Il 20 febbraio 2019 è stato sottoscritto da CONFCOMMERCIO NAZIONALE e dalle organizzazioni sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL E UILTUCS UIL l’Accordo nazionale sulla definizione di attività stagionale valido per i centri di assistenza fiscale (in allegato).
Le parti hanno così attuato l’opportunità offerta dal d.lgs. 81/2015 che, all’art. 21 comma 2, nel disciplinare la successione dei contratti a termine e gli intervalli temporali da osservare tra un contratto e l’altro, ha specificato che tale disposizione non opera nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate dal DPR 7 ottobre 1963 n. 1525 nonche’ nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Pertanto, ha demandato alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere eventuali integrazioni e specificità delle attività stagionali ulteriori rispetto a quelle definite dal predetto Decreto.
L’Accordo ha stabilito, quindi, che le campagne fiscali legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali ed attività connesse, e/o eventuali nuove attività con le medesime caratteristiche, rientrino a pieno titolo tra le attività a carattere stagionale.
Nel richiamare un precedente accordo sottoscritto dalle stesse parti nel febbraio 2010, l’intesa ha previsto che tale attività, che richiede un incremento dell’organico superiore alle disposizioni contrattuali, si concentra di norma in un periodo che va da gennaio a luglio, pertanto si protrae per una durata di 7 mesi.
Un ulteriore importante risultato è stato prevedere la possibilità di rinviare al secondo livello di contrattazione l’estensione del predetto periodo anche al mese di dicembre per lo svolgimento, tra le altre, delle attività legate alle verifiche ed al controllo documentale delle dichiarazioni, quando tali esigenze richiedano incrementi di organico non colmabili con la percentuale ordinaria di ricorso ai contratti a tempo determinato. Si ricorda, a proposito, che tale percentuale è fissata dal CCNL Terziario nel 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva.
Un’altra importante previsione riguarda la esclusione dalle limitazioni quantitative anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato.
È stato, infine, regolato il diritto di precedenza dei lavoratori stagionali rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà per iscritto entro 3 mesi dalla conclusione del rapporto, limite anch’esso derogabile al secondo livello di contrattazione.
Le parti hanno così attuato l’opportunità offerta dal d.lgs. 81/2015 che, all’art. 21 comma 2, nel disciplinare la successione dei contratti a termine e gli intervalli temporali da osservare tra un contratto e l’altro, ha specificato che tale disposizione non opera nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate dal DPR 7 ottobre 1963 n. 1525 nonche’ nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Pertanto, ha demandato alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere eventuali integrazioni e specificità delle attività stagionali ulteriori rispetto a quelle definite dal predetto Decreto.
L’Accordo ha stabilito, quindi, che le campagne fiscali legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali ed attività connesse, e/o eventuali nuove attività con le medesime caratteristiche, rientrino a pieno titolo tra le attività a carattere stagionale.
Nel richiamare un precedente accordo sottoscritto dalle stesse parti nel febbraio 2010, l’intesa ha previsto che tale attività, che richiede un incremento dell’organico superiore alle disposizioni contrattuali, si concentra di norma in un periodo che va da gennaio a luglio, pertanto si protrae per una durata di 7 mesi.
Un ulteriore importante risultato è stato prevedere la possibilità di rinviare al secondo livello di contrattazione l’estensione del predetto periodo anche al mese di dicembre per lo svolgimento, tra le altre, delle attività legate alle verifiche ed al controllo documentale delle dichiarazioni, quando tali esigenze richiedano incrementi di organico non colmabili con la percentuale ordinaria di ricorso ai contratti a tempo determinato. Si ricorda, a proposito, che tale percentuale è fissata dal CCNL Terziario nel 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva.
Un’altra importante previsione riguarda la esclusione dalle limitazioni quantitative anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato.
È stato, infine, regolato il diritto di precedenza dei lavoratori stagionali rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà per iscritto entro 3 mesi dalla conclusione del rapporto, limite anch’esso derogabile al secondo livello di contrattazione.
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