Si informa che la Commissione per gli interpelli, istituita ai sensi dell’art 12 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, ha fornito – con l’Interpello n. 7 del 21 settembre 2018 – il proprio parere in ordine ai soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e-learning.
Il soggetto richiedente parte dalla premessa che, secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, il soggetto organizzatore del corso per lavoratori può essere anche lo stesso datore di lavoro, corso da erogarsi sia in modalità frontale che in modalità e-learning in base a quanto previsto nell’Allegato I.
Successivamente l’Accordo Stato Regioni per la formazione di rspp/aspp del 7 luglio 2016 ha allargato le possibilità di erogare la formazione in e-learning, secondo i criteri stabiliti nell’ Allegato II dell’ Accordo 2016.
E tale Allegato II che va a sostituire l’allegato I dell’ Accordo 21 dicembre 2011 ‘nel punto relativo ai “Requisiti e specifiche di carattere organizzativo” stabilisce che: “Il soggetto formatore del corso dovrà essere un soggetto previsto dal punto 2 (Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) dell’allegato A…..”, ma nel punto 2 dell’Allegato A tra i soggetti organizzatori non è menzionato il datore di lavoro.
iene, dunque, richiesto il parere della Commissione, ossia se l’Allegato II (che appunto non richiama il datore di lavoro tra i soggetti formatori) si applica ‘esclusivamente ai soggetti formatori per Rspp e Aspp (ex art. 32 del D.Lgs 81/08), o vale anche per tutti gli Accordi per la parte ove è prevista la formazione e-learning.
La Commissione Interpelli richiama il punto in Premessa dell’Accordo 2016, in cui viene ravvisata esplicitamente ‘la necessità di procedere alla sostituzione dell’Allegato I con l’Allegato II dell’ Accordo 2016, relativo alla formazione in modalità e-learning”.
Sulla base di tale considerazione, la Commissione Interpelli ritiene, dunque, che “i soggetti formatori siano solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalità e–learning” escludendo di fatto il datore di lavoro dalla possibilità di erogare direttamente la formazione in modalità e-learning.
Per completezza di informazione si allega il testo integrale dell’ interpello.
Il soggetto richiedente parte dalla premessa che, secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, il soggetto organizzatore del corso per lavoratori può essere anche lo stesso datore di lavoro, corso da erogarsi sia in modalità frontale che in modalità e-learning in base a quanto previsto nell’Allegato I.
Successivamente l’Accordo Stato Regioni per la formazione di rspp/aspp del 7 luglio 2016 ha allargato le possibilità di erogare la formazione in e-learning, secondo i criteri stabiliti nell’ Allegato II dell’ Accordo 2016.
E tale Allegato II che va a sostituire l’allegato I dell’ Accordo 21 dicembre 2011 ‘nel punto relativo ai “Requisiti e specifiche di carattere organizzativo” stabilisce che: “Il soggetto formatore del corso dovrà essere un soggetto previsto dal punto 2 (Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) dell’allegato A…..”, ma nel punto 2 dell’Allegato A tra i soggetti organizzatori non è menzionato il datore di lavoro.
iene, dunque, richiesto il parere della Commissione, ossia se l’Allegato II (che appunto non richiama il datore di lavoro tra i soggetti formatori) si applica ‘esclusivamente ai soggetti formatori per Rspp e Aspp (ex art. 32 del D.Lgs 81/08), o vale anche per tutti gli Accordi per la parte ove è prevista la formazione e-learning.
La Commissione Interpelli richiama il punto in Premessa dell’Accordo 2016, in cui viene ravvisata esplicitamente ‘la necessità di procedere alla sostituzione dell’Allegato I con l’Allegato II dell’ Accordo 2016, relativo alla formazione in modalità e-learning”.
Sulla base di tale considerazione, la Commissione Interpelli ritiene, dunque, che “i soggetti formatori siano solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalità e–learning” escludendo di fatto il datore di lavoro dalla possibilità di erogare direttamente la formazione in modalità e-learning.
Per completezza di informazione si allega il testo integrale dell’ interpello.
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