INL – limiti dell’orario di lavoro notturno

L’INL, con nota n. 1438/2019, ha risposto ad un quesito relativo alla corretta modalità di individuazione dell’arco temporale di riferimento su cui calcolare il rispetto del limite della media di ore notturne lavorate che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 66/2003, è pari ad otto ore nelle ventiquattro.

L’Ispettorato, riportando quanto precisato dal MLPS con circolare n. 8/2005, ricorda che il predetto limite costituisce una media fra ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3 (8/24) che, in mancanza di una esplicita previsione normativa, può essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi di un periodo più ampio sul quale calcolare detto limite.

In buona sostanza, il periodo di riferimento su cui effettuare la media oraria giornaliera di ore notturne lavorate è rappresentato dalla settimana lavorativa.

La settimana lavorativa può essere individuata nel periodo di 6 giorni, quindi nel caso di prestazione lavorativa su 5 giorni il sesto giorno è da considerarsi giornata di lavoro a zero ore, e cioè nell’arco temporale settimanale al “netto” del giorno obbligatorio di riposo previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003.

Pertanto il parametro della settimana lavorativa prescinde all’articolazione dell’orario settimanale del singolo lavoratore (5 o 6 giorni).


Pubblicato

in

,

da

Tag:

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *