Novità fiscali della settimana dal 4 al 10 febbraio 2019

Rassegna dei documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle finanze (MEF) e dei provvedimenti legislativi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Immobili strumentali per destinazione – ammortamento – Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 5 febbraio 2019

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 28 del 5 febbraio 2019, ha fornito chiarimenti in merito alla deduzione di quote di ammortamento di immobili strumentali per destinazione che sono utilizzati in via esclusiva per l’esercizio dell’attività commerciale di un ente. In particolare, il caso riguarda un’associazione non riconosciuta senza fini di lucro che mette a disposizione appartamenti di sua proprietà, a favore dei propri soci, nonché loro familiari ed ospiti eventuali non accompagnati.

Gli associati versano una quota associativa (una tantum) e una quota periodica (Annual Dues) il cui ammontare varia in funzione della dimensione degli appartamenti.

Analizzando la specifica fattispecie, l’Agenzia ha precisato, sulla base del presupposto che le singole unità immobiliari vengano utilizzate unicamente ai fini dell’esercizio dell’attività commerciale, che è possibile dedurre ai fini della determinazione del reddito d’impresa, le quote di ammortamento dei fabbricati a uso civile abitazione. A tal proposito è necessaria la previa imputazione a conto economico di costi in esame.

Nell’ipotesi invece, di utilizzo promiscuo dei fabbricati gli immobili devono essere qualificati come immobili patrimonio e i componenti reddituali relativi (sia positivi sia negativi), devono essere assoggettati alla disciplina prevista per i proventi immobiliari di cui all’art. 90 del TUIR.

I componenti negativi in esame possono essere altresì dedotti ai fini dell’Irap.

Le contribuzioni annuali degli associati (ossia le Annual Dues), invece, devono essere considerate come ricavi (art. 85, comma 1, lettera a), del Tuir), anche per la quota parte destinata al sostenimento di costi inerenti alla manutenzione ordinaria degli immobili in esame.

Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 febbraio 2019.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 febbraio 2019, sono state apportate modificate alle specifiche tecniche precedentemente approvate relative alle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziale. Le modifiche sono finalizzate a consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e recepire le novità in materia di interventi agevolabili effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale.

Tax free shopping – esterometro – Consulenza giuridica n. 8 del 7 febbraio 2019

Con la consulenza giuridica 8/2019, viene precisato che i contribuenti che emettono fatture per le operazioni “tax free shopping”, inviando correttamente i dati al sistema Otello 2.0, sono esonerati dall’invio dell’esterometro. Ciò in applicazione del principio dell’unico adempimento, che vale anche per lo spesometro, che, sebbene sia stato abrogato dalla legge di bilancio 2018 a partire dal 1° gennaio di quest’anno, continua a valere per le operazioni effettuate in precedenza e va inviato entro il 28 febbraio 2019.

Si ricorda che l’esterometro è l’adempimento in base al quale i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia (fatta eccezione per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e sono state emesse o ricevute fatture elettroniche).

Per tax free shopping, si intendono le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti non passivi d’imposta domiciliati o residenti fuori dall’Ue che, dal 1° settembre 2018, devono essere documentate mediante fatture elettroniche ad opera del cedente.

Premesso queste informazioni, l’Agenzia delle Entrate precisa che nell’ambito del tax free shopping l’invio dei dati delle fatture emesse al sistema Otello 2.0 rappresenta un adempimento sufficiente a soddisfare qualunque altro obbligo comunicativo di natura fiscale, compreso l’esterometro.

Regime IVA speciale per il commercio di libri – Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 31 dell’8 febbraio 2019

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 31 dell’8 febbraio 2019, agli acquisti da Paesi europei ed extra-europei di libri destinati successivamente a essere venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, a istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, a biblioteche, ad archivi e musei pubblici, a istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a istituzioni educative e a università, si applica il regime Iva “monofase”, previsto in linea generale per il commercio di prodotti editoriali.

L’Amministrazione finanziaria ricorda che, in generale, per il commercio di prodotti editoriali, il decreto Iva prevede che l’imposta dovuta sul prezzo di vendita al pubblico è a carico esclusivamente dell’editore (regime “monofase”). Di conseguenza, l’imposta pagata dall’editore assorbe quella relativa a ogni operazione di commercializzazione dei prodotti editoriali (ulteriori cessioni e prestazioni di servizi connesse alla commercializzazione). Per quanto riguarda i prodotti editoriali esteri, oggetto di acquisto intracomunitario o di importazione, l’Agenzia ricorda che, alla luce della propria prassi, il regime speciale presenta alcune specificità.

In queste ipotesi, infatti, soggetto passivo è, in linea di principio, il cessionario o l’importatore che acquista i prodotti editoriali per la successiva commercializzazione in Italia. In altri termini, coloro che provvedono alla distribuzione nel territorio dello Stato dei prodotti editoriali sono equiparati agli editori.

Qualora, in sede di acquisto intra-UE o di importazione, non sia applicato il regime monofase, l’acquisto intra-Ue di prodotti editoriali è equiparato a quello di qualsiasi altro bene ed è pertanto soggetto alle ordinarie disposizioni e agli adempimenti previsti dal D.L. 331/1993, convertito dalla legge 427/1993, e per le importazioni extra-UE l’interpellante (importatore) deve assolvere l’imposta in dogana ai sensi dell’articolo 69 del d.P.R. n. 633/1972 sul valore di transazione dei beni.


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