, in risposta al terzo quesito, tenendo presente che l’acquisto in gran numero dei contatori costituisce l’attuazione di un ampio programma di trasformazione e ammodernamento degli impianti di distribuzione, non è possibile godere integralmente dell’iper-ammortamento nel periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento in ragione del costo dei beni singolarmente considerati. Il costo dei contatori va ammortizzato, dunque, secondo le ordinarie regole dettate dal Tuir.
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