L’INPS ha comunicato i valori dei contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari per l’anno 2019, come indicati nelle seguenti tabelle.
Si sottolinea che le nuove misure dovranno essere corrisposte a partire dal primo versamento trimestrale relativo all’anno in corso, da effettuare entro il 10 aprile 2019.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, i contributi devono essere versati entro i dieci giorni successivi alla cessazione stessa.
Si ricorda, inoltre, che l’ art. 2, comma 28 della legge 92/2012 ha previsto che ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non va applicato ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Si conferma, infine, la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF.
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019
a) Senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI |
|||
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF |
Senza quotaCUAF (1) |
fino a € 8,06
oltre € 8,06 fino a € 9,81
oltre € 9,81
|
€ 7,13
€ 8,06
€ 9,81 |
€ 1,42 (0,36) (2)
€ 1,61 (0,4) (2)
€ 1,96 (0,49) (2) |
€ 1,43 (0,36) (2)
€ 1,62 (0,4) (2)
€ 1,97 (0,49) (2) |
Orario di lavoro
superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,19 |
€ 1,04 (0,26) (2) |
€ 1,04 (0,26) (2) |
b) Comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)
da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI |
|||
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF |
Senza quotaCUAF (1) |
fino a € 8,06
oltre € 8,06 fino a € 9,81
oltre € 9,81
|
€ 7,13
€ 8,06
€ 9,81 |
€ 1,52 (0,36) (2)
€ 1,72 (0,4) (2)
€ 2,10 (0,49) (2) |
€ 1,53 (0,36) (2)
€ 1,73 (0,4) (2)
€ 2,11 (0,49) (2) |
Orario di lavoro
superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,19 |
€ 1,11 (0,26) (2) |
€ 1,12 (0,26) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
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