INL – maggiorazione sanzioni legge di bilancio 2019 – ulteriori chiarimenti

L’INL, con nota n. 1148/2019, ha integrato le indicazioni fornite nella circolare n. 2/2019 afferente l’aumento delle sanzioni in materia di lavoro previsto dalla Legge di Bilancio 2019 (cfr. nota n. 2/2019 dello scrivente Settore).

L’Ispettorato, nello specifico, chiarisce la previsione normativa relativa al raddoppio delle maggiorazioni nel caso in cui il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. La disposizione pertanto sanziona la reiterazione dei “medesimi illeciti”, cioè l’ulteriore violazione dello stesso precetto già trasgredito nel precedente triennio.

Il soggetto destinatario delle maggiorazioni raddoppiate:

il destinatario delle sanzioni va individuato nel soggetto che, nell’ambito della medesima impresa, ha rivestito la qualità di:

“trasgressore” in caso di violazioni amministrative;
“datore di lavoro” in caso di violazioni punite dal d.lgs. n. 81/2008.

Recidiva:

Ai fini della recidiva occorrerà far riferimento agli illeciti definitivamente accertati. La definitività dell’illecito consegue:

allo scadere del termine per impugnare l’ordinanza-ingiunzione ex art. 18 L. n. 689/1981;
al pagamento della sanzione ingiunta;
al passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza.

Conseguentemente le maggiorazioni sono raddoppiate qualora il datore di lavoro risulti destinatario di provvedimenti per la violazione del medesimo precetto divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito. In buona sostanza i tre anni a ritroso vanno considerati con riferimento a quando l’illecito è diventato definitivo.

Non si ha recidiva, e quindi il raddoppio delle maggiorazioni, nell’ipotesi in cui gli illeciti amministrativi siano estinti per l’intervenuto pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981(entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) oppure il contravventore ha adempiuto alla  prescrizione effettuando i relativi pagamenti ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 758/1994 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 124/2004.

Inoltre, gli illeciti pregressi rilevanti ai fini della recidiva possono riguardare anche periodi precedenti l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019 (ossia 1° gennaio 2019).


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