Rassegna dei documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle finanze (MEF) e dei provvedimenti legislativi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Definizione agevolata – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2019 – Risoluzione n. 29/E del 21 febbraio 2019
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2019, sono stati approvati il modello e le istruzioni per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal Decreto fiscale collegato (Dl n. 119/2018), con la quale possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Per poter accedere a questa definizione agevolata è necessario che il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.
È possibile aderire alla definizione agevolata mediante presentazione, per via telematica, di una domanda per ciascuna controversia, entro il 31 maggio 2019. Entro la medesima data va effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata mediante modello F24.
È ammesso il pagamento rateale solo nel caso in cui l’importo netto dovuto sia superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma. Di conseguenza, per le somme inferiori o pari a mille euro, si dovrà procedere con un unico versamento, sempre entro il 31 maggio 2019. Le somme superiori a mille euro possono essere versate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Nel provvedimento, inoltre, l’Agenzia chiarisce che per aderire alla definizione non è possibile pagare gli importi dovuti mediante ricorso alla compensazione.
Infine, si segnala che con la risoluzione n. 29/E del 21 febbraio 2019, sono stati approvati i codici tributo, riportati nella tabella sottostante, per accedere alla definizione.
Codice ufficio
Codice atto
Codice tributo
Denominazione codice tributo
Rateazione/Regione/Prov./mese rif.
Anno di
riferimento
COMPILARE
NON COMPILARE
PF30
IVA e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018
NON COMPILARE
AAAA
COMPILARE
NON COMPILARE
PF31
Altri tributi erariali e relativi interessi –- Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018
NON COMPILARE
AAAA
COMPILARE
NON COMPILARE
PF32
Sanzioni relative ai tributi erariali – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018
NON COMPILARE
AAAA
COMPILARE
NON COMPILARE
PF33
IRAP e addizionale regionale all’ IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018
CODICE REGIONE (tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome)
AAAA
COMPILARE
NON COMPILARE
PF34
Sanzioni relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018
CODICE REGIONE (tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome)
AAAA
COMPILARE
NON COMPILARE
PF35
Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018
CODICE CATASTALE DEL COMUNE
(tabella T4 – codici catastali dei Comuni)
AAAA
COMPILARE
NON COMPILARE
PF36
Sanzioni relative all’addizionale comunale all’IRPEF – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018
CODICE CATASTALE DEL COMUNE
(tabella T4 – codici catastali dei Comuni)
AAAA
Sisma bonus – Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 61 del 19 febbraio 2019
Con la risposta a interpello n. 61 del 19 febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito alle detrazioni previste per il Sisma bonus nell’ipotesi di un immobile danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, per il quale si è beneficiato di contributi unicamente finalizzati a coprire gli oneri sostenuti per il ripristino dell’immobile danneggiato.
A tal proposito l’Agenzia ha chiarito che è possibile usufruire del Sisma bonus in quanto l’accesso all’agevolazione non è precluso dal fatto che i contribuenti abbiano in precedenza beneficiato di contributi unicamente finalizzati a garantire la copertura degli oneri sostenuti per la riparazione dell’immobile danneggiato dagli eventi sismici. Il Sisma bonus e i contributi sono cumulabili, in quanto non sussiste alcun contrasto con il divieto di cumulo previsto dalla legge n. 232/2016 (secondo cui la detrazione relativa al Sisma bonus non è cumulabile “con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici”).
Sisma bonus – Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 64 del 19 febbraio 2019
Con la risposta n. 64 del 19 febbraio 2019, in merito al Sisma bonus, l’Agenzia ha chiarito che non è possibile accedere al beneficio se i lavori di demolizione e ristrutturazione dell’immobile sono stati abilitati mediante un permesso a costruire, a cui non è stata allegata l’asseverazione prevista, anziché attraverso una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività).
Infatti, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico contenente l’asseverazione, necessaria alla fruizione del sisma bonus deve essere allegato al titolo autorizzativo edilizio e non in un momento successivo.
Avvio fattura elettronica – Comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2019
Con comunicato del 19 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate rende noti alcuni numeri sull’avvio della fatturazione elettronica. In particolare, dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, al 18 febbraio 2019, sono stati inviati 228 milioni di file da parte di 2,3 milioni di soggetti: circa 100 e-fatture a operatore. Il 4,43% degli invii non è andato a buon fine per errori nella compilazione, come indicazione di partita Iva errata, codice destinatario errato, fattura duplicata, errore nell’estensione del file, due o più fatture con lo stesso nome. In totale, sono state rilasciate 7 milioni di deleghe per i servizi del sistema Fatture e corrispettivi, di cui 2 milioni tramite gli uffici delle Entrate e 5 milioni attraverso le altre modalità (area riservata del sito internet delle Entrate, pec). Sono statei 3,6 milioni, invece, le registrazioni dell’indirizzo telematico: si tratta del servizio che consente agli utenti di registrare l’indirizzo pec o il codice destinatario di 7 cifre al quale lo Sdi indirizza in maniera automatica tutte le fatture elettroniche. Infine, sono 3,3 milioni le richieste di generazione del Qr code da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta, per consentirgli di acquisire in automatico i dati del cliente.
I suddetti dati, mostrano un trend in forte ascesa rispetto alla precedente “fotografia” delle Entrate: al 31 gennaio, infatti, erano circa 100 milioni le fatture inviate da parte di un milione e mezzo di operatori.
Nella classifica delle regioni al primo osto per numeri di invio vi è la Lombardia, mentre tra i comparti emerge quello del commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli.
Credito d’imposta per le imprese di esercizio cinematografico – Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 66 del 21 febbraio 2019
Con la risposta n. 66 del 21 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate, a fronte di un interpello, ha chiarito che il credito di imposta per le imprese di esercizio cinematografico in relazione agli interventi di digitalizzazione degli impianti è cedibile tramite conferimento di ramo d’azienda. La fattispecie riguarda una società che opera nel settore cinematografico e che ha ottenuto il credito d’imposta per la digitalizzazione degli impianti delle sale, per interventi effettuati dal 2010 al 2017, e chiede di sapere se il credito d’imposta generato dagli interventi di digitalizzazione degli impianti delle sale cinematografiche sia trasferibile a un’altra società operante nel medesimo settore. Secondo il parere dell’Agenzia, il trasferimento del credito d’imposta unitamente al ramo d’azienda che lo ha generato appare operazione non in contrasto con la disciplina di riferimento a condizione che il cessionario rispetti le condizioni previste per la fruizione del medesimo nello svolgimento dell’attività d’impresa.
Somministrazione di alimenti e bevande – aliquota Iva – Principio di diritto n. 9 del 22 febbraio 2019
Con il principio di diritto n. 9 del 22 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito all’aliquota IVA da applicare alla somministrazione di alimenti e bevande che si distingue rispetto alla mera cessione dei medesimi beni. Infatti, mentre alla cessione di alimenti e bevande l’aliquota Iva da applicare varia in funzione della singola tipologia di bene alimentare venduto, alla somministrazione di alimenti e bevande è applicabile l’Iva agevolata del 10%. Questo perché il contratto di somministrazione di alimenti e bevande è inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi, caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare”.
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