Con nota 0001321 del 25 febbraio 2019 (Allegata), la Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in risposta ad una richiesta avanzata da Conftrasporto, ha chiarito la portata della deroga prefettizia per il trasporto dei prodotti dell’industria a ciclo continuo prevista all’art. 9 del D.M. del 4 Dicembre 2018 (cfr. ns. circ. n. 38/2018) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.299 del 27 dicembre 2018.
In particolare, viene precisato che la definizione “ciclo continuo” non deve essere riferita soltanto ai trasporti volti all’approvvigionamento delle materie prime e semilavorati, ma anche quei prodotti finiti necessarie e indispensabili a garantire la continuità del ciclo produttivo (ad esempio la fornitura di pneumatici, prodotti finiti, costituiscono la fase intermedia della produzione di una automobile che rappresenta la fase conclusiva del ciclo produttivo). Infine, precisa il Ministero, solamente il completamento del ciclo produttivo può giustificare l’autorizzazione di una deroga da parte del Prefetto per il trasporto di una determinata merce.
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