L’INPS ha comunicato le aliquote contributive dovute, nell’anno 2019, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS.
Tipologia | Aliquota IVS | Malattia, maternità, ANF | Aliquota totale |
Collaboratori e figure assimilate | |||
Non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria per le quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (0,51%) | 33% | 0,72% | 34,23%
(33+0,72+0,51)% |
Non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria per le quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33%
|
0,72% | 33,72%
(33+0,72)% |
Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria | 24%
|
_ _ _ _
|
24% |
Liberi professionisti | |||
Liberi professionisti non iscritti ad altra forma pensionistica | 25% | 0,72 | 25,72%
(25+0,72)% |
Liberi professionisti pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria | 24% | —— | 24% |
L’INPS precisa che la ripartizione della contribuzione fra collaboratore e committente resta fissata, rispettivamente, nella misura di 1/3 e 2/3.
Per i liberi professionisti, l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento va effettuato, con mod. F24, alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2018, primo e secondo acconto 2019).
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12.1.2019
Si ricorda che i compensi erogati ai collaboratori entro il 12.1.2019 si considerano riferiti a prestazioni effettuate nel 2018 e, quindi, devono essere assoggettate alle aliquote contributive vigenti nel 2018 (24 per cento per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72 per cento per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la DIS-COLL oppure, dal 1° luglio 2017, 34,23 per cento per i soggetti obbligati anche adaliquota DIS-COLL).
Massimale annuo di reddito
Le predette aliquote sono applicabili ai redditi conseguiti dagli iscritti fino al raggiungimento del massimale annuo pari, per l’anno 2019, a 102.543 euro.
Minimale per l’accredito contributivo
Il reddito minimo richiesto per l’accredito dei contributi mensili dei lavoratori parasubordinati non può essere inferiore, per l’anno 2019, a 15.878 euro.
Pertanto, qualora alla fine dell’anno, detto minimale non sia stato raggiunto, l’Istituto opererà una contrazione proporzionale del periodo accreditato.
Aliquote di computo
Per il 2019, l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici (IVS) è pari a quella contributiva e cioè 33% per i collaboratori e figure assimilate non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria, 24% per i pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e 25% per i liberi professionisti non iscritti ad altra forma pensionistica.
L’INPS ha comunicato le aliquote contributive dovute, nell’anno 2019, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS.
Tipologia
Aliquota IVS
Malattia, maternità, ANF
Aliquota totale
Collaboratori e figure assimilate
Non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria per le quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (0,51%)
33%
0,72%
34,23%
(33+0,72+0,51)%
Non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria per le quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
33%
0,72%
33,72%
(33+0,72)%
Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria
24%
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24%
Liberi professionisti
Liberi professionisti non iscritti ad altra forma pensionistica
25%
0,72
25,72%
(25+0,72)%
Liberi professionisti pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria
24%
——
24%
L’INPS precisa che la ripartizione della contribuzione fra collaboratore e committente resta fissata, rispettivamente, nella misura di 1/3 e 2/3.
Per i liberi professionisti, l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento va effettuato, con mod. F24, alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2018, primo e secondo acconto 2019).
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12.1.2019
Si ricorda che i compensi erogati ai collaboratori entro il 12.1.2019 si considerano riferiti a prestazioni effettuate nel 2018 e, quindi, devono essere assoggettate alle aliquote contributive vigenti nel 2018 (24 per cento per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72 per cento per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la DIS-COLL oppure, dal 1° luglio 2017, 34,23 per cento per i soggetti obbligati anche adaliquota DIS-COLL).
Massimale annuo di reddito
Le predette aliquote sono applicabili ai redditi conseguiti dagli iscritti fino al raggiungimento del massimale annuo pari, per l’anno 2019, a 102.543 euro.
Minimale per l’accredito contributivo
Il reddito minimo richiesto per l’accredito dei contributi mensili dei lavoratori parasubordinati non può essere inferiore, per l’anno 2019, a 15.878 euro.
Pertanto, qualora alla fine dell’anno, detto minimale non sia stato raggiunto, l’Istituto opererà una contrazione proporzionale del periodo accreditato.
Aliquote di computo
Per il 2019, l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici (IVS) è pari a quella contributiva e cioè 33% per i collaboratori e figure assimilate non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria, 24% per i pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e 25% per i liberi professionisti non iscritti ad altra forma pensionistica.
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