Albo gestori ambientali

Il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali ha deliberato, in attuazione di quanto previsto dall’art. 12 del DM 120/14 (Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Albo)le “prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità” del responsabile tecnico (Rt).
La deliberazione, adottata dal Comitato il 23 gennaio 2019 prot. 01, definisce in primo luogo i compiti generali del responsabile tecnico (art. 1) tra cui:

coordinare le attività degli addetti dell’impresa;
definire le procedure nel caso di emergenze;
vigilare sull’osservanza delle prescrizioni;
verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.

Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 dettagliano, invece, i compiti speciali del responsabile tecnico in relazione alle specifiche categorie di attività che vengono così suddivise:

Trasporto dei rifiuti (categorie 1,4, 5 e 6)
Gestione dei centri raccolta (categoria 1)
Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione degli stessi (categoria 8)
Bonifica dei siti (categoria 9)
Bonifica di beni contenenti amianto (categoria 10)

Viene infine previsto, all’art. 7, che il responsabile tecnico che ricopra contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, deve comunicare ad ogni impresa (che si avvale dei suoi servizi) tutti gli incarichi contestualmente svolti, utilizzando il modello allegato alla delibera in oggetto e specificando che l’attività svolta risulta compatibile con gli altri incarichi.

Per completezza di informazione si allega il testo integrale del provvedimento.


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