Lavoratori parasubordinati. Contributi 2019

L’INPS ha comunicato le aliquote contributive dovute, nell’anno 2019, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS.

Tipologia Aliquota IVS Malattia, maternità, ANF Aliquota totale
Collaboratori e figure assimilate
Non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria per le quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (0,51%) 33% 0,72% 34,23%

(33+0,72+0,51)%

Non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria per le quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33%

 

 

0,72% 33,72%

(33+0,72)%

Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria 24%

 

_ _ _ _

 

24%
Liberi professionisti
Liberi professionisti non iscritti ad altra forma pensionistica 25% 0,72 25,72%

(25+0,72)%

Liberi professionisti pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria 24% —— 24%

 

L’INPS precisa che la ripartizione della contribuzione  fra collaboratore e committente  resta fissata, rispettivamente, nella misura di 1/3 e 2/3.
Per i liberi  professionisti, l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento va effettuato, con mod. F24, alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2018, primo e secondo acconto 2019).

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12.1.2019

Si ricorda che i compensi erogati ai collaboratori entro il 12.1.2019 si considerano riferiti a prestazioni effettuate nel 2018 e, quindi, devono essere assoggettate alle aliquote contributive vigenti nel 2018 (24 per cento per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72 per cento per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la DIS-COLL oppure, dal 1° luglio 2017, 34,23 per cento per i soggetti obbligati anche adaliquota DIS-COLL).

Massimale annuo di reddito

Le predette aliquote sono applicabili ai redditi conseguiti dagli iscritti fino al raggiungimento del massimale annuo pari, per l’anno 2019, a 102.543 euro.

Minimale per l’accredito contributivo

Il reddito minimo richiesto per l’accredito dei contributi mensili dei lavoratori parasubordinati non può essere inferiore, per l’anno 2019, a 15.878 euro.
Pertanto, qualora alla fine dell’anno, detto minimale non sia stato raggiunto, l’Istituto opererà una contrazione proporzionale del periodo accreditato.

Aliquote di computo

Per il 2019, l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici (IVS) è pari a quella contributiva e cioè 33% per i collaboratori  e figure assimilate non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria, 24% per i  pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e 25% per i liberi professionisti non iscritti ad altra forma pensionistica.

L’INPS ha comunicato le aliquote contributive dovute, nell’anno 2019, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS.

Tipologia

Aliquota IVS

Malattia, maternità, ANF

Aliquota totale

Collaboratori e figure assimilate

Non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria per le quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (0,51%)

33%

0,72%

34,23%

(33+0,72+0,51)%

Non iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria per le quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

33%

0,72%

33,72%

(33+0,72)%

Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria

24%

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24%

Liberi professionisti

Liberi professionisti non iscritti ad altra forma pensionistica

25%

0,72

25,72%

(25+0,72)%

Liberi professionisti pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria

24%

——

24%

L’INPS precisa che la ripartizione della contribuzione  fra collaboratore e committente  resta fissata, rispettivamente, nella misura di 1/3 e 2/3.
Per i liberi  professionisti, l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento va effettuato, con mod. F24, alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2018, primo e secondo acconto 2019).

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12.1.2019

Si ricorda che i compensi erogati ai collaboratori entro il 12.1.2019 si considerano riferiti a prestazioni effettuate nel 2018 e, quindi, devono essere assoggettate alle aliquote contributive vigenti nel 2018 (24 per cento per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72 per cento per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la DIS-COLL oppure, dal 1° luglio 2017, 34,23 per cento per i soggetti obbligati anche adaliquota DIS-COLL).

Massimale annuo di reddito

Le predette aliquote sono applicabili ai redditi conseguiti dagli iscritti fino al raggiungimento del massimale annuo pari, per l’anno 2019, a 102.543 euro.

Minimale per l’accredito contributivo

Il reddito minimo richiesto per l’accredito dei contributi mensili dei lavoratori parasubordinati non può essere inferiore, per l’anno 2019, a 15.878 euro.
Pertanto, qualora alla fine dell’anno, detto minimale non sia stato raggiunto, l’Istituto opererà una contrazione proporzionale del periodo accreditato.

Aliquote di computo

Per il 2019, l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici (IVS) è pari a quella contributiva e cioè 33% per i collaboratori  e figure assimilate non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria, 24% per i  pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e 25% per i liberi professionisti non iscritti ad altra forma pensionistica.


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